Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15115 del 19/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/06/2017, (ud. 24/05/2017, dep.19/06/2017), n. 15115
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3093/2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.N.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 546/2012 della Corte d’Appello di Milano,
depositata il 26/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. Luigi Di Paola.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto a M.N. – assunta con una successione di contratti a termine – il diritto alla medesima progressione stipendiale spettante ai dipendenti a tempo indeterminato secondo la contrattazione collettiva nazionale in base all’anzianità di servizio complessivamente maturata, con conseguente condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze retributive; per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, affidato a due motivi;
l’intimata non si è costituita;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
la difesa erariale, con atto depositato in data 17 maggio 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;
la rinuncia al ricorso per cassazione, che va notificata o comunicata alle controparti costituite, determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini della disciplina sulle spese;
nella specie, essendo la controparte rimasta intimata, alla rinuncia consegue la declaratoria di estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese.
PQM
dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2017