Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1512 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 25/01/2021), n.1512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11306-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE

ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO,

CARLA D’ALOISI0, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 136,

presso lo studio dell’avvocato ENRICO ROMANO MASTRANGELO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO SCALA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1588/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/01/2016 R.G.N. 1860/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo in parte l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato prescritti per decorso del termine quinquennale i contributi previdenziali portati da quattro cartelle di pagamento propedeutiche a due iscrizioni ipotecarie opposte da F.A., ha rigettato il motivo d’appello principale proposto da Equitalia Sud s.p.a. ed in via incidentale dall’INPS, entrambi relativi all’applicazione del termine decennale di prescrizione ai crediti contributivi richiesti con cartelle non opposte, ed ha accolto il motivo dell’appello principale relativo alla erronea inclusione nella pronuncia di annullamento delle due iscrizioni ipotecarie di crediti di natura tributaria, non soggetti alla giurisdizione ordinaria, ed altri relativi a premi INAIL che non erano prescritti;

a fondamento della decisione la Corte territoriale, richiamando in analogia il dictum di Cass. n. 12263 del 2007 in tema di effetti dell’ingiunzione fiscale non opposta, ha rilevato la prescrizione dei crediti intervenuta dopo la notifica delle cartelle sottese all’intimazione;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps sulla base di due motivi;

F.A. ha resistito con controricorso, successivamente illustrato da memoria; Equitalia Sud s.p.a. non ha svolto attività difensive.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 e dell’art. 2943 c.c.; in particolare, rileva che la sentenza non ha considerato che tra la notifica delle cartelle (avvenuta, rispettivamente, il 3 marzo 2003, il 4 maggio 2002, il 5 ottobre 2002 ed il 5 ottobre 2002) e la data della successiva iscrizione di due ipoteche (24 giugno 2005 ed 8 luglio 2010) era intercorso un periodo inferiore ai cinque anni;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità;

in sostanza, si presuppone che sia incontestato il fatto che le cartelle impugnate siano state notificate tra il 4 maggio 2002 ed il 3 marzo 2003 e che le iscrizioni ipotecarie siano avvenute in data 24 giugno 2005 ed 8 luglio 2010, con la conseguenza che tra la data del 4 maggio 2002 e quella del 24 giugno 2005 non sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione;

tuttavia, la sentenza impugnata, una volta respinto il motivo d’appello relativo alla durata decennale del termine di prescrizione del credito contributivo portato dalla cartella esattoriale non opposta, ha ritenuto prescritti i crediti contributivi ed ha accolto il solo motivo d’appello con il quale l’agente per la riscossione aveva lamentato che il primo giudice aveva ordinato la cancellazione anche della iscrizione ipotecaria prot. N. 2010/… relativa a crediti tributari di appartenenza dell’Amministrazione finanziaria, dunque estranei alla materia previdenziale; quanto all’oggetto dell’iscrizione ipotecaria n. 2005/…, la sentenza impugnata ha rilevato che l’agente non aveva mai contestato che tale iscrizione fosse riferita solo ai contributi pretesi in cartella per cui il primo giudice non aveva proceduto ad ulteriori verifiche;

è evidente che dalla sentenza impugnata non emerge in alcun modo quali siano gli specifici crediti contributivi sottesi alle cartelle esattoriali ed alle iscrizioni ipotecarie di cui si discute, tanto che la Corte territoriale rilevò l’assenza di contraddittorio sul punto;

il ricorrente, a fronte di tale contenuto della decisione impugnata avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, indicare gli specifici contenuti (quanto a ciascun credito preteso) sia delle cartelle esattoriali oggetto di causa, al fine di dimostrare che tutti tali crediti non fossero prescritti per decorso del termine quinquennale al momento della iscrizione ipotecaria, che degli atti relativi alla procedura di iscrizione ipotecaria del 24 giugno 2005 che si assume abbia ulteriormente realizzato validi effetti interruttivi;

fermo restando che, in ogni caso, poichè l’effetto interruttivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2945 c.c., comma 2 e art. 2943 c.c., comma 1, al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l’atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso, l’iscrizione d’ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 non costituendo un atto di una procedura alternativa a quella esecutiva (vd. Cass. n. 18305 del 2020), deve comunque contenere gli elementi idonei alla messa in mora al fine di produrre effetti interruttivi;

con il secondo motivo si denuncia ancora la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10 in relazione all’art. 2953 c.c., poichè la Corte territoriale ha ritenuto applicabile ai fini del computo del termine prescrizionale del credito esattoriale il termine breve di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, senza considerare l’effetto novativo conseguente alla notifica delle cartelle di pagamento che comporterebbe l’applicabilità del termine lungo decennale;

il secondo motivo è infondato giacchè sui punti contestati la Corte territoriale ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi nuovi rispetto all’elaborazione giurisprudenziale consolidata (ex plurimis Cass. n. 26013 del 29/12/2015, Cass. n. 10327 del 26/04/2017);

soccorre, infatti, il principio di diritto enunciato da questa Corte a Sezioni Unite (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016), secondo il quale la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c., si è ritenuto che tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010);

in linea con il richiamato principio, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, questa Corte è intervenuta affermando che il subentro dell’Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell’irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all’amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009);

allo stesso modo non assume rilievo il richiamo al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6, che prevede un termine di prescrizione strettamente inerente al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili, che in nessun modo può interferire con lo specifico termine di prescrizione previsto dalla legge per azionare il credito nei confronti del debitore (Sez. U. n. 23397 del 17/11/2016, Cass. n. 31352 del 04/12/2018);

il ricorso va dunque rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza con distrazione in favore dell’avvocato Massimo Scala che ha reso la prescritta dichiarazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Massimo Scala.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

 

 

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