Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15117 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 15117 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: BENINI STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso 15626-2008 proposto da:
COMUNE DI TORRENOVA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
PARIOLI 93, presso l’avvocato STARVAGGI PAOLO, che
lo rappresenta e difende, giusta procura a margine
del ricorso;

Data pubblicazione: 02/07/2014

– ricorrente contro

MUGLIA AMALIA (C.F. MGLMLA49E55F1580), MUGLIA UGO
(C.F. MGLGU051L04F158Q), elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso l’avvocato MARIA

LUISA PAGANO, rappresentati e difesi dall’avvocato


1

ROMANO PATRIZIA, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrenti contro

MUGLIA ANTONINO;

avverso la sentenza n.

492/2007 della CORTE

D’APPELLO di MESSINA, depositata il 15/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 20/05/2014 dal Consigliere
Dott. STEFANO BENINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di
interesse.

– intimato

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 16.4.1999, Muglia
Antonino, Muglia Amalia e Muglia Ugo convenivano in
giudizio il Comune di Torrenova davanti alla Corte
d’appello di Messina, opponendosi alla stima e chiedendo la

determinazione della indennità di occupazione relativamente
ad un fabbriato di loro proprietà nel centro abitato di
Torrenova, un tempo adibito a sala cinematografica,
assoggettato

a

procedura

espropriativa

da

parte

dell’amministrazione convenuta per lavori di sistemazione
viaria.
Con successivo atto di citazione notificato il 13.1.2000,
gli attori, relativamente allo stesso immobile, chiedevano
la determinazione dell’indennità di esproprio.
In entrambi i giudizi si costituiva il Comune di Torrenova,
che rilevando la formale accettazione dell’indennità,
determinata in sede amministrativa, da parte degli
espropriati, chiedeva il rigetto delle domande.
2.

Con sentenza depositata il 15.11.2007,

la Corte

d’appello, escluso potesse configurarsi l’irrevocabilità
della misura indennitaria a seguito della richiesta di
pagamento diretto da parte degli espropriati e della
conseguente corresponsione dell’80% dell’indennità da parte
del Comune,
indennità

senza formale accettazione, determinava le
secondo

il

criterio del valore venale,

attenendosi alla relazione del c.t.u., in euro 126.141,40
3

per l’espropriazione

(con ordine di deposito della

differenza rispetto a quanto già percepito) e in euro
9.572,92 per l’occupazione.
3. Ricorre per cassazione il Comune di Torrenova,
affidandosi a cinque motivi, al cui accoglimento si

Parte ricorrente ha depositato, prima dell’udienza di
discussione, rinuncia al ricorso.
In base agli artt. 306, 390 e 391 c.p.c. va dichiarata
l’estinzione del processo.
In assenza di adesione di parte controricorrente alla
rinuncia, cui il ricorso è pur stato notificato, deve
provvedersi sulle spese, come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate
in euro 4.000 per compenso, euro 200 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 20.5.2014

oppongono con controricorso Muglia Amalia e Muglia Ugo.

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