Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15120 del 17/07/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 15120 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 8538-2014 proposto da:
IACONA FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DAVIDE LO GIUDICE giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente Contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587 in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

Data pubblicazione: 17/07/2015

- controticorrente avverso il decreto n. 463/12 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA del 26/9/2013, depositato il 10/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

Ric. 2014 n. 08538 sez. M2 – ud. 09-04-2015
-2-

IN FATTO
Fabio Iacona adiva la Corte d’appello di Caltanissetta per ottenere la
condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un equo indennizzo,
ai sensi dell’art.2 della legge 24 marzo 2001, n.89, per la durata irragionevole

il 2011.
Resisteva il Ministero.
Con decreto del 10.10.2013 la Corte nissena rigettava il ricorso.
Identificato il dies a quo di decorrenza del termine di durata nel 22.3.2004,
data di esecuzione di un’ordinanza cautelare a carico dello Iacona, e il dies ad
quem nel 7.11.2011, giorno di deposito della sentenza d’appello, la Corte

distrettuale calcolava in 7 anni, 6 mesi e 4 giorni la durata complessiva del
giudizio presupposto; stimava, quindi, in 7 anni la durata ragionevole (due
anni per le indagini preliminari, tre per il primo grado e due per l’appello); e
concludeva nel senso che la differenza di soli sei mesi e 4 giorni era
insufficiente ad integrare alcun apprezzabile danno non patrimoniale.
Per la cassazione di tale decreto ricorre Fabio Iacona, in base a due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. – Col primo motivo è dedotta la violazione della legge n. 89/01 perché la
Corte territoriale, considerando come ragionevole, in aggiunta alla durata del
primo grado di merito, la durata di due anni per le indagini preliminari, ha
espunto il tempo delle indagini preliminari; il secondo motivo esprime la
medesima censura, ma sotto il profilo dell’omesso esame del fatto, nel quale
include, oltre alla durata delle indagini preliminari, anche i sei mesi e quattro
3

di un procedimento e di un processo penale a suo carico svoltosi tra il 2004 ed

giorni di ritardo, che la Corte d’appello ha ritenuto non significativi ai fini
dell’equa riparazione.
2. – Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Premesso che la fattispecie ricade sotto la disciplina della legge n. 89/01

134/12, va osservato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
nella valutazione della durata di un procedimento penale il tempo occorso per
le indagini preliminari può essere computato solo a partire dal momento in cui
l’indagato abbia avuto notizia legale della pendenza a suo carico (cfr.

ex

pluribus, Cass. nn. 17917/10, 27239/09, 26201/06 e 15087/04). Da tale fermo

indirizzo si ricava agevolmente che le indagini preliminari non costituiscono
un segmento processuale a sé stante, da sommare alla fase del giudizio, e che
la relativa durata ragionevole non può essere fissata invariabilmente in due
anni.
Al contrario, ai (limitati) fini dell’equa riparazione prevista dalla legge n.
89/01 in relazione all’art. 6, paragrafo 1 CEDU, nella nozione di primo grado
del processo penale deve includersi la fase delle indagini preliminari —
decorrente dalla data di conoscenza legale che ne abbia avuto l’indagato —
fase la cui maggiore o minore complessità reagisce sul giudizio relativo alla
durata del processo di primo grado e all’interno di esso, senza modificarne
l’ordinario standard temporale di ragionevolezza.
3. – In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va cassato con rinvio
alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che nel
rinnovare la decisione di merito, applicando il principio appena detto,
provvederà anche sulle spese di cassazione.
4

anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83/12, convertito in legge n.

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio alla
Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà
anche sulle spese di cassazione.

2 della Corte Suprema di Cassazione, il 9.4.2015.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile –

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