Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1512 del 22/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1512 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 25859-2016 proposto da:
UVA CLAUDIO GIUSEPPE ANTONIO, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO
PASTORE;
– ricorrente contro
TRIPPA DANIELA ANTONINA, elettivamente domiciliata in
RONLk, PIAZZA CAVOUE, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO FAGONE;
– controricorrente avverso la sentenza n. 479/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 21/03/2016;

Data pubblicazione: 22/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Ric. 2016 n. 25859 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

La Corte

25859/2016

rilevato che Claudio Giuseppe Antonio Uva propone ricorso avverso sentenza della Corte
d’appello di Catania del 21 marzo 2016, che ha respinto l’appello da lui presentato avverso
sentenza n. 6114/2010 del Tribunale di Catania, la quale lo aveva condannato a risarcire i
danni – nella misura di C 68.721,08 oltre accessori – subiti dall’attrice Daniela Antonina Trippa
per aggressione da parte di cani di proprietà dell’Uva, rimasto in primo grado contumace;

rilevato che il motivo, ex articolo 360, primo comma, n. 3 e 5 c.p.c., denuncia violazione e
falsa applicazione di norme di diritto e omesso esame di fatto discusso e decisivo, in quanto
sarebbe illegittima la notifica dell’atto introduttivo di primo grado;
rilevato che il ricorso non confuta adeguatamente quanto è stato rilevato dalla corte
territoriale, ovvero, in sostanza, che al fine di dimostrare la nullità di una notificazione in
quanto eseguita in luogo diverso dalla effettiva residenza del destinatario non è sufficiente la
produzione di certificazioni anagrafiche, ciò non esonerando dall’onere della prova
(motivazione della sentenza impugnata, pagina 2, che indica anche elementi fattuali a
conferma ad abundantiam del rilievo in punto di diritto);
ritenuto che quindi il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente;
ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo;

P.Q.M.

Rirtta il ricorso, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese
processuali, liquidate in complessivi C 7500, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese
generali, nonché agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dello stesso articolo 13.

rilevato che il ricorso propone un unico motivo, da cui si difende la Trippa con controricorso;

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017

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