Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15120 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 15120 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: MERCOLINO GUIDO

zione illegittima

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA EUROPA A R.L., in persona del presidente p.t. Pancrazio Curto, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tazzoli n.
2, presso l’avv. MARIA LUDOVICA POLTRONIERI, unitamente all’avv. CALOGERO RINALLO del foro di Agrigento, dal quale è rappresentata e difesa in
virtù di procura speciale in calce al ricorso
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RICORRENTE

contro

LA LOM1A MARIA RITA, LA LOMIA ALESSANDRA, LA LOM1A ADELE e
LA LOMIA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliate in Roma, alla via G. Ferrari
n. 11, presso l’avv. MARINA IACOBELLI, unitamente all’avv. GAETANO MARANO del foro di Palermo, dal quale sono rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce al controricorso
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2,6 C

3.fA

NRG 26819-08 Soc Coop Europa a rl-La Lomia e Com Canicattì – Pag.

Data pubblicazione: 02/07/2014

CONTRORICORRENTI

e
COMUNE DI CANICATTI’, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domicilia-

all’avv. MAURIZIO DI BENEDETTO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù
di procura speciale in calce al controricorso
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CONTROR1CORRENTE

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 242/08, pubblicata il 3
marzo 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio
2014 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito l’avv. Marco Merlini per delega del difensore della ricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Maurizio VELARDI, il quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Carlo La Lomia convenne in giudizio il Comune di Canicattì e la Società Cooperativa Edilizia Europa a r.1., chiedendone la condanna al pagamento dell’indennità dovuta per l’occupazione di un fondo sito in Canicattì, alla contrada
Acquaviva, e riportato in Catasto al foglio 68, particelle 24, 601 e 606, nonché al
risarcimento dei danni subiti per la perdita della proprietà dell’immobile.
A fondamento della domanda, espose che all’occupazione, disposta con ordinanza dell’il settembre 1990, non aveva fatto seguito l’emissione del decreto di
espropriazione, nonostante l’irreversibile trasformazione del fondo, assegnato in
proprietà alla Cooperativa per la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata.

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to in Roma, alla via Piave n. 52, presso l’avv. RENATO CARCIONE, unitamente

Si costituirono i convenuti, che chiesero il rigetto della domanda, il Comune
proponendo anche domanda di rivalsa nei confronti della Cooperativa.
1.1. — Con sentenza del 3 marzo 2004, il Tribunale di Agrigento accolse la

di Euro 241.701,82, oltre rivalutazione monetaria con decorrenza dall’8 ottobre
1997, a titolo di risarcimento del danno per la perdita della proprietà, nonché degl’interessi legali sulla somma di Euro 121.210,45, a titolo d’indennità per ciascun
anno di occupazione dall’8 ottobre 1990 all’8 ottobre 1997; condannò inoltre la
Cooperativa a rivalere il Comune degl’importi eventualmente pagati all’attore.
2. — L’impugnazione proposta dalla Cooperativa nei confronti di Maria Rita,
Alessandra, Adele e Giuseppina La Lomia, in qualità di eredi di Carlo la Lomia, è
stata rigettata dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 3 marzo 2008, la
quale ha rigettato anche l’impugnazione incidentale proposta dal Comune.
3. — Avverso la predetta sentenza la Cooperativa propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Resistono con controricorsi, illustrati con memorie,
le La Lomia ed il Comune di Canicattì.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Preliminarmente, si rileva che, pur avendo dichiarato nella premessa del
ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata il 30 luglio 2008, la ricorrente
non ha assolto l’onere, posto a suo carico dall’art. 369, secondo comma, n. 2 cod.
proc. civ., di depositare la copia notificata del provvedimento, ma si è limitata a
produrne una copia autentica, non corredata dalla relata di notifica, in tal modo
impedendo l’accertamento della tempestività dell’impugnazione.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, ai sensi del primo comma dell’art. 369 cit., non avendo la ricorrente posto rimedio al predetto inadempimento

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domanda, condannando la Cooperativa ed il Comune al pagamento della somma

mediante la separata produzione della copia notificata della sentenza, nelle forme
prescritte dall’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile in via estensiva ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., 16

11 maggio 2010, n. 11376); riflettendo l’inosservanza di una disposizione volta a
consentire il necessario riscontro in ordine al tempestivo esercizio del diritto d’impugnazione, che una volta intervenuta la notificazione della sentenza può aver
luogo soltanto entro il termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., tale pronuncia
riveste carattere preliminare rispetto alla stessa dichiarazione d’inammissibilità del
ricorso, ed è dovuta indipendentemente da una specifica eccezione del controricorrente, a garanzia del rispetto del vincolo pubblicistico della cosa giudicata formale (cfr. Cass., Sez. VI, 15 marzo 2013, n. 6706).
2. — Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal
dispositivo.
P .Q .M .
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, e condanna la Società Cooperativa Edilizia Europa a r.l. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro
8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2014, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

aprile 2009, n. 9005; Cass., Sez. VI, 10 dicembre 2010, n. 25070; Cass., Sez. III,

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