Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15121 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7627-2005 proposto da:

P.S. Titolare dell’omonima Ditta, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANGELO BRUNATI 24, presso lo studio

dell’avvocato CARROZZA FRANCESCO, che lo rappresenta e difende AMATA

FERDINANDO;

– ricorrente –

contro

COOP EDIL ORIENTE ARL in persona del Presidente S.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo

studio dell’avvocato MARCHETTI ALBERTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCHETTI CARMELO;

– controricorrente –

e contro

CURATELA FALL. ARCADIA COSTRUZIONI SRL in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 458/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato AMATA Ferdinando difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 9.3.1996 P.S. conveniva in giudizio la cooperativa edilizia Oriente srl per il pagamento di L. 28.080.000, domanda fondata su un contratto di appalto stipulato dalla convenuta con la Arcadia costruzioni srl per un importo complessivo di L. 48.000.000 al netto di IVA, contratto nel quale era subentrato, senza ottenere il pagamento della fattura n. (OMISSIS) per r importo richiesto.

La Cooperativa contestava la domanda, assumendo di aver effettuato il pagamento alla Arcadia di cui chiedeva la chiamata in causa e la regolarità formale della fattura, corretta nella data, presumibilmente emessa nel (OMISSIS), e, quindi, di pertinenza della Arcadia, che, chiamata in causa, deduceva di aver definito ogni rapporto in data (OMISSIS).

Espletata prova testimoniale, la domanda veniva rigettata.

Proposto appello dal P., si costituivano la cooperativa e la curatela del fallimento Arcadia, chiedendo il rigetto.

La Corte di appello di Messina, con sentenza 458/04, rigettava l’appello con condanna alle spese nei confronti della cooperativa e compensazione nei confronti della curatela.

La Corte escludeva sia il carattere probatorio della fattura, in quanto atto unilaterale, a prescindere dalla data, sia la successione nel contratto, rilevando, comunque, che la fattura indicava il saldo per la realizzazione dell’impianto termoidraulico, che invece risultava eseguito con lo stato di avanzamento n. (OMISSIS) entro il (OMISSIS), data dell’accordo tra Arcadia e cooperativa.

Anteriormente al giudizio il P. aveva ottenuto d.i. per le fatture (OMISSIS) (successive al (OMISSIS) per nuovi lavori commessi dalla cooperativa ed era strano che non avesse azionato la fattura n. (OMISSIS) nemmeno in sede di transazione.

Ricorre P. con quattro motivi, resiste la cooperativa, non svolge difese la curatela.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunzia omessa pronunzia sulle censure dell’atto di appello in relazione alla errata interpretazione dell’art. 1406 c.c., rilevando che la cooperativa, dopo appena 24 giorni dall’accordo risolutivo con Arcadia, aveva corrisposto al P. la somma di L. 5.200.000 in virtù della fattura n. (OMISSIS), proprio a titolo di acconto per la realizzazione dell’impianto, il cui saldo fu negato, era inefficace la contabilizzazione dei lavori eseguiti dalla Arcadia, punto 1.3 dell’appello e la Corte di appello non aveva motivato circa le doglianze del P. relative alla regolarità della fattura, punto 1.4.

Con i motivi esposti ai nn. 2.1 e 2.2 si era evidenziato che i lavori erano relativi a due diverse opere contenute nello stesso preventivo.

Col secondo motivo si deduce illegittima ed erronea applicazione dell’art. 1406 c.c. perchè l’acconto corrisposto provava la cessione del contratto.

Col terzo motivo si lamentano contraddittoria motivazione e mancata applicazione dell’art. 113 c.p.c..

La Corte avrebbe dovuto qualificare il nuovo rapporto tra cooperativa e P., posto che quest’ultimo aveva continuato le opere commesse ultimandole.

Col quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c. in ordine alla condanna alle spese.

Le censure possono esaminarsi congiuntamente e respingersi.

A prescindere dalla considerazione che la censura di omessa pronunzia comporta che si riportino in modo esauriente e completo le doglianze mosse, è il caso di osservare che la Corte di appello ha escluso la successione nel contratto, circostanza che non può essere sovvertita col richiamo ad un accordo risolutorio tra Arcadia e cooperativa e la corresponsione di un acconto al P. dopo 24 giorni. La sentenza prescinde dalla regolarità formale della fattura, ne contesta il valore probatorio trattandosi di atto unilaterale e rileva la stranezza del mancato azionamento in precedenza, valorizzando la circostanza che la Cooperativa poteva ritenersi obbligata solo per le prestazioni eseguite dopo la cessione – pagina cinque – e che la fattura n. (OMISSIS) – contestata nella data (OMISSIS) – riguarderebbe il saldo per la realizzazione dell’impianto termoidraulico che, invece, dallo stato di avanzamento n. (OMISSIS) relativo ai lavori eseguiti entro il (OMISSIS), data dell’accordo tra Arcadia e Cooperativa, risultava già eseguito, come si desumeva anche dalla dichiarazione del direttore dei lavori- pagina sette.

La prova del credito da parte del P. andava fornita attraverso elementi specifici mentre le odierne deduzioni si limitano a contrapporre una diversa lettura degli atti basata sulla tesi della successione nel contratto e della avvenuta esecuzione delle opere.

Rispetto alla deduzione che la corte di appello ha errato nell’interpretare come risolutivo l’accordo del (OMISSIS) tra Arcadia e Cooperativa Oriente e che quest’ultima non avesse assunto interamente l’opera subappaltata ed occorresse il consenso espresso alla cessione del subappalto, è esatta, ma non risolutiva, la seconda affermazione, non autosufficiente la prima perchè non riporta il testo dell’accordo.

Nè vale il rilievo che, con specifico motivo, non espressamente richiamato e riportato, si fosse asseritamene provata l’assoluta regolarità del documento contabile producendo il libro fatture e dimostrando come la numerazione progressiva della fattura n. (OMISSIS) fosse in linea con quella successiva n. (OMISSIS), regolarmente onorata dalla cooperativa, perchè la deduzione si ritorce contro dimostrando la sospetta tardività della richiesta di pagamento per una fattura precedente, dedotta in sentenza.

In definitiva il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1700, di cui 1500 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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