Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15117 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. I, 08/07/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 08/07/2011), n.15117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (c.f. (OMISSIS)), GI.AN.

(C.F. (OMISSIS)), g.a. (C.F.

(OMISSIS)), GI.AP. (C.F.

(OMISSIS)), G.R. (C.F. (OMISSIS)),

GI.RO. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di eredi

di D.M. (vedova G.), elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CELIMONTANA 39, presso l’avvocato PANARITI BENITO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CATAPANO RUGGIERO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BARLETTA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GOZZI 161, presso

l’avvocato PATELLA MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PALMIOTTI ISABELLA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

G.M., D.C.M.C., G.

D.;

– intimati –

sul ricorso 21282/2005 proposto da:

G.D.F. (C.F. (OMISSIS)), G.

M.M. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di eredi

legittimi di D.M. (vedova G.), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA AZUNI 9, presso l’avvocato DE CAMELIS PAOLO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARPAGNANO LUIGI, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE DI BARLETTA (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GOZZI 161, presso

l’avvocato PATELLA MARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

PALMIOTTI ISABELLA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 441/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 02/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CATAPANO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale e

chiede produrre certificato di morte;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PATELLA MARIO, con delega,

che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per, previa riunione,

regolarizzazione del contraddittorio artt. 110-182 c.p.c. (vedi sent.

9217/11 Sezioni Unite);

il P.G. si oppone alla produzione documentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 23.11.2001, Gi.Ro., in rappresentanza di D.M., adiva la Corte di appello di Bari e premesso che il Comune di Barletta aveva deliberato la destinazione a parcheggio pubblico misto ed assoggettato a procedimenti di espropriazione (definito in corso di causa con decreto del 20.01.2003) e di occupazione (decreto sindacale del 27/01/2000), il terreno in proprietà della D., esteso mq 920 (in catasto alla p.lla 4 del F 87), chiedeva che fossero determinate le giuste indennità di occupazione legittima e di espropriazione, questa assumendo essere stata determinata e offerta in misura incongrua in sede amministrativa.

Con sentenza n. 441 del 22.03 – 2.05.2005, la Corte di appello di Barletta, nel contraddittorio delle parti ed all’esito della disposta CTU, in accoglimento della domanda introduttiva, determinava l’indennità di espropriazione nella somma di Euro 34.500,00, non decurtata del 40%, e l’indennità di occupazione legittima in Euro 2.487,00, misura corrispondente al saggio medio annuo degli interessi legali sull’indennità di espropriazione, per il periodo decorso dal 24.02.2000 al 20.01.2003, ordinando all’ente locale il deposito di tali indennizzi presso la Cassa DDPP, previa detrazione di quanto già versato allo stesso titolo e con interessi legali sulla somma residua. La Corte territoriale riteneva:

– che dovesse farsi riferimento ai criteri previsti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, per le aree edificabili, essendo incontroverso che il terreno, anche oggetto dell’approvato progetto comunale di sistemazione delle aree esterne all’attiguo Palazzetto dello Sport, fosse di tale natura che controverso era il valore venale dell’area occupata ed ablata;

– che con delibera n. 23/01, il Comune di Barletta aveva attualizzato a L. 105.900 al mq il valore di mercato e, quindi, elevato a L. 52.980 al mq, non decurtate del 40%, l’entità dell’indennità espropriativa stabilita, con Delib. n. 816 del 1995, per la zona, attigua al terreno della D., destinata alla edificazione del suddetto palazzetto dello Sport, e ciò recependo un indice di fabbricabilità pari a me 2,5/mq, corrispondente a quello stabilito dal CTU, sicchè sul punto le contestazioni dell’espropriante non avevano fondamento;

– che in corso di causa era stata offerta all’espropriata e non accettata, la somma di Euro 37,50 al mq, quale più congruo indennizzo espropriativo, determinato alla stregua delle numerose sentenze emesse dalla medesima Corte in relazione agli atti espropriativi posti in essere in relazione a terreni siti nella stessa zona di quello in discussione (cfr ultima parte della CTP a firma del geom. B. e relativi allegati) che detta cifra doveva ritenersi congrua anche nel caso di specie che non fosse applicabile il meccanismo correttivo dell’indennizzo espropriativo, previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, in rapporto al valore dichiarato dall’espropriato ai fini dell’ICI;

– che non fosse applicabile la riduzione del 40% del medesimo indennizzo espropriativo, attesa l’entità della somma originariamente offerta.

Avverso questa sentenza, notificata il 23.05.2005, G. A., An., a., R., Ap. e Ro., quali coeredi legittimi di D.M. deceduta il (OMISSIS), hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e notificato il 22.07.2005 al Comune di Barletta ed il 21.07.2005 a D.C.M.C., che non ha svolto difese, nonchè a G.D. e M., tutti e tre quali coeredi della D. per rappresentazione del deceduto G.P..

G.D.F. e M.M. hanno a loro volta impugnato la medesima sentenza con ricorso di contenuto analogo al primo, notificato il 22.07.2005 al Comune di Barletta, che ha resistito ad entrambi i gravami con controricorsi notificati il 27.09.2005 e depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei due autonomi ed analoghi ricorsi proposti avverso la medesima sentenza, il secondo dei quali va qualificato come incidentale (cfr, tra le altre, Cass. n. 27887 del 2009). A sostegno del ricorso tutti i G. denunziano: – “Violazione art. 132 c.p.c., comma 2 – art. 118 disp att. c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5: difetto di motivazione circa il punto oggetto di controversia.” Sostengono che le determinazioni indennitarie sono sostenute da motivazione palesemente viziata ed apparente, che si sostanzia nella comparazione tra presunta offerta (fatta solo dal c.t.p. di controparte, privo al riguardo di potere, non supportata da atti formali e pertanto per il Comune non vincolante, tanto da essere smentita dalle rassegnate conclusioni) ed esiti di precedenti similari pronunce, nonchè nel richiamo acritico di tali decisioni, affidato al solo dato della ubicazione dei beni nella stessa zona, e che, inoltre non consente di apprezzare le ragioni per cui sono stati disattesi i criteri adottati dal CTU ed ignorate le conclusioni dallo stesso espresse e da loro condivise, secondo cui le indennità di espropriazione e di occupazione legittima ammontavano rispettivamente ad Euro 84.695,88 e ad Euro 7.634,64.

Il motivo merita favorevole apprezzamento, giacchè in effetti, non appaganti e tali da rivelarsi meramente apparenti si rivelano le sintetiche, apodittiche e generiche argomentazioni con cui nella specie la Corte distrettuale ha determinato le indennità espropriazione e di occupazione legittima.

La sentenza deve, quindi, essere cassata, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, la quale dovrà anche determinare gli indennizzi secondo il criterio del valore venale del bene, previsto dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 (cfr. cass. 200811480; 200828431), dovendosi dare ingresso alle innovazioni normative conseguenti alla sopravvenuta sentenza 24 ottobre 2007 n. 348, resa dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei criteri di commisurazione dell’indennità di esproprio per le aree edificabili, di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ivi compresa la decurtazione del 40%.

Nei rapporti non esauriti per essere ancora in corso la controversia sulla misura dell’indennità, deve, infatti, ricorrersi al criterio del valore venale del bene anche se il ricorso avverso la sentenza determinativa dell’indennità non abbia sollevato questione sulla legge applicabile, ma, come nella specie, si sia limitato a contestare la quantificazione in concreto dell’indennità, non essendo concepibile, in ordine all’individuazione del criterio legale di stima, la formazione di un giudicato autonomo, nè l’acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l’opponente alla stima è l’indennità, liquidata nella misura di legge, non già l’indicato criterio legale, così che l’impugnazione del credito indennitario rimette in discussione proprio il criterio legale utilizzato dalla sentenza determinativa dell’indennità, ed il relativo capo, fondandosi sulla premessa dell’applicabilità dell’art. 5 – bis cit., non è suscettibile, venuta meno tale premessa, di conservare la natura e gli effetti di un’autonoma statuizione (cfr. Cass. 200822409).

Conclusivamente i ricorsi riuniti devono essere accolti e l’impugnata sentenza cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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