Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15114 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 31/05/2021), n.15114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26101-2016 proposto da:

IMPRESA EDILE B.B. DI B.F. R.R.

& C S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocato ELISABETTA VINATTIERI;

– ricorrente –

contro2020

T.R., rappresentato e difeso dall’Avvocato ELENA BALDI, giusta

procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 731/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

la questione relativa alla forma del contratto con il quale viene risolto per mutuo consenso un negozio avente forma scritta ad substantiam, in ha rilievo nomofilattico;

In particolare, va stabilito se l’art. 1351 c.c., il quale stabilisce che il contratto preliminare è nullo se non è fatto nella stessa forma che la legge prevede per contratto definitivo, si riferisca alla sola conclusione del contratto e non anche alla sua risoluzione consensuale, alla quale, in quanto non produce alcun effetto di natura reale, ma soltanto l’estinzione delle precedenti obbligazioni personali, è, quindi, applicabile il principio della libertà di forma della manifestazione di volontà.

PQM

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

 

 

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