Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15116 del 19/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.19/06/2017),  n. 15116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3191/2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis,

– ricorrente –

contro

D.M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 547/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto a D.M.M. – assunta con una successione di contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive;

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, affidato a due motivi;

l’intimata non si è costituita;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

la difesa erariale ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., insistendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

Considerato che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 526, della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – ha censurato la statuizione di accertamento della lamentata discriminazione nel trattamento retributivo – inferiore – rispetto ai lavoratori titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, conseguente al meccanismo di calcolo della retribuzione tabellare, che prevede aumenti corrispondenti al crescere dell’anzianità di servizio, assumendo che i rapporti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicchè agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, mentre sussisterebbero ragioni obiettive determinanti un trattamento differente con riguardo al riconoscimento della progressione economica legata all’anzianità di servizio;

inoltre – assumendo la violazione dell’art. 2947 c.c. e art. 2948 c.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – ha impugnato in via meramente subordinata la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione decennale anzichè quinquennale;

Ritenuto che:

la prima censura non è fondata, in quanto la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”;

la seconda – per come già ritenuto, in vicende analoghe a quella in esame, da questa Corte con le sentenze nn. 9057 e 9740/2017 – è inammissibile poichè non è indicato in quali termini la questione prospettata potrebbe incidere nella fattispecie concreta, ossia se e in quale misura la pretesa della lavoratrice potrebbe essere paralizzata dalla eccepita prescrizione;

l’ulteriore precisazione (i.e.: primo atto di costituzione in mora) contenuta in memoria non è utilmente valutabile, poichè “nel giudizio di legittimità non è consentito, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. e con quelle omologhe di cui all’art. 380-bis c.p.c., specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni e dedurre nuove eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi, altrimenti, il diritto di difesa della controparte” (così Cass. 22/2/2016, n. 3471);

non vi è luogo per una pronuncia di condanna alle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata;

non trova applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 14/03/2014, n. 5955; Cass. 29/01/2016, n. 1778).

PQM

 

rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017

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