Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15119 del 03/06/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/06/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 03/06/2019), n.15119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24068/2016 proposto da:

ISCHIAMARETERME ALBERGHI S.N.C., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34,

presso lo studio dell’avvocato DARIO MANNA, rappresentata e difesa

dagli avvocati SALVATORE TRANI SILVIO TRANI;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 817/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/04/2016 R.G.N. 3024/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 7 aprile 2016, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato Ischiamareterme s.n.c. al pagamento in favore di C.V. della complessiva somma di Euro 27.087,88 per emolumenti retributivi in relazione all’accertato rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 23/12/95 al 10/4/2004;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. i procuratori di parte ricorrente hanno depositato “istanza di estinzione”, documentando che le parti “come da atto di transazione del 12.5.2017 che si allega, hanno definito la vicenda e quindi non vi (è) interesse al giudizio”;

2. in ragione di quanto sopra, la documentazione prodotta si palesa idonea a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente;

3. non occorre provvedere sulle spese in difetto di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.M.

la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2019

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