Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1512 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1512 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 6380-2007 proposto da:
SPADA GIUSEPPE (C.F. SPDGPP55 ° 02H294I), SPADA LUIGI
(C.F.

SPDLGU58H07H294J),

SPDNGL56 ° 19H294P),

SPADA

LUNEDEI

(C.F.

ANGELO

(C.F.

SILVANA

Data pubblicazione: 24/01/2014

LNDSVN28B60H294L), tutti nella qualità di eredi di
SPADA
2013
1757

GUIDO,

FORLANI

PRIMO

MARIO

FRLMPR35E11H2940),

BRONZETTI

BRNRSN35E67H294X),

elettivamente

(C.F.
(C.F.

ROSANNA
domiciliati

in

ROMA, VIA G. BETTOLO 4, presso l’avvocato BROCHIERO
MAGRONE

FABRIZIO,

rappresentati

e

difesi

1

dall’avvocato BIAGINI LUIGINO, giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrenti contro

BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO SOC.COOP.

legale rappresentante pro tempore, nonchè BASCHETTI
GIULIO (c.f. BSCGLI34C16I304T), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso
l’avvocato SANTORO PAOLO, che li rappresenta e
difende, giusta procura speciale per Notaio P.
BERNARDI FABBRANI di RIMINI – Rep.n. 15870/5332 del
15.11.2002 e procura a margine del ricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8/2006 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 03/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;

(già A R.L.) – c.f. 03310710409, in persona del

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato F. BROCHIERO
MAGRONE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 04/01/1991, SPADA GUIDO, conveniva in
giudizio, davanti al Tribunale di Riminilla Cassa Rurale ed Artigiana di San Vito

condannare al risarcimento del danno per l’importo di lire 42.893.734.
Lamentava il comportamento illegittimo del Baschetti, funzionario della Cassa /
(0
41:4, elvvi A.
relativamente ad un finanziamento di lire 85.000.000 x (concesso dalla Cassa a
favore della Fonderia Benedetti e Campana/ e trattenuto a copertura di un proprio
precedente credito, all’insaputa dell’attore), e riguardo ad un foglio firmato in
bianco e dichiarato dal funzionario Baschetti; come mera appendice del predetto
contratto di finanziamento, riempito invece dalla Banca, con un ulteriore
garanzia fideiussoria di lire 35.000.000.
Successivamente ; con citazione notificata il 31/03/1993 Forlani Mario Primo e
Bronzetti Rosanna convenivano in giudizio la Cassa e il Baschetti per le
medesime ragioni.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio in entrambi i procedimenti, la Banca
chiedeva il rigetto delle domande.
Il Tribunale di Rimini, riunite le cause, con sentenza in data 09/12/2002,
accoglieva le domande, e condannava i convenuti al risarcimento dei danni a
favore degli attori.
Avverso tale sentenza Banca Malatestiana, successore, e Baschetti Giulio
proponevano appello.

1

e Santa Giustina di Rimini nonché il Ilag. Giulio Baschetti i per sentirli

Costituitosi il contraddittorio, gli appellati chiedevano il rigetto dell’appello e/
in via incidentale/ phic~c, una elevazione delle spese giudiziali, come
liquidate dal primo giudice.

accoglimento dell’appello principale/ rigettava le domande proposte dagli attori
in primo grado.
Ricorrono per cassazione, pada Guido, Forlani Mario Primo e Bronzetti
Rosanna.
Resiste con controricorso la Banca.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano vizio di motivazione, in riferimento
ai fatti emersi nel giudizio penale svoltosi davanti al Tribunale di Rimini.
Con il secondo, vizio di motivazione in riferimento ai fatti emersi in sede di
istruzione probatoria svolta dal giudice di primo grado e alle risultanze
documentali in atti.
Con il terzo, vizio di motivazione / in riferimento all’avvenuta induzione dei
ricorrenti a sottoscrivere contratto di finanziamento a medio termine e
fideiussione al fine di far ottenere liquidità alla ditta Benedetti e Campana e non
invece per estinguere i crediti da essa vantati nei confronti della predetta ditta.
Le epigrafi dei motivi, contenute nel ricorso, sono, a modo loro, coerenti con il
iltuoTt-o-t
contenuto dei /1~3 stessi. Non si censurano punti specifici della sentenza

2

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 3 gennaio 2006, in

impugnata, né si forniscono prrecise informazioni del fatto controverso /discusso
tra le parti e decisivo per il giudizio, ma si ripropongono contenuto e ragioni
delle pretese degli attori , quasi che ci si trovasse di fronte al giudice di prime

secondo per i, fatti emersi nnelle fasi di merito del presente procedimento; infine,
con il terzo motivo, si richiede, in sostanza, una diversa soluzione della vicenda
processuale, con censure di merito che comporterebbero un diverso
apprezzamento delle risultanze istruttorie, inammissibile in questa sede di
legittimità, a fronte di una sentenza di appello caratterizzata da motivazione
adeguata e non illogica.
Precisa in particolare, correttamente, la corte di merito che alla sentenza
istruttoria di proscioglimento dell’imputato Baschetti per intervenuta amnistia,
non può legittimamente riconoscersi efficacia di giudicato, pur potendo il
giudice civile ) nella ricostruzione dei fatti tenere conto degli elementi di prova
tpg53215 acquisiti nel procedimento penale/ conclusosi con la sentenza di rito,
che non ha dunque valore di riconoscimento incontrovertibile della verità dei
fatti.
Chiarisce altresì il giudice a quo che i ricorrenti non hanno ,fornito prova alcuna
di un accordo circa la destinazione degli esborsiYarfmanam nto diretto alla
Fonderia predetta, e non a recuperare da essa i crediti della banca nei suoi
confronti.
Dalle deposizioni testimoniali ma pure dagli intervenuti riconoscimenti
dell’esistenza delle operazioni effettuate dalle parti presso la banca, si ricava

3

cure. Ciò avviene , con il primo motivo, per i fatti emersi, in sede penale, con il

pg
altresì — continua il giudice a quo — che

non vennero trattt in inganno , e

non vi fu raggiro di sorta ( 1 ‘importo scritto a macchina in un momento
successivo alla firma del foglio che gli odierni ricorrenti affermano sottoscritto

Per quanto sopra precisato, vanno dichiarati inammissibili i motivi proposti e
conclusivamente il ricorso stesso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro
5.200,00 comprensivi di €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 19 novembre 2013

totalmente in bianco, era già stato esattamente convenuto ).

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