Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15119 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. I, 08/07/2011, (ud. 02/05/2011, dep. 08/07/2011), n.15119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.M.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ZARONE FABRIZIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORTILE PONTE VALENTINO S.R.L., CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO

INDUSTRIALE (A.S.I.) DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 811/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20 marzo 2007 ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento del 14 marzo 2006 che aveva condannato il Consorzio ASI della Provincia di Benevento al risarcimento dei danni in favore di G.M.G. per l’avvenuta occupazione espropriativa di un terreno di sua proprietà ubicato in località (OMISSIS) (in catasto al fg. 33, part. 450) determinandolo in Euro 7.911,54 oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali,decorrenti tuttavia dal gennaio 1996,epoca della irreversibile trasformazione dell’immobile.

Per la cassazione della sentenza la G. ha proposto ricorso per 4 motivi. Nè il Consorzio ASI, nè la soc. consortile Ponte Valentino, autrice delle opere hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio preliminarmente osserva che nessuna delle questioni prospettate a sostegno dei motivi di ricorso è corredato dai quesiti di diritto richiesti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ. introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006: per il quale l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità,nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nell’ipotesi prevista dal n. 5 del citato comma, il motivo deve enunciare, in modo sintetico ma completo, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria;

ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Noto essendo il fondamento di tali disposizioni di legge che è quello di rafforzare la ed, funzione nomofilattica del giudizio di cassazione nonchè di garantire l’aderenza dei motivi del ricorso (per violazione di legge o per vizi del procedimento) allo schema legale al quale tali motivi debbono essere adattati. E di realizzare l’interesse generale all’esatta osservanza ed all’uniforme interpretazione della legge (art. 65 del Testo unico sull’ordinamento giudiziario, contenuto nel R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, tuttora vigente), che viene perseguito tramite l’enunciazione da parte della Corte di Cassazione – con valenza più ampia e perciò appunto nomofilattica – del corretto principio di diritto, corrispondente all’onere che ha il ricorrente di formulare il quesito di diritto;

Poichè,pertanto, la formulazione di un esplicito quesito di diritto o la chiara indicazione del fatto controverso sono, invece, del tutto assenti nell’illustrazione di ciascuno dei motivi del ricorso (cfr.

Cass. Sez. un. 7258 e 14682/2007), l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali poichè nessuno degli intimati ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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