Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15116 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14638/2013 proposto da:

L.P.A.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ROVERETO 7, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI LUZIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO M. MAGHERNINO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDARIA SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 318/2012 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI

TERMOLI, depositata il 13/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Termoli, con sentenza del 3.2.2010, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da L.P.A.L. nei confronti della Fondiaria – Sai Assicurazioni S.p.A., condannò la compagnia assicuratrice al pagamento della somma di Euro 218,72, a titolo di risarcimento dei danni riportati dall’attrice, in qualità di terza trasportata, a causa del sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS). Le spese di lite vennero compensate tra le parti e quelle di C.T.U. poste a carico delle stesse nella misura del 50%.

Proposto appello dalla L.P., il Tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, con sentenza del 13 dicembre 2012, ha accolto il gravame limitatamente all’omesso riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata dal primo giudice, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Contro la decisione L.P.A.L. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Fondiaria – Sai non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo L.P.A.L. denuncia “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: compensazione delle spese di lite e compensazione delle spese di C.T.U. nella misura del 50%. Violazione e falsa applicazione di norma di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; art. 91 c.p.c.; art. 92 c.p.c., anche in relazione all’art. 96 c.p.c.; art. 132 c.p.c.; art. 111 Cost., comma 6; art. 24 Cost.”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che “correttamente il primo giudice abbia disposto la compensazione delle spese di lite e della CTU, nella misura indicata in sentenza, con motivazione che viene interamente condivisa (e richiamata) in questa sede”. Sostiene che la motivazione per relationem della sentenza gravata non era in linea con i criteri indicati dalla giurisprudenza; in ogni caso, la motivazione espressa dal giudice di prime cure (“le spese del giudizio vanno interamente compensate, atteso che la somma richiesta risulta notevolmente superiore a quella riconosciuta e che l’offerta, accettata in acconto, non si differenzia sostanzialmente da quella liquidata”) risultava inadeguata, in quanto prescindeva da un esame soggettivo della condotta di parte attrice e da una valutazione oggettiva della differenza riscontrata tra il chiesto e il pronunciato.

Il motivo è infondato.

Ritiene la Corte, in considerazione della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – applicabile nella fattispecie ratione temporis – che ha comportato la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., n. 8053/14), che, nella specie, l’esplicito richiamo alla motivazione con la quale il giudice di primo grado aveva disposto la compensazione delle spese di lite e la integrale condivisione della stessa espressa dal giudice di appello consentano di escludere che nella sentenza impugnata possa ravvisarsi mancanza di motivazione in relazione alle doglianze formulate dall’appellante in ordine regolamento delle spese processuali operato dal primo giudice.

Quanto alle ragioni poste a fondamento della compensazione delle spese del primo grado di giudizio, fatte proprie dal giudice di appello, va osservato come la decisione sul punto sia conforme all’orientamento espresso da questa Corte, secondo cui sussiste soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, anche in caso di accoglimento parziale della domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cass. civ., sez. 3^, 21-10-2009, n. 22381). Correttamente, pertanto, il giudice di merito è pervenuto ad una pronuncia di compensazione delle spese processuali sulla base della considerazione, di carattere risolutivo, della constatata sproporzione tra la somma richiesta (Euro 3.060,20) e quella riconosciuta (Euro 218,72).

2. Con il secondo motivo si denuncia “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: mancato riconoscimento del danno morale. Violazione e falsa applicazione di norma di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: art. 2059 c.c.; L. n. 57 del 2001, art. 5”.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma, con riferimento al lamentato mancato risarcimento del danno morale, che “secondo il recente orientamento giurisprudenziale, tale specifica voce di danno si ritiene assorbita nel danno non patrimoniale da lesione alla salute, per evitare duplicazioni risarcitorie (vedi Cass. civ. SS.UU., n. 26972/08)”. Sostiene che il danno morale, pur essendo una componente del danno non patrimoniale, inserita all’interno del danno biologico, presenta comunque una sua autonomia – riconosciuta anche da specifiche disposizioni di legge – e deve essere liquidato attraverso una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale.

La doglianza va disattesa alla stregua delle seguenti considerazioni.

E’ vero che questa Corte ha affermato che il danno biologico (lesione della salute) e quello morale (sofferenza interiore) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili e che tale conclusione non contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, giacchè quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (Cass., sez. 3, 2011-2012, n. 20292).

Questa stessa Corte, tuttavia, nel ribadire la differenza ontologica esistente tra danno morale e danno biologico e la loro autonoma risarcibilità, ha precisato che la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie – segnalata dalla menzionata sentenza dalle Sezioni Unite impone che sia fornita la rigorosa prova di tali danni in relazione alle concrete circostanze del caso, senza sommarie generalizzazioni (Cass., sez. 3, 03-10-2013, n. 22585, in motivazione).

Nella specie difetta una simile prova, non avendo la ricorrente neppure prospettato quali sofferenze interiori la stessa abbia patito in conseguenza del sinistro e delle lesioni riportate.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato.

Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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