Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15118 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. I, 08/07/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 08/07/2011), n.15118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TORNIMPARTE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 22, presso l’avvocato

GIAMMARIA PIERLUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C.I. (c.f. (OMISSIS)), D.G.M.L.

(c.f. (OMISSIS)), D.G.G. (c.f.

(OMISSIS)), selettivamente domiciliate in ROMA, VIA GRAZIA

DELEDDA 2/B, presso RAFFAELLA CIAVOLA, rappresentate e difese

dall’avvocato LUDOVICI RODOLFO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

D.G.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 166/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2

9/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale dell’Aquila in merito all’espropriazione illegittima ed alla precedente occupazione temporanea da parte del comune di Torninparte di un terreno di proprietà di D.G.E. e D.C.I., dichiarò cessata la materia del contendere perchè la somma di L. 360.960.000 + 2.961.000 (relativa quest’ultima alla demolizione di un muro) riconosciuta dall’ente pubblico era superiore a quelle attribuite dal c.t.u. al valore venale dell’immobile (219.500.000) ed all’indennità di occupazione (L. 59.575.000).

In parziale accoglimento dell’impugnazione, la Corte di appello dell’Aquila, con sentenza del 10 marzo 2008 ha condannato il comune a corrispondere ai D.G.- D.C. sulle somme dovute per l’espropriazione illegittima, il danno da rivalutazione monetaria e gli interessi nella misura legale; e su quella dovuta per l’occupazione temporanea (Euro 30.767,92), i soli interessi legali dal 24 agosto 1987.

Per la cassazione della sentenza,il comune di Torninparte ha proposto ricorso per due motivi;cui resistono gli espropriati con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo,l’amministrazione comunale,deducendo valutazione degli artt. 1226 e 2697 cod. civ. si duole che la sentenza impugnata abbia attribuito alla controparte oltre alla rivalutazione monetaria sulla sorte relativa al controvalore del bene,anche gli interessi legali che invece secondo la giurisprudenza di questa Corte spettano soltanto se il creditore dimostri di avere subito un danno ulteriore corrispondente al lucro cessante; che dunque in mancanza di prova,non poteva nel caso essere attribuito di ufficio, neppure in via equitativa.

Il motivo è infondato.

Costituiscono principi assolutamente incontestati da decenni nella giurisprudenza di questa Corte,resa anche a sezioni unite in tema di debiti di valore quale è pacificamente quello del comune: 1) che la rivalutazione della somma da liquidare a titolo di risarcimento del danno (la quale è dovuta non come effetto della mora, ma come effetto della natura del credito di valore, che è di per sè sottratto al rischio della svalutazione, poichè il suo importo in moneta deve essere determinato al momento della liquidazione, in corrispondenza ad un valore economico reale) e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono a funzioni diverse: poichè la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato anteriore al fatto illecito, ed a porlo nella stessa situazione in cui sarebbe stato se l’evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa (per il ritardo col quale ottiene la disponibilità dell’equivalente pecuniario del debito di valore). 2) che conseguentemente essi sono compatibili e sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito (nel caso coincidente con il 24 agosto 1987); 3) che in tale ipotesi il debitore deve risarcire il danno subito dal creditore per il ritardo col quale ottiene la disponibilità dell’equivalente pecuniario del debito di valore. Non si tratta di danno presunto per legge (art. 1224 primo comma), ma di danno che deve essere allegato e provato, con tutti i mezzi, anche presuntivi e mediante l’utilizzo di criteri equitativi (secondo comma dell’art. 2056); 4)che tuttavia tra detti criteri il giudice di merito può utilizzare quello più semplice degli interessi ad un tasso che non deve essere necessariamente quello legale, perchè l’equità potrebbe far ritenere eccessivi o per converso non sufficienti quelli stabiliti dall’art. 1284 cod. civ. (Cass. sez. un. 1712/1995 e success.) Proprio a questi principi si è attenuta la sentenza impugnata la quale ha dato atto,per un verso,che il debito del comune ricorrente era di valore, e che dunque la sua obbligazione risarcitoria, avendo per contenuto la reintegrazione dei danneggiati nella situazione economica preesistente alla commissione del fatto, doveva comprendere sia la rivalutazione monetaria del credito che la corresponsione degli interessi per non avere avuto a disposizione le relative somme;e che tuttavia costoro non avevano fornito alcuna prova specifica del lucro cessante per tale mancata disponibilità del credito annualmente rivalutato; sicchè in conformità alle indicazioni fornite dalle Sezioni Unite,detto ulteriore pregiudizio hanno liquidato (in mancanza di prova di un danno maggiore) equitativamente in misura del saggio legale dalla menzionata data del 24 agosto 1987;e correttamente applicandoli non già sulla sorte interamente rivalutata, bensì su quella annualmente rivalutata. Con il secondo motivo,il comune deduce violazione degli art. 248 e segg. sugli enti locali, appr. con D.P.R. n. 267 del 2000, censura la sentenza per non aver tenuto presente che dal 13 febbraio 1995 all’8 febbraio 2007 aveva operato in stato di dissesto; per cui per la disposizione del successivo art. 256 i debiti insoluti a tale data non erano più produttivi nè di interessi,nè rivalutazione monetaria. Anche questa censura è infondata.

Le disposizioni del D.L. n. 8 del 1993, art. 21, poi sostanzialmente recepite senza modifiche di rilievo dalla L. n. 77 del 1995, art. 81, D.Lgs. n. 336 del 1996, art. 21 e da ultimo dal D.P.R. T.U. sugli enti locali appr. con D.P.R. n. 267 del 2000, art. 248 nello stabilire che i debiti insoluti dei comuni dalla data di deliberazione del dissesto e fino all’approvazione del rendiconto non producono più interessi nè sono soggetti alla rivalutazione monetaria è stato interpretato, dalla Corte Costituzionale (sent.

149, 155 e 242/1994) e da questa Corte, anche a sezioni unite (sent.

16059/2001), nel senso di doversi ritenere errata l’opinione circa una pretesa definitività della lamentata cristallizzazione dei crediti (Cass. 15498/2001; 1191/2001; 963/1999). E che la disposizione, se inserita nell’ambito del quadro normativo complessivo, lascia chiaramente intendere che il legislatore postula il maturare sia della rivalutazione che degli interessi anche successivamente all’apertura della procedura, limitandosi ad escluderne la opponibilità alla procedura stessa e l’ammissibilità alla massa passiva, ma lasciando integra la facoltà per il creditore di azionare tali diritti nei confronti dell’ente pubblico una volta tornato in bonis”. Con la conseguenza che la norma in questione non impedisce nè il maturare della rivalutazione e degli interessi, nè l’accertamento e la liquidazione dei relativi diritti, indipendentemente da ogni questione di azionabilità da parte del creditore. Il che risulta evidente ove si consideri che la procedura di risanamento finanziario degli enti locali dissestati prevista dalle suddette disposizioni legislative si limita a demandare l’accertamento della situazione debitoria dell’ente ad un organo amministrativo (commissario straordinario liquidatore ecc.) ed a vietare la promozione di azioni esecutive in pendenza della fase di liquidazione; sicchè non essendo prevista una procedura di risoluzione delle contestazioni all’interno della fase di liquidazione,il creditore può sempre rinunciare all’inserimento del suo credito nel piano di rilevazione della massa passiva da parte dell’organo straordinario di liquidazione e proporre dinanzi al giudice una normale domanda di accertamento e di liquidazione dei crediti vantati verso il comune: soggetta dunque alla normale disciplina del codice civile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte,rigetta il ricorso e condanna il comune ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dei controricorrenti in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari,oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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