Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15120 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6902-2005 proposto da:

P.L., (OMISSIS), C.L.,

(OMISSIS), C.R., (OMISSIS), C.

M.C., (OMISSIS), C.R.,

(OMISSIS), eredi di C.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato

CASTAGNINO GIOVANBATTISTA, rappresentati e difesi dall’avvocato

PENNACCHIA SERGIO;

– ricorrenti –

contro

D.F.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso lo studio dell’avvocato DE

PONTE NELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTUSCIELLO

ERMANNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5131/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato TATTA Samantha con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PANOCCHIA Sergio, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.F. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Latina D.F.N. esponendo: 1) di avere alla predetta alienato, con scrittura privata del (OMISSIS), un terreno edificabile sito in (OMISSIS), censito in Catasto alla partita (OMISSIS); 2) di avere pattuito il prezzo di L. 20.000.000, da corrispondere con le seguenti modalità: L. 5.000.000 alla firma del preliminare e quale caparra confirmatoria, L. 5.000.000 entro e non oltre il 31.12.1982, L. 10.000.000 entro e non oltre la data del 31.12.1983; 3) di avere convenuto nella scrittura privata che le reciproche obbligazioni avrebbero avuto efficacia, qualora le competenti autorità amministrative avessero rilasciato una autorizzazione a costruire un fabbricato per civile abitazione insistente sul fondo compravenduto; 4) che a tale scrittura privata era seguita la frettolosa stipula del rogito in data (OMISSIS), al fine di consentire alla D.F. l’inoltro della richiesta della autorizzazione ad edificare; 5) che in detto rogito, registrato in data (OMISSIS) e trascritto in data (OMISSIS), falsamente era stato dato atto dell’integrale pagamento del prezzo indicato per ragioni fiscali, altrettanto falsamente, in L. 2.000.000; che immediatamente dopo la stipula del rogito la D. F. aveva dichiarato, unitamente al proprio coniuge C. S. ed in presenza di testimoni, di essere ancora debitrice nei confronti di C.F. della somma di L. 15.000.000; che successivamente la D.F. si era resa gravemente inadempiente, in quanto aveva rifiutato di versare al C. la residua somma di L. 15.000.000. Ciò premesso, l’istante chiedeva che venisse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta, con conseguente retrocessione del fondo, autorizzando l’attore a trattenere quanto versato a titolo di caparra confirmatoria e condannando la convenuta al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede.

La convenuta si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda; in particolare, deduceva: che tra le parti era si intervenuto regolare contratto di compravendita del terreno per cui è causa, ma che il prezzo pattuito era di L. 7.000.000, di cui L. 5.000.000 versati alla stipula del preliminare e L. 2.000.000 a saldo, alla stipula del rogito; l’assoluta inedificabilità del suolo compravenduto.

Il Tribunale di Latina, con sentenza dep. il 17 aprile 2000, pronunciava la risoluzione del contratto stipulato con la scrittura del (OMISSIS), ritenendo provato, sulla base delle deposizioni dei testi escussi, il riconoscimento del debito da parte della convenuta e la contestuale promessa di pagamento relativamente al maggiore importo del prezzo pattuito. Con sentenza dep. il 2 dicembre 2004, pronunciata nei confronti di P.L., C.L., C.R., C.M.C., C.R., quali eredi di C.F. nelle more deceduto, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dalla convenuta, rigettava la domanda proposta dall’attore.

Per quel che interessa nella presente sede i Giudici di appello ritenevano inammissibile, ai sensi degli art. 1417, 2722 e 2726 cod. civ., la prova per testi diretta a dimostrare la simulazione relativamente alla misura del prezzo pattuito e a negare l’esistenza della quietanza di pagamento così come era ritenuta inammissibile la prova testimoniale della ricognizione di debito con contestale promessa di pagamento del saldo del prezzo nella misura pattuita con la scrittura del (OMISSIS).

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione P. L., C.L., C.R., C.M. C., C.R. sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando falsa applicazione degli artt. 1414, 1417, 2722 e 2726 cod. civ. e violazione degli artt. 2723 e 2724 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3), deducono che nella specie la scrittura del (OMISSIS) rappresentava l’accordo simulatorio mentre il contratto simulato era da identificarsi in quello del (OMISSIS), tenuto conto che l’accordo simulatorio deve essere anteriore alla dichiarazione simulata; la ricognizione di debito e la contestuale promessa di pagamento non incontravano limiti in materia di prova testimoniale che comunque era ammissibile sia ai sensi dell’art. 2724 cod. civ., sussistendo un principio di prova rappresentato dalla scrittura del (OMISSIS) sia perchè concerneva la prova del prezzo pattuito. In ogni caso, nella specie , non si versava neppure in tema di simulazione, dovendo piuttosto stabilirsi in presenza di due contratti, quale fosse quello vero e reale; il divieto di provare per testi e per presunzioni non trova applicazione in tema di quietanza.

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando omessa valutazione di un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la sentenza laddove: non aveva considerato quale controdichiarazione la scrittura del (OMISSIS), tenuto che la stessa può essere anche anteriore al contratto simulato; non aveva motivato in ordine alla mancanza di prova in ordine alla riduzione del prezzo e al presunto pagamento.

I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Le censure vanno accolte per quanto di ragione.

Occorre premettere che: a) con la scrittura privata del (OMISSIS) le parti avevano proceduto alla vendita dell’immobile de quo per cui, in conseguenza del consenso ivi dichiarato, si era verificato l’effetto traslativo della proprietà alle condizioni ivi pattuite;

b) l’attore ha posto a base dell’azione, quale fatto costitutivo della domanda, il predetto contratto, chiedendone la risoluzione a causa dell’inadempimento della convenuta relativamente all’obbligazione di pagamento del prezzo in esso pattuito; c) la convenuta, al fine di paralizzare tale pretesa, ha dedotto che in realtà il prezzo dovuto era non quello di cui alla predetta scrittura ma quello minore di cui al successivo rogito ed era stato integralmente pagato.

Orbene, deve ritenersi erronea l’impostazione della sentenza impugnata che, nel rigettare la domanda proposta dall’attore, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che era simulato il prezzo indicato nel successivo contratto di cui al rogito invocato dalla convenuta, posto che sarebbe stato piuttosto onere di quest’ultima: 1) fornire la prova della simulazione e dunque della improduttività di effetti del primo contratto di cui alla richiamata scrittura privata che, integrando – come si è detto – la vendita del terreno, era idoneo a determinare il trasferimento della proprietà, che dunque si era già verificato alle condizioni pattuite per effetto del consenso prestato; 2) in mancanza di tale prova, nessuna efficacia poteva attribuirsi al successivo rogito che evidentemente aveva la funzione di formalizzare con l’atto pubblico gli effetti già prodottisi con la richiamata scrittura privata, per cui la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di avere estinto l’obbligazione di pagamento del prezzo stabilito nella scrittura privata del (OMISSIS).

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono che il mancato avverarsi della condizione risolutiva, alla quale era subordinata l’efficacia del contratto del (OMISSIS), avrebbe dovuto comportare il ripristino della situazione antecedente al preliminare. Il motivo è inammissibile.

La questione, non essendo trattata dalla decisione impugnata è da considerarsi nuova e, come tale, è inammissibile in sede di legittimità: il ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avere ritualmente avanzato la domanda – evidentemente di accertamento della inefficacia del contratto – e di averla riproposta, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. nel giudizio di gravame quale appellato vittorioso, tenuto conto che la decisione dei primo grado aveva accolto la domanda di risoluzione per inadempimento relativo al mancato pagamento del prezzo.

Con il quarto motivo i ricorrenti, lamentando insufficiente e motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la sentenza impugnata che in modo sbrigativo aveva ritenuto assorbito il motivo con cui l’appellante aveva dedotto l’inattendibilità della prova testimoniale;

rilevavano – a dimostrazione della frettolosa lettura da parte della Corte di appello della decisione di primo grado – che erroneamente i Giudici di gravame avevano ritenuto che il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non fosse stata accolta in primo grado. In considerazione dell’accoglimento del primo e del secondo mezzo, il motivo è assorbito, mentre del tutto irrilevanti sono le considerazioni circa il riferimento, contenuto nell’esposizione del fatto della decisione impugnata, al rigetto da parte del primo giudice della domanda di risarcimento del danno che non ha formato oggetto del giudizio di gravame La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso per quanto in motivazione dichiara inammissibile il terzo assorbito il quarto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

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