Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15120 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3840/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.M.G.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 533/2012 della Corte d’Appello di Milano,

depositata il 02/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. Luigi Di Paola.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto a P.M.G.P. – assunta con una successione di contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, affidato a due motivi;

la parte intimata non si è costituita;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

la difesa erariale, con atto depositato in data 11 maggio 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

la rinuncia al ricorso per cassazione, che va notificata o comunicata alle controparti costituite, determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini della disciplina sulle spese;

nella specie, essendo la controparte rimasta intimata, alla rinuncia consegue la declaratoria di estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese; non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

 

dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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