Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15114 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 22/06/2010), n.15114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO “(OMISSIS)”, in persona del legale rappresentante pro –

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane

n. 20 (studio Gianni, Origoni, Grippo & Partners), presso

l’Avvocato

Fusillo Matteo, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente

all’Avvocato Carlo Sarasso, per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

SIGMA BETA società semplice, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Liegi n. 49,

presso lo studio dell’Avvocato Arnuffo Carlo, dal quale è

rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Roberto Martini, per

procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè nei confronti di:

FONDIARIA SAI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Leonida Bissolati n.

76, presso lo studio dell’Avvocato Tommaso Spinelli Giordano, dal

quale è rappresentata e difesa per procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente a entrambi i ricorsi –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 13705/07, depositata

in data 12 giugno 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 aprile 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Aosta del 1999 – che aveva accolto la domanda di danni proposta dalla società semplice Sigma Beta nei confronti del Condominio “(OMISSIS)” sito nel Comune di (OMISSIS), condannando quest’ultimo a corrispondere a detta società la somma di L. 27.756.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria, per danno emergente conseguente a infiltrazioni di acqua dall’impianto di riscaldamento comune, e di L. 40.500.000 oltre accessori, per lucro cessante, dichiarando altresì tenuta la Fondiaria SAI s.p.a. a mantenere indenne il Condominio nei limiti della metà del danno emergente e di L. 6.750.000 per il lucro cessante – ha rigettato l’appello principale proposto da Sigma Beta e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale del Condominio, ha ridotto di lire 13.000.000 la condanna a titolo di lucro cessante ;

che avverso la sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso principale il Condominio “(OMISSIS)” e ricorso incidentale Sigma Beta società semplice;

che la Corte di cassazione, con sentenza depositata il 12 giugno 2007, n. 13705, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale proposto dal Condominio e ha rigettato quello incidentale proposto da Sigma Beta;

che la Corte di cassazione ha rilevato, con riferimento al ricorso principale, del quale ha dichiarato la improcedibilità, quanto segue:

®Precede la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale.

Unitamente al ricorso, infatti, il Condominio ha depositato copia autentica della sentenza impugnata priva della pag. n. 9, nella quale la Corte d’appello aveva esaminato due dei tre motivi del suo gravame incidentale avverso la decisione di primo grado e la cui ritenuta infondatezza costituisce l’oggetto del secondo, del terzo e del quarto motivo di ricorso per cassazione. L’incompletezza della copia depositata e la mancata integrazione della stessa con le formalità e nel termine previsti dall’art. 369 c.p.c., comma 1, e art. 372 c.p.c., comma 1, non consentono, dunque, di individuare con certezza il thema decidendum devoluto al giudice di secondo grado e le ragioni da questo poste alla base della pronuncia, in relazione ai quali il ricorso ha sollecitato il sindacato di legittimità, ed a dette carenze segue, per l’impossibilità dell’esame e delle censure prospettate, la sanzione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 2, non potendo la stessa essere evitata mediante attività equipollenti, quali l’avvenuto deposito da parte del controricorrente di copia della sentenza stessa (cfr.: cass. civ., sez. un., sent. 25 novembre 1998, n. 11932)”;

che il Condominio “(OMISSIS)” ha proposto ricorso per revocazione di questa sentenza, nella parte in cui ha dichiarato la improcedibilità del ricorso principale, sulla supposizione, contraria al vero, della incompletezza della copia autentica della sentenza in quel giudizio impugnata;

che, osserva il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di cassazione, la pagina n. 9 della sentenza della Corte d’appello di Torino era regolarmente presente all’interno della copia autentica della sentenza depositata unitamente al ricorso per cassazione; in particolare, tale pagina, lungi dal mancare, risultava semplicemente anteposta a quella contrassegnata con il n. 8;

che, ad avviso del Condominio, l’errore nel quale è incorsa la Corte di cassazione avrebbe le caratteristiche di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, in quanto: esso si è concretizzato nella supposizione di un fatto (incompletezza della copia) la cui verità è incontrastabilmente esclusa ovvero nella supposizione della inesistenza di un fatto (la completezza della copia) la cui verità è positivamente stabilita; tale circostanza non ha costituito punto controverso sul quale la Corte sia stata chiamata a pronunciarsi, non avendo le altre parti sollevato eccezioni al riguardo; l’errore è palese e rilevabile ex actis; sussiste il nesso causale tra l’errore de quo e la decisione;

che hanno resistito, con controricorso, Fondiaria Sai s.p.a. e Sigma Beta società semplice;

che quest’ultima, rimettendosi a giustizia sulla richiesta di revocazione della sentenza impugnata, ha altresì proposto ricorso incidentale, richiamando, per l’ipotesi dell’accoglimento del ricorso principale, il motivo del ricorso incidentale proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino;

che Fondiaria Sai s.p.a. ha resistito con controricorso anche al ricorso incidentale;

che, avviatasi la procedura ex artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., il consigliere delegato ha depositato la relazione che è stata comunicata alle parti e al Pubblico Ministero.

Considerato che il relatore designato, nella relazione depositata in data 3 marzo 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Il ricorso deve essere trattato in camera di consiglio ai fini della delibazione in ordine alla sua ammissibilità.

Il ricorso si appalesa ammissibile, in quanto l’errore prospettato dal Condominio ricorrente appare integrare un errore di fatto suscettibile di dare luogo alla revocazione della sentenza che ne sia affetta”;

che il Collegio condivide la relazione, alla quale nessuna delle parti costituite ha rivolto critiche;

che, pertanto, non ravvisandosi ragioni evidenti di inammissibilità del ricorso, va disposta la rimessione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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