Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15117 del 19/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.19/06/2017), n. 15117
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3438/2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.E., CO.MI.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 526/2012 della Corte d’Appello di Milano,
depositata il 26/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. Luigi Di Paola.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto ad C.E. e a Co.Mi. assunte con una successione di contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;
per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, affidato a due motivi;
le intimate non si sono costituite;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto depositato in data 17 maggio 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la rinuncia al ricorso per cassazione, che va notificata o comunicata alle controparti costituite, determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini della disciplina sulle spese;
nella specie, essendo le controparti rimaste intimate, alla rinuncia consegue la declaratoria di estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese; non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017