Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15121 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 23/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI M. Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16799-2013 proposto da:

COMUNE LECCE; C.F. (OMISSIS) in persona del Sindaco p.t. Dott.

PE.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato GABRIELE VALENTINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO LEZZI giusta procura;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ANCH’IO DI P.A.M. & C. SAS NONCHE’

DELL’AMMINISTRATRICE P.A., P.I. (OMISSIS) e di

L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO,

11, presso lo studio dell’avvocato BARBARA CATALDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE DEGLI ATTI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI, ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA AQP;

– intimati –

Nonchè da:

FONDIARIA SAI in persona del legale rappresentante Dott.

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38,

presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

COMUNE LECCE (OMISSIS), FALLIMENTO ANCH’IO DI P.A.M.

& C SAS NONCHE’ DELL’AMMINISTRATRICE P. (OMISSIS),

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA AQP;

– intimati –

Nonchè da:

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA AQP in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante M.G., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato

ULISSE COREA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO PAOLO MESSINA giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO ANCH’IO DI P.A.M. & C SAS NONCHE’

DELL’AMMINISTRATRICE P.A., (OMISSIS) e

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA CATALDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE DEGLI ATTI giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

COMUNE LECCE (OMISSIS), FONDIARIA SAI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 228/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2016 dal Consigliere Dott. SPIRITO ANGELO;

udito l’Avvocato ANTONIO LEZZI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE DEGLI ATTI;

udito l’Avvocato FABIO ALBERICI;

udito l’Avvocato RENATO MARINI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo

del ricorso principale, rigetto del 1 motivo, rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sas Anch’io di L.L. & c. citò in giudizio il Comune di Lecce e L’Acquedotto Pugliese spa per essere risarcita dei danni subiti per effetto dell’allagamento di un locale seminterrato adibito a deposito merce. Assumeva che l’allagamento, verificatosi in occasione di un’abbondante precipitazione, aveva comportato l’avaria di merce per ingente valore ed era stato determinato dal deterioramento della rete fognante e dalla cattiva manutenzione di caditoie e tombini. Il Comune di Lecce chiamò in causa La Fondiaria spa, per essere manlevato. Nel corso del giudizio sopravvenne il fallimento della società attrice e si costituì la curatela.

Il tribunale di Lecce respinse la domanda, ritenendo che non v’era stata carenza di manutenzione e pulizia da parte dei convenuti, bensì che l’eccezionalità della precipitazione aveva rivestito i caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità propri del caso fortuito.

A seguito d’impugnazione della curatela, la corte d’appello di Lecce ha riformato la prima sentenza ed ha condannato il Comune di Lecce e l’Acquedotto Pugliese spa al risarcimento dei danni in favore della controparte. Quanto al Comune, il giudice ha altresì rilevato: che esso s’era costituito in appello tardivamente nello stesso giorno in cui s’era celebrata la prima udienza ed in quell’occasione aveva svolto subordinata domanda di porre l’eventuale risarcimento a carico della compagnia assicuratrice; che questa domanda integrava un appello incidentale, da dichiararsi inammissibile, siccome tardivo.

Propone ricorso per cassazione il Comune di Lecce attraverso due motivi. Rispondono con controricorso il fallimento della società Anch’io, l’Acquedotto Pugliese spa e La Fondiaria spa. Queste ultime due parti hanno proposto ricorso incidentale. Il Comune di Lecce e l’Acquedotto Pugliese hanno depositato memorie per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE COMUNE LECCE. Il primo motivo (violazione art. 2051 c.c.) censura la sentenza nel punto in cui, riformando la pronunzia del primo giudice, ha ritenuto che nella fattispecie non sia stato dimostrato il caso fortuito e che, invece, la responsabilità dell’evento vada attribuita a difetto di manutenzione del sistema di scarico delle acque. Sostiene, invece, l’Ente che dall’istruttoria non sarebbe emersa la prova di tale anomalia e della circostanza che il sistema di scarico, quant’anche fosse stato adeguato, avrebbe impedito l’evento.

Il secondo motivo (violazione di legge processuale e omesso esame di questioni sottoposte al giudice d’appello nonchè del principio di devoluzione dell’appello) censura la sentenza nel punto in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di garanzia riproposta in appello dal Comune.

RICORSO INCIDENTALE DELL’ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA. Il primo motivo (violazione di legge) tende a dimostrare che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, nella fattispecie era riscontrabile il caso fortuito ed, in particolare, che “l’intensità registratasi il 21.10.1999 in un’ora, pari a 89,9 mm., non è paragonabile con i valori massimi registrati nei settanta anni precedenti” (pag. 20 del ricorso).

Il secondo motivo sostiene la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine al punto in cui ha affermato (apoditticamente, secondo la tesi della società ricorrente) che per ritenere il caso fortuito non può farsi riferimento esclusivamente al dato relativo alla quantità di precipitazione in un’ora, bensì a quella caduta nell’intera giornata.

Il terzo motivo sostiene che la sentenza non ha tenuto conto del fatto decisivo consistito nella concentrazione delle precipitazioni nell’arco di un’ora.

Il quarto motivo sostiene – in via subordinata rispetto ai precedenti – la nullità della sentenza per vizio della motivazione nel punto laddove, per un verso, accerta la responsabilità del Comune per insufficienza della rete idrica della condotta interessata e, per altro verso, afferma la solidale responsabilità dell’Acquedotto sul presupposto che questo non ha dimostrato la corretta manutenzione del sistema di smaltimento. In questo accertamento la ricorrente società intravede un “vizio logico”, predicando che se la rete idrica del Comune era inadeguata, unico responsabile dell’evento doveva ritenersi il Comune stesso che ne è proprietario, non assumendo alcun rilievo l’aspetto della carenza manutentiva da parte dell’Acquedotto.

Il quinto motivo (violazione art. 2051 c.c.) fa riferimento al precedente motivo e sostiene che il nesso di causalità tra la condotta dell’Acquedotto ed il danno non solo non è stato provato, per quanto è stato smentito ed escluso dall’accertamento di responsabilità del Comune.

Il sesto motivo lamenta la nullità della sentenza per assoluta carenza della motivazione in ordine al nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno ed in particolare in ordine al nesso tra la mancata manutenzione delle caditoie ed il successivo allagamento.

Il settimo motivo (falsa applicazione art. 2051 c.c., e vizio della motivazione) censura la sentenza per aver respinto l’eccezione secondo cui non poteva essere accertata la responsabilità dell’Acquedotto per cosa in custodia rispetto a beni in questione di tale estensione da rendere impossibile un continuo ed efficace controllo.

L’ottavo motivo (violazione di legge ed omesso esame circa un fatto decisivo) lamenta che il giudice abbia trascurato la circostanza che l’allagamento era dipeso anche dal fatto stesso del danneggiato, ossia che era stato il cedimento di un muro a determinare l’allagamento, quanto meno sul piano di concausa; sicchè, avrebbe dovuto fare applicazione della disposizione dell’art. 1227 c.c., comma 1.

Il primo motivo del ricorso principale del Comune ed i motivi del ricorso incidentale dell’Acquedotto possono essere esaminati congiuntamente, siccome attengono tutti all’accertata responsabilità degli enti ricorrenti. Essi sono tutti inammissibili, siccome prospettano, in maniera peraltro neppure autosufficiente, una serie di questioni di fatto tendenti a conseguire una nuova e diversa valutazione delle prove emerse nei giudizi di merito. In particolare, la sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di responsabilità da cosa in custodia e riferendosi a tutti risultati emersi dall’istruttoria (soprattutto alla CTU), ha espresso una motivazione congrua e logica (che in questa sede non è necessario ripetere) in ordine alla esclusione del caso fortuito ed alla solidale responsabilità di entrambi gli enti convenuti: del Comune, per aver tenuto un sistema di smaltimento delle acque affatto inadeguato al territorio in questione; dell’Acquedotto per non aver tenuto la corretta manutenzione dell’impianto stesso. La sentenza ha pure escluso che l’Acquedotto potesse essere ritenuto esente da responsabilità ex art. 2051 (sul dedotto presupposto dell’impossibilità di controllo di sì vasta rete), nella considerazione che non s’era trattato di un’alterazione talmente repentina ed imprevedibile da impedire al custode di porvi immediato rimedio, bensì della carenza di continuativa e routinaria manutenzione. Si tratta – lo si ripete – di una serie di accertamenti de valutazioni di merito che esulano dalla censura di legittimità.

Quanto alla questione dell’applicazione della disposizione del primo comma dell’art. 1227 c.c., (posta nell’ultimo motivo del ricorso dell’Acquedotto), essa è del tutto nuova, nè la società ricorrente lamenta l’omessa pronunzia a riguardo.

Occorre ora passare al secondo motivo del ricorso del Comune. Riguardo alla posizione della compagnia assicuratrice chiamata in garanzia dall’Ente, la sentenza impugnata (pag. 12) fa riferimento al principio giurisprudenziale secondo cui il garantito che sia risultato vittorioso nel giudizio di primo grado (come nella specie) non può avvalersi del disposto dell’art. 346 c.p.c., ma deve proporre appello incidentale condizionato (sul punto è citata Cass. n. 5249/06). Rilevato, dunque, che il Comune, costituitosi tardivamente nello stesso giorno n cui s’era celebrata la prima udienza, non aveva proposto appello incidentale a riguardo, bensì s’era limitato a chiedere che in via subordinata l’eventuale risarcimento fosse posto a carico della Fondiaria Ass.ni spa, ha dichiarato inammissibile la domanda stessa.

Nel motivo in trattazione, il Comune censura la sentenza per non aver considerato che le deduzioni della compagnia soggiacevano alle previsioni dell’art. 346 c.p.c., e che a seguito tali ammissibili eccezioni il Comune avrebbe potuto a sua volta proporre appello incidentale condizionato nei confronti del garante ai sensi del secondo comma dell’art. 343 c.p.c..

Il motivo è fondato.

La recente Cass. SU n. 7700/16, componendo un precedente contrasto di giurisprudenza ha affermato il principio in ragione del quale: Nel caso di chiamata in garanzia, qualora il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda principale e non abbia deciso sulla domanda di chiamata in garanzia e sulle sue implicazioni (rivalsa), in quanto la decisione su di essa era stata condizionata all’accoglimento della domanda principale e non era stata chiesta nè dal convenuto preteso garantito nè dal preteso garante indipendentemente dal tenore della decisione sulla domanda principale, ove l’attore appelli la decisione di rigetto della domanda principale (impugnazione da svolgersi, necessariamente contro il convenuto ed il terzo), ai fini della devoluzione al giudice d’appello della cognizione della domanda di garanzia per il caso di accoglimento dell’appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, non è necessaria la proposizione da parte del convenuto appellato di un appello incidentale, ma è sufficiente la mera riproposizione della domanda di garanzia ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Nella fattispecie in trattazione s’è verificato lo stesso caso che ha costituito esame del menzionato arresto. Infatti, il primo giudice di L.L. l’Acquedotto Pugliese ha respinto la domanda della Anch’io sas verso il Comune di Lecce e spa, senza decidere sulla chiamata in garanzia proposta dal Comune verso la propria garante, Fondiaria Ass.ni spa. La sentenza è stata sottoposta ad appello dalla curatela della soccombente società e nel giudizio di gravame si sono costituiti il Comune di Lecce, l’Acquedotto Pugliese e Fondiaria Ass.ni “resistendo all’impugnazione e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado” (pag. 7 sentenza). Inoltre, il Comune, nel costituirsi, ha chiesto “in via subordinata (.4 di porre l’eventuale risarcimento a carico della Fondiaria Ass.ni spa, in quanto tenuta a garantire il Comune di Lecce in forza di valida polizza assicurativa” (pag. 12 sentenza). Tale dichiarazione è sufficiente – secondo la pronunzia menzionata e diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata – a devolvere al giudice d’appello la cognizione della domanda di garanzia per il caso (concretamente verificatosi) di accoglimento dell’appello e di riconoscimento della fondatezza della domanda principale, senza necessità della proposizione da parte del Comune di appello incidentale.

In riferimento al secondo motivo dell’appello del Comune va, dunque, cassata con rinvio la sentenza impugnata.

IL RICORSO INCIDENTALE DELLA FONDIARIA – SAI SPA. Il primo motivo (violazione di legge e vizio della motivazione) sostiene che il giudice d’appello non avrebbe esaminato (ritenendola assorbita) l’eccezione della compagnia di difetto di procura del difensore del Comune a chiamarla in giudizio per la manleva, sì da introdurre nel processo una nuova e distinta controversia.

Il motivo è infondato, in considerazione della più recente giurisprudenza secondo cui la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito della lite originaria, sicchè il procuratore del convenuto ha la facoltà di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell’evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo (Cass. 19223/15; SU n. 4909/16, con specifico riferimento alla chiamata in garanzia impropria).

Il secondo motivo, che tratta dei limiti della polizza assicurativa, ed il terzo motivo, che tratta del regolamento delle spese di causa, restano assorbiti in ragione dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale del Comune.

In conclusione, vanno dichiarati inammissibili il primo motivo del ricorso principale del Comune ed il ricorso incidentale della Acquedotto Pugliese spa. Va respinto il primo motivo del ricorso incidentale della Fondiaria Sai spa, mentre vanno dichiarati assorbiti i motivi secondo e terzo del ricorso stesso in ragione dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale del Comune. Va accolto il secondo motivo del ricorso principale del Comune di Lecce ed, in relazione a questo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, perchè proceda in ordine alla domanda di garanzia rivolta dal Comune stesso contro la Fondiaria Sai spa ed all’esito regoli anche le spese del giudizio di cassazione tra queste parti.

Le spese del giudizio di cassazione tra i ricorrenti Comune di Lecce ed Acquedotto Pugliese spa ed il resistente Fallimento della sas Anch’io di P.A.M. & C. seguono la soccombenza e restano regolate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibili il primo motivo del ricorso principale del Comune di Lecce ed il ricorso incidentale di Acquedotto Pugliese spa. Rigetta il primo motivo del ricorso incidentale di Fondiaria Sai spa e dichiara assorbiti i motivi secondo e terzo del ricorso stesso. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale del Comune di Lecce ed, in relazione a questo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche perchè provveda sulle spese del giudizio di cassazione tra il Comune di Lecce e la Fondiaria Sai spa. Condanna il Comune di Lecce e l’Acquedotto Pugliese spa in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Fallimento della sas Anch’io di P.A.M. & C., che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Acquedotto Pugliese spa e della Fondiaria Sai spa, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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