Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15119 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15119
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente –
Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5433-2005 proposto da:
C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato NAPOLETANO
PAOLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
e contro
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA in persona del Sindaco pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza rep. 99 cron. 57 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 20/01/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/05/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 20 gennaio 2004 il Tribunale di Foggia – adito dall’avvocato C.C., ai sensi della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 28 nei confronti del Comune di Sant’Agata di Puglia – ha liquidato in 1.200,00 Euro i diritti e in 1.860,00 Euro gli onorari dovuti all’istante come compenso per l’attività da lui svolta in una causa civile come procuratore e difensore dell’ente.
Contro tale provvedimento l’avvocato C.C. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Comune di Sant’Agata di Puglia non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso si deduce che il Tribunale ha del tutto omesso di dare conto delle ragioni per le quali ha liquidato i diritti e gli onorari in questione in misura notevolmente inferiore a quella precisata nella dettagliata nota specifica prodotta dall’istante.
La censura risulta fondata, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “l’ordinanza emessa nella speciale procedura regolata dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 per la liquidazione degli onorari agli avvocati e procuratori, pur se non deve essere motivata come una sentenza, dato il carattere sommario del procedimento, deve tuttavia lasciare intendere il ragionamento seguito dal giudice del merito con la conseguenza che questi ha l’obbligo di indicare il criterio adottato e di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di non attribuire; al difensore, nei confronti del proprio cliente, rimborsi e compensi per le prestazioni indicate nella nota dal medesimo presentata o di liquidare gli onorari in misura inferiore, precisando le voci dovute e quelle non dovute, al fine di rendere possibile il controllo del suo operato” (Cass. 22 gennaio 1994 n. 625, 18 novembre 1995 n. 11972, 6 marzo 2002 n. 3197). A questo principio non si è attenuto il Tribunale, il quale si è limitato a osservare che “sono dovuti. i diritti di procuratore per l’importo di Euro 1.200,00” e che “per quanto concerne l’onorario va liquidato l’importo di Euro 1.860,00”, senza in alcun modo precisare il motivo delle decurtazioni operate, rispetto alle richieste formulate nell’analitica parcella che era stata depositata dall’avvocato C.C..
In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, allo stesso Tribunale di Foggia, stante il carattere funzionale della sua competenza (Cass. 23 maggio 2002 n. 7527). Non sussistono infatti le condizioni perchè questa Corte possa decidere la causa nel merito, come ha chiesto il ricorrente, poichè la determinazione degli onorari implica valutazioni eminentemente discrezionali, che non possono essere compiute in questa sede (Cass. 3 luglio 2003 n. 10532).
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Foggia, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010