Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15116 del 08/07/2011
Cassazione civile sez. I, 08/07/2011, (ud. 18/04/2011, dep. 08/07/2011), n.15116
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il
09/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, C.G., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 09-01-2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, mancato riconoscimento di un bonus, liquidazione delle spese giudiziali.
Resiste con controricorso il Ministero.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione, deve tenersi conto del solo periodo di tempo, in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre, da ultimo, Cass. n. 10415 del 2009).
Giurisprudenza altrettanto consolidata esclude la possibilità di determinazione di un bonus, non previsto dalla L. n. 89 del 2001 (per tutte, Cass. n. 16289 del 2009).
Il Giudice a quo ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 7.232,00; procedimento presupposto davanti al TAR: luglio 1995 – pendente alla data del decreto dicembre 2008), considerata l’assenza di istanza di prelievo, che incide necessariamente sul quantum (al riguardo, Cass. n. 14754 del 2010).
Va precisato che per giurisprudenza consolidata al sistema della L. n. 89 del 2001 è estraneo il termine prescrizionale, essendo tra l’altro previsto il solo termine decadenziale di cui all’art. 4 (tra le altre Cass. n. 27719/09).
In tal senso va corretta la motivazione del decreto impugnato.
Va rigettato il motivo relativo alla parziale compensazione delle spese: con congrua motivazione il giudice a quo l’ha giustificata, con il limitato accoglimento della domanda.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00, oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011