Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15119 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 31/05/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 31/05/2021), n.15119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1571-2019 proposto da:

BRACCO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo

studio dell’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ARIANNA MARIA BEATRICE COLOMBO, ANTONELLA

NEGRI;

– ricorrente –

contro

SORRENTINO EGIDIO MASSIMILIANO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato Dott. PALMA BALSAMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 938/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 02/11/2018 R.G.N. 346/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO PASSALACQUA.

 

Fatto

SOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13 aprile 2017 il Tribunale di Catania confermava l’ordinanza, emessa all’esito della fase sommaria, di rigetto della impugnativa, da parte di S.E.M., del licenziamento intimatogli dalla Bracco s.p.a. con lettera del 15.7.2013, nell’ambito di procedura di licenziamento collettivo.

Secondo il primo giudice: a) la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 2, effettuata dalla società il 21.2.13, indicava chiaramente le ragioni dell’esubero di personale, le unità da sopprimere (distinte in relazione alle aree territoriali della società) ed i relativi profili professionali; b) parimenti anche la comunicazione finale, stessa L. 19 luglio 2013, ex art. 4, comma 9, indicava l’elenco dei lavoratori con mansioni di informatore scientifico del farmaco (ISF) licenziati, coi rispettivi dati, nonchè i criteri di scelta e le relative modalità di applicazione, ivi essendo stato chiarito che, all’interno di ciascuna area geografica di appartenenza (individuata “in applicazione del criterio delle esigenze tecnico- organizzative”) erano stati applicati i criteri dei carichi di famiglia. (500 punti per ciascuno) e della anzianità aziendale (10 punti per mese); a detta comunicazione era stata poi allegata una “graduatoria di area”, che riportava, per ciascuna delle aree territoriali aziendali, l’indicazione dei punteggi attribuiti ai lavoratori comparati (distinti per anzianità e carichi di famiglia), sebbene i relativi nominativi risultassero “oscurati”; d’altra parte le contestazioni dell’opponente sull’omessa esplicitazione, nella comunicazione de qua, dei nominativi dei lavoratori comparati, erano da ritenere tardive, e dunque inammissibili, siccome formulate per la prima volta in sede di opposizione, L. n. 92 del 2012, ex art. 1 comma 52;

nè, peraltro, il ricorrente aveva documentato alcuna richiesta di esibizione dei documenti afferenti ai punteggi attribuiti ai lavoratori non licenziati, o mosso alcuna specifica contestazione agli stessi; c) in ordine alla censura afferente all’ambito di individuazione del personale da licenziare (la comparazione essendo stata effettuata per singole aree geografiche, anzichè su scala nazionale), il giudice di prime cure rilevava che, per come chiarito nella comunicazione di avvio della procedura, la rete degli informatori scientifici risultava interamente coinvolta nella procedura di mobilità, laddove l’area territoriale di appartenenza era solo un criterio utilizzato per la fase applicativa dei piani di esubero, ovvero come mero perimetro entro il quale far operare i criteri dell’anzianità e dei carichi di famiglia; ne conseguiva che non vi era stata limitazione di scelta dei dipendenti da licenziare solo per alcune aree geografiche, posto che tutte le aree erano state ridotte mediamente del 50%; d) in ogni caso era decisivo rilevare che, dal documento prodotto dalla società già in fase sommaria (contenente la graduatoria nazionale dei lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento, con specifica indicazione in relazione a ciascun lavoratore, dei punteggi attribuiti), emergeva che il ricorrente rivestiva la posizione 66 su 87 ISF in esubero, pertanto, anche nell’ipotesi di classifica nazionale, lo stesso sarebbe stato comunque licenziato, onde doveva ritenersi il suo difetto di interesse ad agire; d’altra parte, anche le contestazioni effettuate, da parte del ricorrente, in sede di opposizione, in merito all’efficacia probatoria di detta “griglia nazionale”, erano pure tardive ed inammissibili, posto che, a fronte della produzione di tale documento, nessuna specifica censura questi aveva sollevato.

Reclamava la suddetta pronunzia il lavoratore, cui resisteva la società. Con sentenza depositata il 2.11.18, la Corte d’appello di Catania, in riforma della pronuncia impugnata, annullava il licenziamento impugnato e condannava la società a reintegrare il S. nel posto di lavoro ed al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre a rivalutazione ed interessi, nonchè al versamento dei contributi maturati nello stesso periodo ed al pagamento delle spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società BRACCO, affidato a cinque motivi, cui resiste il S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 51, per avere l’impugnata sentenza ritenuto ammissibile l’introduzione solo in fase di opposizione di una nuova doglianza e cioè il preteso vizio della comunicazione finale L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 9.

Il motivo è infondato in quanto nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a struttura bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicchè non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della “causa petendi”, la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso ove fondata sui medesimi fatti costitutivi (cfr. da ultimo Cass. n. 9548/19; cfr. altresì Cass. ord. n. 14976/20).

2. Con secondo motivo la società denuncia la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, per avere l’impugnata sentenza erroneamente ritenuto lesiva degli obblighi informativi la comunicazione finale che, nelle allegate graduatorie (di area), non indicava i nominativi dei dipendenti comparati.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha infatti correttamente considerato che la L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, impone che la comunicazione ivi prevista, in quanto finalizzata a consentire ai lavoratori, ai sindacati e agli organi amministrativi interessati di controllare la correttezza della comparazione, contenga, oltre che l’elenco del lavoratori licenziati, “l’indicazione puntuale delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta” e, quindi, l’indicazione completa dell’elenco (nominativo) dei lavoratori e dei punteggi a ciascuno di essi attribuito, cfr. Cass.n. 25807/19, secondo cui in tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, come modificato dalla L. n. 92 del 2012, per l’invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alle organizzazioni sindacali, ha carattere cogente e perentorio e la sua violazione determina l’invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere (così da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta, Cass. ord. n. 23034/18), atteso che detta comunicazione è finalizzata a consentire alle oo.ss. (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell’operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo “spatium deliberandi” riservato al lavoratore per l’impugnazione del recesso nel termine di decadenza; cfr. sul punto altresì: Cass. n. 25737/16.

3. Con terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 per avere l’impugnata sentenza ritenuto che nella scelta dei lavoratori da licenziare (su tutto il territorio nazionale), la comparazione per aree geografiche, (anzichè a livello nazionale) non trovava riscontro nella previsione legale; che le ragioni esplicitate dalla società nella lettera di licenziamento a giustificazione della comparazione per aree geografiche non erano idonee a escludere la necessità dell’applicazione in ambito nazionale dei criteri di scelta; la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9 per avere l’impugnata sentenza ritenuto che la società avrebbe dovuto esplicitare le ragioni a giustificazione della comparazione per aree geografiche nella comunicazione finale.

Il motivo è infondato.

Ed invero la prima parte dell’art. 5 cit., dispone che la “l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale”, ciò in forza dell’esigenza di ampliare al massimo l’area in cui operare la scelta, onde approntare idonee garanzie contro il pericolo di discriminazioni a danno del singolo lavoratore, in cui tanto più facilmente si può incorrere quanto più si restringe l’ambito della selezione; la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere può essere dunque limitata solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale (nella specie poco coerente con la riduzione ad ambiti territoriali), ed è onere del datore provare il fatto che determina l’oggettiva limitazione di queste esigenze (cfr. Cass. n. 9991/09, Cass. n. 8474/05), onere che nella specie, secondo l’accertamento della Corte di merito, non era avvenuta.

4. Con il quarto motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100,115,116 e 437 c.p.c. per avere l’impugnata sentenza negato valore probatorio al documento prodotto dalla Bracco (ovvero la graduatoria nazionale dei lavoratori licenziati) come successivamente integrato dai documenti, prodotti nel giudizio di opposizione, e conseguentemente escluso il difetto di interesse all’impugnativa del licenziamento; violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, per aver l’impugnata sentenza ritenuto che la graduatoria nazionale ed i relativi risultati avrebbero dovuto essere rappresentati nell’ambito della comunicazione finale.

Il motivo è in larga parte inammissibile e per il resto infondato.

Inammissibile in quanto la società non chiarisce il contenuto dei documenti di cui lamenta la mancata o erronea valutazione, essendo il dedotto deposito degli stessi idoneo ad escludere una pronuncia di improcedibilità (Cass. SU 2011 n. 22726/2011), ma non di inammissibilità della questione. In ogni caso è infondata la censura alla tesi della Corte siciliana secondo cui la dedotta graduatoria nazionale doveva essere contenuta nella comunicazione finale di cui all’art. 4, comma 9 e non già successivamente ai licenziamenti, ciò precisamente disponendo la norma citata.

5. Col quinto motivo denuncia (ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., o, alternativamente, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 4 Statuto dei lavoratori.

Lamenta che la Corte di merito aveva completamente omesso di pronunciarsi sull’eccezione di aliunde perceptum e/o percipiendum che la società Bracco va comunque sollevato anche nel giudizio del reclamo.

Il motivo è infondato. Ed infatti al fine che qui rileva non è sufficiente per l’azienda invocare la detraibilità dell’aliunde perceptum, ma occorre fornire chiare indicazioni e circostanze di fatto, anche all’eventuale fine di sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori ufficiosi, che non possono avere ad oggetto richieste meramente esplorative, quali la richiesta di esibizione della dichiarazione dei redditi e delle buste paga o delle fatture o della documentazione contabile del ricorrente da cui risulti l’ammontare del reddito da lavoro autonomo o dipendente percepito per il periodo successivo al licenziamento;

ovvero la richiesta di informazioni, ex art. 213 c.p.c., all’ufficio imposte dirette, alla Direzione Territoriale del Lavoro e all’INPS e ad ogni altra Pubblica Amministrazione, informazioni relative all’attività svolta ed ai redditi percepiti dal ricorrente a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il motivo è infondato in quanto, essendo onere del datore di lavoro provare, anche avvalendosi di prove presuntive, l’aliunde perceptum (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 1636 del 24.01.2020; Cass. 12.5.15 n. 9616),ydeve allegare,allo scopo, circostanze di fatto specifiche e fornire indicazioni puntuali, rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche o con finalità meramente esplorative (Cass. n. 2499/17).

6. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore del S., dichiaratosi anticipante.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. Palma Balsamo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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