Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15116 del 17/07/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15116 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA
ORDINANZA
sul ricorso 10851-2012 proposto da:
ERRE 2 SRL IN LIQUIDAZIONE (01529240853), in persona del
liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA E. GLORI 30/40, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTA NICCOLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato CARLO FIUMANO’ giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore Centrale Entrate, e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della
SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARICA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO
383i
Data pubblicazione: 17/07/2015
,
–
MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI giusta
mandato in calce al controricorso;
– controricorrente nonché contro
Caltanissetta, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
BRUNO BUOZZI, 53//A, presso lo studio dell’avvocato ANGELA
MARIA LORENA CORDARO, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE BALISTRERI giusta procura in calce al controricorso;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 472/2011 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA del 9/11/2012, depositata F8/2/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/5/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato ESTER SCIPLINO (delega verbale dell’Avvocato
ANTONINO SGROI) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente
contenuto:
<
2 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del
processo.
3 – Conseguentemente il ricorso va rigettato.
4 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Ric. 2012 n. 10851 sez. ML – ud. 19-05-2015
-11-
giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o
N,
•
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al
pagamento, in favore della Riscossione Sicilia S.p.A. e dell’I.N.P.S., delle
spese del presente giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna di
dette parti, in euro 100,00 per esborsi ed curo 10.000,00 per onorari
oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Depositata in Cancelleria
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015