Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15122 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15122 Anno 2014
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F.LLI BOTTER S.N.C. DI PIERANTONIO E PAOLO BOTTER IN
CONCORDATO PREVENTIVO (P.IVA 00594600264), in persona
dei legali rappresentanti sigg. Luca, Paolo ed Elia
Botter, rappresentata e difesa, per procura speciale a
margine del ricorso, dagli avv.ri Luciano Gazzola e
Goffredo Gobbi ed elett.te dom.ta presso lo studio del
primo in Roma, Via Maria Cristina n. 8

2014

63(f

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 02/07/2014

MARINO MARIA MADDALENA, rappresentata e difesa, per
procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.
Roberto Bertolozzi ed elett.te dom.ta presso lo studio
dell’avv. Alessandro Nobiloni in Roma, Via Giovanni Ni-

– controrícorrente

avverso la sentenza n. 92/2007 della Corte d’appello di
Torino depositata il 19 gennaio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18 marzo 2014 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto APICE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel gennaio 2000 la F.11i Botter s.n.c. in concordato preventivo convenne davanti al Tribunale di Vercelli la sig.ra Maria Maddalena Marino, titolare
dell’omonima impresa commerciale, per sentir dichiarare
la nullità dei lodi irrituali pronunciati, rispettivamente, il 27 ottobre 1999 dalla Camera Arbitrale del
Commercio di Cereali e Semi di Genova e il 12 novembre
1999 dalla Camera Arbitrale presso l’Associazione Granaria Emiliana Romagnola (AGER) di Bologna, nonché dei

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cotera n. 29 – f , rwo takithA4S0A

contratti di compravendita di cereali cui essi si riferivano.
La convenuta resistette e chiese anche la conferma
di un terzo lodo irrituale, pronunciato presso

Il Tribunale confermò i lodi.
La società soccombente propose appello, reiterando
la contestazione della conclusione di un accordo arbitrale e dei contratti di compravendita.
La Corte di Milano ha respinto il gravame in quanto

:

– il patto arbitrale, per il quale la forma scritta nella specie s’imponeva solo ad probationem, era adeguatamente documentato, conformemente a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (la Corte richiama Cass. 7048/1999), dalle conferme d’ordine formate e sottoscritte dai mediatori, ai sensi dell’art.
1760 n. 3 c.c., ed inviate alle parti senza che le medesime avessero manifestato dissenso: tali documenti
contenevano infatti anche una clausola compromissoria e
recavano in calce la previsione del silenzio-assenso
delle parti;
– che la volontà negoziale dell’appellante era desumibile anzitutto dalla mancata contestazione delle
conferme d’ordine predette ed era confermata, inoltre,

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l’Associazione Granaria di Milano.

dai rapporti commerciali intercorsi tra le parti per
anni con posizioni reciproche variabili di venditore e
comporatore, sempre generati da accordi del medesimo
tipo stipulati attraverso mediatori ed eseguiti pacifi-

semplice pretesto la mancanza di sottoscrizione delle
parti, scoperta a seguito di un “controllo accurato”,
con cui la società aveva giustificato, in una lettera
del 9 aprile 1994, la propria volontà di non proseguire
nei rapporti commerciali.
La F.11i Botter s.n.c. ha proposto ricorso per
cassazione con tre motivi di censura. L’intimata ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia
violazione dell’art. 1362 c.c. per avere la Corte
d’appello, ritenendo il meccanismo del silenzio-assenso
esteso anche alla clausola compromissoria, fornito del
contratto un’interpretazione totalmente scollegata dal
dato testuale e dalla collocazione delle clausole, atteso che le conferme di compravendita per cui è causa
riferivano quel meccanismo ai soli errori materiali del
documento, oppure non lo prevedevano affatto, e comunque contenevano la clausola compromissoria in un capoverso a parte, cui quel meccanismo non si riferiva.

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camente anche dalla F.11i Botter; costituiva invece un

1.1. – Il motivo è inammissibile perché nella sostanza si limita a proporre un’interpretazione dei dati
contrattuali, peraltro indicati genericamente, diversa
da quella fornita dai giudici di merito.

motivazione per avere la Corte d’appello, nel fondare
la sussistenza dell’accordo arbitrale sulle conferme
d’ordine, omesso di considerare, nonostante la segnalazione dell’appellante, che lo stesso lodo emesso dalla
Camera arbitrale di Bologna aveva invece basato la sussistenza dell’accordo in questione su un distinto “atto
di compromesso” sottoscritto, per la F.11i Botter, dal
presidente dell’AGER (che tuttavia era privo di mandato
al riguardo).
2.1. – Il motivo è inammissibile perché l’elemento
evidenziato dalla ricorrente non è decisivo.
3. – Con il terzo motivo si denuncia violazione
dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto provata la stipula dei contratti di cui ai lodi
arbitrali, mentre tale prova non era stata affatto fornita dalla controparte, su cui incombeva il relativo
onere.
3.1. – Anche tale motivo è inammissibile, perché
in realtà non viene articolata una censura di violazio-

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2. – Con il secondo motivo si denuncia vizio di

ne delle norme sull’onere della prova, bensì una censura di merito sulla valutazione delle prove.
4. – L’inammissibilità di tutte le censure comporta, in conclusione, l’inammissibilità del ricorso. Se-

li, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese provcessauli, liquidate
in 5.200,00 di cui 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
18 marzo 2014.

gue la condanna della ricorrente alle spese processua-

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