Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15121 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15121 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ha pronunciato la seguente

TV

SENTENZA
sul ricorso 7593-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente nonchè contro
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA IGO GENOVA VOLLEY SSD A RL;

– intimata avverso la sentenza n. 116/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di GENOVA dell’I/07/2013, depositata il 30/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Data pubblicazione: 17/07/2015

L’Agenzia delle entrate ricorre contro la IGO Genova Volley SS per la cassazione
della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha annullato
due avvisi di accertamento IRPEG IRAP IVA relativi, rispettivamente, agli anni di
imposta 2002 e 2004 in quanto notificati il 28.12.09, dopo soltanto dieci giorni dalla
1.
data di notifica del processo verbale della Guardia di Finanza (18.12.09), e quindi
senza il rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo 12, comma 7, 1. 212/00.

– per un verso, in linea di diritto, che l’incombente scadenza del termine di decadenza
della potestà di accertamento dell’Ufficio non costituirebbe motivo di urgenza
esimente dal rispetto del suddetto termine dilatorio.
– per altro verso, che le ragioni di fatto indicate dall’Ufficio per giustificare l’emissione
ante tempus

dell’atto impositivo (gravità dei rilievi, entità dell’evasione, gravi

irregolarità nella tenuta della documentazione contabile, esistenza di una fattispecie
penalmente rilevante, mancata collaborazione della società contribuente) risulterebbero
superate dalla considerazione che già in data 9/6/2008 la Guardia di Finanza aveva
terminato i controlli formali di coerenza interna ed esterna, cosicché la verifica avrebbe
potuto esser chiusa in tempi tali da consentire all’Ufficio l’emissione dell’avviso di
accertamento nei termini di legge.
Il ricorso si fonda su tre mezzi.
Con il primo mezzo, riferito all’articolo 360 numero 3 c.p.c., la ricorrente – premesso
che il termine di decadenza dalla potestà di accertamento scadeva il 31.12.09 tanto in
relazione all’anno di imposta 2004, quanto in relazione all’anno di imposta 2002
(operando per quest’ultimo la proroga biennale dei termini di accertamento di cui
all’articolo 10 1. 289/02) – denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 12,
settimo comma, della legge 212/00 in cui il giudice territoriale sarebbe incorso
negando che l’imminente scadenza del termine di decadenza della potestà di
accertamento costituisca ragioni di urgenza idonea a giustificare l’emissione ante
tempus dell’atto impositivo.
Il secondo mezzo, pur esso riferito all’articolo 360 numero 3 c.p.c., denuncia la
violazione e la falsa applicazione dell’articolo 12, settimo comma, della legge 212/00
in cui il giudice territoriale sarebbe incorso attribuendo rilievo, ai fini dell’applicazione
dell’articolo 12, settimo comma, della legge 212/00, alla considerazione che i controlli
formali della Guardia di Finanza erano terminati già dal 9.6.2008 e quindi,
implicitamente, ad un preteso ritardo nello svolgimento della verifica. Argomenta al
riguardo la ricorrente che, poiché la disposizione in esame fissa un termine dilatorio
per la notificazione dell’avviso di accertamento decorrente dalla chiusura della verifica,
Ric. 2014 n. 07593 sez. MT – ud. 22-04-2015
-2-

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto:

nessun rilievo può attribuirsi, ai fini della relativa applicazione, alla durata delle
operazioni di verifica.
Il terzo mezzo, riferito all’articolo 360 numero 5 c.p.c., denuncia il vizio di omesso
esame di fatti controversi decisivi, indicati in ricorso nella gravità dei rilievi constatata
in sede di verifica, nella entità dell’evasione (che aveva indotto la Guardia di Finanza
ad ampliare, rispetto all’ ambito originario della verifica, il periodo oggetto di

rilevante e nella mancata collaborazione della società contribuente.
La società contribuente non si è costituita in questa sede e la causa è stata discussa alla
pubblica udienza del 22.4.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo mezzo di ricorso va disatteso, giacché questa Corte ha reiteratamente
affermato (sentenze nn. 2592/14 e 9424/14) che l’imminente scadenza del termine
decadenziale utile al fine dell’accertamento da parte dell’Ufficio non costituisce, di per
se stessa, ragione di urgenza idonea ad esentare l’Amministrazione finanziaria dal
rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo 12, comma 7, 1. 212/00.
Il secondo mezzo è invece fondato.
Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire che le ragioni di urgenza che
legittimano la deroga al rispetto del termine dilatorio di cui all’articolo 12, comma 7, 1.
212/00 possono consistere in nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di
procedimenti penali svolti nei confronti di terzi, in eventi eccezionali che hanno inciso
sull’assetto organizzativo o sulla regolare programmazione dell’attività degli uffici, in
condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a
verifica (cfr. sent. n. 25759/14).
Tanto premesso, osserva il Collegio che nella narrativa della sentenza gravata si legge
(pag. 3) che le cause che giustificavano l’emissione ante tempus
accertamento erano state indicate dall’Ufficio

dell’avviso di

“nella gravità dei rilievi, nell’entità

dell’evasione, nelle gravi irregolarità nella tenuta della documentazione contabile,
nell’esistenza di una fattispecie penalmente rilevante e nella mancata collaborazione
della società contribuente”. A tali deduzioni la Commissione Tributaria Regionale
replica che “già in data 9.6.2008 la Guardia di Finanza aveva terminato i controlli
formali di coerenza interna ed esterna e pertanto la verifica avrebbe potuto essere
chiusa in tempi tali da consentire all’ufficio l’emissione dell’avviso di accertamento nei
termini di legge”. Tale replica è incongrua, giacché, ai fini del riconoscimento delle
ragioni di urgenza che legittimano la deroga al rispetto del termine dilatorio di cui
Ric. 2014 n. 07593 sez. MT – ud. 22-04-2015
-3-

controllo), nella complessità dell’indagine, nell’esistenza di una fattispecie penalmente

all’articolo 12, comma 7, 1. 212/00, non rileva per quanto tempo sia protratta la
verifica fiscale.
La sentenza gravata è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge perché, in
sostanza, ha escluso la sussistenza di ragioni giustificative dell’emissione ante tempus
dell’avviso di accertamento sulla base di una circostanza di fatto – la prolungata durata
della verifica della Guardia di Finanza – non pertinente al tema del decidere; ed ha

fossero effettivamente idonee a legittimare il mancato rispetto del termine dilatorio di
cui all’articolo 12, comma 7, I. 212/00; tanto più che almeno una di tali ragioni – e,
precisamente, quella relativa alla mancata cooperazione della società contribuente era astrattamente idonea a giustificare l’emissione ante tempus

dell’avviso di

accertamento, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.
Il terzo mezzo risulta assorbito dall’accoglimento del secondo.
In definitiva il ricorso va accolto limitatamente al secondo mezzo, respinto il primo è
dichiarato assorbito il terzo, la sentenza gravata va cassata con rinvio al giudice
territoriale che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo mezzo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il
terzo. Cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della
Liguria, in altra composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in
lICei estens e

ma il 22 aprile 2015

invece omesso di esaminare se le ragioni di urgenza addotte dall’Ufficio sussistessero e

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