Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15117 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 30/04/2010, dep. 22/06/2010), n.15117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.F.;

– intimato –

per la correzione dell’ordinanza Corte di Cassazione, sez. trib., 15

maggio 2009 n. 11385;

Letta le relazioni scritte redatte dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

 

Fatto

OSSERVATO IN FATTO E DIRITTO

– che, con prima istanza di correzione, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che l’intestazione dell’ordinanza indicata in epigrafe è “affetta da un evidente quanto involontario errore materiale, essendo state invertite le posizioni processuali delle parti-ricorrente e resistente ; che per effetto di tale errore risulta viziato anche il dispositivo dell’ordinanza nella parte in cui si dispone la condanna dell’Agenzia, anzichè del ricorrente sig. N., al pagamento delle spese di lite, nel falso presupposto che il ricorso rigettato fosse stato proposto dalla prima, anzichè dal secondo”;

– che, tanto premesso, l’Agenzia ha richiesto che si proceda alla “correzione dei predetti errori materiali, indicando nell’epigrafe dell’ordinanza il Sig. N.F. come ricorrente e l’Agenzia delle Entrate come controricorrente e sostituendo nel dispositivo la parola l’Agenzia con le parole il Sig. N. F.”;

che, con seconda istanza di correzione, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato un ulteriore errore materiale, “perchè nell’intestazione si identifica la sentenza impugnata con quella emessa dalla Commissione Tributaria regionale del Lazio, sez. 60^, con il n. 83, depositata il 11 dicembre 2006, allorchè essa si identifica in realtà con quella emessa dalla C.T.R. di Catanzaro in data 12 – 13 luglio 2007 con il n. 83/8/07”;

– che, tanto premesso, l’Agenzia ha richiesto che si proceda anche alla correzione di tale errore materiali, “sostituendo nell’epigrafe dell’ordinanza le parole Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. 60^, n. 83, depositata l’il dicembre 2006 con le parole Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro n. 83/08/07 del 12/07/2007, depositata in segreteria il 13/7/2007″;

– che l’intimato non si è costituito;

considerato:

– che i due ricorsi vanno riuniti;

che i denunciati errori materiali appaiono rivelati dagli atti e dal raffronto tra epigrafe, motivazione e dispositivo dell’ordinanza in rassegna;

ritenuto:

– che le proposte istanze di correzione materiale vanno, pertanto, accolte.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi;

visto l’art. 391 bis c.p.c., dispone la correzione dell’ordinanza Corte di Cassazione, sez. trib., 15 maggio 2009 n. 11385, nel senso che: nell’epigrafe, ” N.F.” deve intendersi ricorrente, “l’Agenzia delle Entrate” controricorrente e “Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro n. 83, depositata il 13 luglio 2007”, la sentenza impugnata; nel dispositivo e con riferimento al capo della condanna alle spese, l’espressione “l’Agenzia” deve intendersi sostituita con le parole ” N.F.” manda alla cancelleria per l’annotazione sull’originale dell’ordinanza e per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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