Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15120 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. I, 08/07/2011, (ud. 23/05/2011, dep. 08/07/2011), n.15120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Cesare Antonio – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso l’avvocato PAOLETTI

NICOLO’, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SPANO

ANDREA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EDIZIONI GABRIELE MAZZOTTA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, C.C., C.

L., selettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO

1, presso l’avvocato PAVAROTTI FABRIZIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato JANNI MARCO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2333/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 31/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PAOLETTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato PAVAROTTI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 4- 9 aprile e 27 settembre 2001, V.N. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la società Edizioni Gabriele Mazzotta S.r.l, L. C. e C.C., chiedendo che venisse accertato il proprio diritto morale d’autore sul titolo “(OMISSIS)”, con la condanna dei convenuti alla distruzione del volume ” (OMISSIS)”, contenente l’articolo ” (OMISSIS)”, oltre ai risarcimento dei danni patiti. A sostegno della domanda, la V. esponeva che ella era autrice del libro intitolato “Razionalismo lirico”, pubblicato nel 1994 e che, successivamente, negli anni 1997-1998, l’editore M. aveva pubblicato un “catalogo-libro” dal sottotitolo “Razionalismo lirico”, curato dal C. e dal C., “ingenerando confusione sulla paternità del sottotitolo del catalogo-libro e del saggio critico Razionalismo lirico”.

Si costituivano in giudizio la Società Mazzotta il C. e successivamente il C., resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale, con sentenza del 16 settembre 2004, depositata il 22 settembre 2004, aveva respingeva la domanda.

1a Con citazione notificata il 4 febbraio 2005, la V. proponeva appello.

I tre appellati, si costituivano, chiedendo li rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 2333/07, rigettava l’appello. Avverso detta decisione ricorre per cassazione la V. sulla base di quattro motivi cui resistono con controricorso la Edizioni Gabriele Mazzotta srl, il C. ed il C..

Il Collegio in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, n. 1-2-3-4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura ;in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. sez. un 20603/07).

Inoltre ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso deve contenere sempre a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda;

Nel caso di specie il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesiti di diritto in ordine alle questioni sollevate.

In particolare, le censure che deducono un vizio di motivazione, oltre a non contenere quanto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. dianzi riportato in quanto non si rinviene alcuna sintetica formulazione del dedotto vizio motivazionale, investono il merito della motivazione e si appalesano generiche e prive di autosufficienza.

Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile.

La ricorrente va di conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore dei resistenti in Euro 3500,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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