Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15117 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15584/2013 proposto da:

COMUNE CANDELA, (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore

G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MATEGAZZA 24,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANFRANCO DI MATTIA giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, C.R.A.,

M.L., M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 512/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 30/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato ANTONELLA PUSTORINO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il comune di Candela citò in giudizio davanti al Tribunale di Foggia l’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese al fine di farne accertare la responsabilità e ottenere condanna al risarcimento dei danni derivati da una frana verificatasi nel (OMISSIS) nel territorio comunale.

Il Tribunale, per quanto qui interessa, pronunciò condanna nei confronti dei due enti pubblici autonomo a risarcire solidalmente la somma di Euro 160.171,05 a B.C., intervenuta nel processo ai sensi dell’art. 105 c.p.c.. La sentenza fu impugnata soltanto dal comune; la corte di Bari, ritenuta la scindibilità delle cause e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado nei confronti dell’ente autonomo acquedotto Pugliese, accolse parzialmente l’appello condannando il comune a risarcire alla signora B. la minor somma di Euro 80.085,52, così determinata ai sensi dell’art. 1226 c.c..

Il comune ha presentato ricorso con quattro motivi, illustrati ulteriormente In apposita in memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per sintesi i motivi di ricorso possono così essere riassunti.

Si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 112, 327 e 329 c.p.c., artt. 1226 e 2056 c.c., oltre a vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Lamenta il ricorrente che la corte di appello, sulla scorta di una condanna solidale in primo grado, abbia pronunciato condanna esclusivamente a carico dell’ente comunale appellante, con ciò non considerando la responsabilità dell’altro ente già destinatario di condanna passata nei suoi confronti in cosa giudicata.

Lamenta, inoltre, l’erronea applicazione dell’art. 1226 c.c. e il mancato esame delle argomentazioni difensive svolte dal comune sull’inassolvimento dell’onore probatorio da parte dell’appellata B. circa l’effettiva entità del danno subito: apoditticamente stabilito, nella somma oggetto di condanna, da parte della corte territoriale che pure non ha mancato di stigmatizzare in sentenza la condotta processuale della danneggiata.

La critica concernente la condanna, per essere stata pronunciata esclusivamente a carico dell’ente comunale, è palesemente infondata, essendo stata decisa in primo grado la responsabilità solidale dei due enti pubblici ed essendo stata appellata, tale sentenza, esclusivamente dall’ente comunale (il quale non ha contestato il vincolo di solidarietà passiva ma la sussistenza dell’obbligazione a suo carico, mentre nè tale vincolo nè l’obbligazione sono state contestate davanti a quella corte dal coobbligato): con l’effetto di rideterminare, per come deciso nella sentenza oggi impugnata, l’ammontare del debito, pur sempre solidalmente gravante sugli obbligati.

Gli ulteriori motivi di gravame concernono, sia sotto il profilo della violazione di legge che dell’omesso esame di un fatto decisivo, la decisione sulla liquidazione del danno effettuata in via equitativa.

Esclusa ogni valutazione di merito sulla decisione, valutazione inammissibile in questa sede di legittimità, è sufficiente osservare come la corte di appello abbia ritenuto la difficoltà, in fatto, di provare il danno nel suo preciso ammontare, perciò ricorrendo alla valutazione equitativa di cui all’art. 1226 c.c.: così facendo corretta applicazione della norma citata sulla scorta della considerazione, esposta in motivazione, degli elementi fattuali posti a base di tale valutazione.

Attesa la mancata costituzione dell’intimata, nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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