Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15120 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 31/05/2021), n.15120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1523/2017 proposto da:

DELIGUSTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo

studio dell’avvocato CORRADO DE GREGORIO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente principale –

F.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO BERTOLONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO STEFANO TROTTI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

contro

DELIGUSTI S.P.A.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 262/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/07/2016 R.G.N. 2107/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con sentenza n. 262/2016, pubblicata il 4 luglio 2016, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Monza, ha ritenuto assistito da giusta causa il recesso di F.M.G., comunicato con lettera 29 marzo 2008, dal rapporto di agenzia con Deligusti S.p.A. e condannato la società al pagamento della indennità sostitutiva del mancato preavviso, dell’indennità suppletiva di clientela, del fondo indennità di risoluzione del rapporto e dell’indennità meritocratica, secondo le previsioni dell’Accordo Economico Collettivo del 22 febbraio 2001; l’ha inoltre condannata al pagamento delle differenze provvigionali relative all’anno 2007 e delle provvigioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2008, secondo quanto stabilito in materia di compensi dalla “Tabella 2006”;

– che a sostegno della propria decisione, e per quanto ora di rilievo, la Corte di appello ha escluso che le “Tabelle compensi” 2005 e 2006, contenenti diversi parametri di calcolo del trattamento economico dell’agente (rispetto a quanto originariamente pattuito nel contratto in data 1 gennaio 2003), avessero scadenza annuale, poichè “procedendo ad una lettura unitaria e logica del punto 9)” di tale contratto, “non si” poteva “non giungere alla conclusione che la volontà delle parti” era stata “quella di modificare definitivamente gli iniziali accordi sul compenso”, accordi che, una volta annullati con le successive Tabelle compensi, non potevano più rivivere (salva una diversa ed espressa volontà delle parti, che però, nel caso in esame, non vi era stata): con l’ulteriore precisazione che “nè la tabella del 2006 (così come quella del 2005) contempla una scadenza, nè tanto meno annuale. Non potendosi ritenere tale il mero riferimento all’anno 2006” (p. 6);

– che la Corte di appello ha poi osservato come la società “negando l’applicabilità delle tabelle del 2006 ai fini della determinazione dei compensi, omettendo di determinare nuovi compensi, nonostante le reiterate richieste dell’appellante, omettendo comunque di pagare qualsiasi somma a titolo di compensi per gli anni 2007 e 2008”, era senza dubbio venuta meno agli obblighi di correttezza e buona fede ex art. 1749 c.c., con gravità tale da giustificare lo scioglimento del rapporto di agenzia per giusta causa (p. 6);

– che la Corte ha, inoltre, ritenuto che non fosse fondata la domanda relativa all’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., poichè nulla era stato provato dal F. riguardo ai sostanziali vantaggi derivanti dai clienti dallo stesso procurati e ancora goduti dalla società (p. 7); mentre doveva accogliersi la domanda formulata in via subordinata per il pagamento dell’indennità suppletiva di clientela (e altre voci) ai sensi dell’A.E.C. del 22 febbraio 2001: e ciò sul rilievo che nel contratto di agenzia le parti avevano fatto riferimento all’A.E.C. del dicembre 1979 e agli “eventuali successivi provvedimenti modificativi o illustrativi”, sicchè non poteva essere accolta la contestazione sul punto della società, per la quale avrebbero potuto trovare applicazione soltanto l’Accordo del dicembre 1979 e quello successivo del 26 marzo 2002 (p. 8);

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Deligusti S.p.A. con tre motivi, cui ha resistito il F. con controricorso;

– che con tale atto il F. ha proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, cui ha resistito a sua volta la società con controricorso;

– che il controricorrente ha depositato altresì memoria illustrativa;

rilevato:

che con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1362,1363,1366 e 1371 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile la “Tabella compensi 2006” anche per determinare i compensi degli anni successivi, senza considerare che l’efficacia del relativo piano di computo del trattamento economico dell’agente era da intendersi circoscritta ad un anno (come già l’efficacia della “Tabella compensi 2005”), per la presenza di dati testuali in tal senso e per la stessa reiterazione nel tempo di previsioni con durata annuale, con conseguente idoneità a derogare alle previsioni del contratto originario limitatamente al periodo di riferimento;

– che con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1749 e 2119 c.c., nonchè dell’art. 112 c.p.c., e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la sentenza ritenuto sussistente la giusta causa di recesso dell’agente anche sul rilievo che la società aveva omesso “di pagare qualsiasi somma a titolo di compensi per gli anni 2007 e 2008”, pur avendo, nel riportare il contenuto della decisione di primo grado, rilevato come fosse stato accertato dal Tribunale il pagamento in suo favore, a titolo di anticipi provvigionali, della somma di Euro 66.000,00 nell’anno 2007 e trascurando, quanto al primo trimestre 2008, di considerare che non era ancora scaduto il termine per il loro pagamento e che, d’altra parte, il F. aveva trasmesso la propria fattura per il saldo solo poco prima della cessazione del rapporto e unicamente in relazione alle attività svolte nel mese di gennaio 2008;

– che con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1322,1325,1362,1366 e 1367 c.c., e dell’art. 112 c.p.c., oltre che dell’accordo economico collettivo applicabile al rapporto, per avere la sentenza ritenuto, sebbene non dedotto neanche dall’agente, che le parti avevano inteso contrattualmente convenire che la regolamentazione del loro rapporto potesse essere effettuata in base alle previsioni dell’A.E.C. del 22 febbraio 2001;

– che con l’unico motivo del ricorso incidentale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., e vizio di motivazione, il F. censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto la mancanza di idonee allegazioni e di prova relativamente ai presupposti per l’attribuzione dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c.;

osservato:

che il primo motivo del ricorso principale è fondato;

– che la sentenza impugnata perviene a ritenere l’efficacia della “Tabella compensi 2006” anche dopo il termine del 31 dicembre di tale anno, senza porre a necessario fondamento e a giustificazione della conclusione così raggiunta un procedimento autenticamente ed effettivamente interpretativo e limitandosi ad affermazioni in proposito di pura natura assertiva (cfr. pp. 5-6), disgiunte dall’applicazione dei criteri ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c. e ss.;

– che, in particolare, la Corte di appello: (a) non ha compiutamente esaminato e valutato, nel suo concreto tenore, la formulazione testuale della “Tabella compensi 2006”, non chiarendo in alcun modo per quale ragione vi si dovesse escludere la previsione di una scadenza, pur a fronte dell’accertata presenza di un riferimento all’anno 2006; (b) non ha considerato il fatto della reiterazione di successive tabelle “annuali” aventi ad oggetto la medesima materia del trattamento economico dell’agente; (c) ha eretto a presupposto del proprio ragionamento la clausola di cui al punto 9) dell’originario contratto in data 1 gennaio 2003, senza peraltro dimostrare – al di là di una indefinita, e comunque non motivata, “lettura unitaria e logica” della stessa in collegamento con le successive Tabelle compensi – perchè la stessa, oltre a indicare le modalità di eventuali proposte di modifica contrattuale e relativa accettazione, non potesse prevedere variazioni dell’accordo iniziale circoscritte nell’oggetto e nel periodo di efficacia; (d) ha, inoltre, reso un’affermazione contraddittoria, là dove, nel seguito della propria motivazione, ha rilevato come la società avesse omesso “di determinare nuovi compensi”, per gli anni 2007 e 2008, “nonostante le reiterate richieste dell’appellante” (cfr. sentenza impugnata, p. 6, 2 capoverso), le quali evidentemente dovrebbero supporre un’accettata scadenza della “Tabella compensi 2006” al termine di tale anno;

– che è fondato altresì il secondo motivo del ricorso principale;

– che la Corte ha invero ascritto alla società preponente una così grave violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, nell’esecuzione del rapporto di agenzia (art. 1749 c.c.), tale da giustificare il recesso per giusta causa del proprio collaboratore, in virtù (anche) dell’omesso pagamento di “qualsiasi somma a titolo di compensi per gli anni 2007 e 2008”, malgrado, in altro punto della motivazione, riassumendo il contenuto della sentenza appellata, avesse rilevato che in questa si dava atto dell’avvenuta erogazione di anticipi al F., nell’anno 2007, pari ad Euro 66.000,00 (cfr. sentenza impugnata, p. 4, 2 capoverso);

– che risulta invece inammissibile il terzo motivo dello stesso ricorso, posto che la società ricorrente, pur censurando l’interpretazione data dalla Corte al punto 10) del contratto di agenzia (nel senso di ritenere applicabile al rapporto l’A.E.C. del 22/2/2001 quale fonte regolatrice compresa tra gli “eventuali successivi provvedimenti modificativi”, rispetto all’A.E.C. del dicembre 1979 espressamente indicato nella clausola contrattuale) e pur traendo specifico e decisivo argomento, a sostegno della propria diversa lettura, dal comportamento processuale del F. (cfr. ricorso, soprattutto pp. 34-35), non ne ha riportato – nella inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – gli atti difensivi, quanto meno nelle parti necessarie a dimostrare l’esattezza del diverso assunto interpretativo;

– che risulta parimenti inammissibile il ricorso incidentale;

– che esso, infatti, non individua le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza di appello, che sarebbero in contrasto con la norma di cui è dedotta la violazione e falsa applicazione e con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità e dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di cassazione di adempiere il proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della violazione denunciata (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi);

– che inoltre il ricorso in esame non si conforma al modello del nuovo vizio motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, quale risultante dalle modifiche introdotte nel 2012 e dalle precisazioni fornite, quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione, da questa Corte a Sezioni Unite (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014);

– che, in realtà, abbandonando il terreno del controllo motivazionale, il ricorso si volge ad una rilettura del materiale di prova e ad un nuovo apprezzamento di fatto, in contrasto con la funzione e il ruolo assegnati a questa Corte;

ritenuto:

conclusivamente che – accolti il primo e il secondo motivo del ricorso principale della società, dichiarato inammissibile il terzo e il ricorso incidentale del F. – l’impugnata sentenza n. 262/2016 della Corte di appello di Milano deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame della “Tabella compensi 2006” alla stregua dei criteri di interpretazione dei contratti, di cui all’art. 1362 c.c. e ss., al fine di stabilirne l’effettiva portata temporale, ed inoltre a nuova valutazione del comportamento tenuto dalla società, avuto riguardo a tutti gli elementi di fatto acquisiti al giudizio, per accertare se risulti configurabile nella specie una giusta causa di recesso dell’agente;

– che restano peraltro a carico del F., stante l’inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto, le spese cui tale mezzo di impugnazione ha dato causa, liquidate come in dispositivo, oltre al versamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il terzo motivo del medesimo ricorso e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

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