Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15113 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 22/07/2016), n.15113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6052/2013 proposto da:

C.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO

(STUDIO LEGALE AIELLO PASTORE AMERICO), rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO VILONA giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

O.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e

difesa dagli avvocati DONATO DE LUCA, CINZIA BLANCO giusta procura

speciale a margine del controricorso;

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA

RICCIOTTI 11, presso lo studio dell’avvocato BIANCAMARIA PISANI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMPIETRO GAROFALO, CATERINA

MARANGIA giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.M.R., (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

O.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentata e

difesa dagli avvocati DONATO DE LUCA, CINZIA BLANCO giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.L. C., elettivamente domiciliato in ROMA,

V. COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA BUCCELLATO

(STUDIO LEGALE AIELLO PASTORE AMERICO), rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO VILONA giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il ricorso C.

accoglimento del 1 motivo di ricorso, rigetto nel resto,

accoglimento del ricorso di O..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti che hanno originato la controversia possono essere riassunti nei termini di seguito indicati.

Il (OMISSIS), nel magazzino di proprietà di Di Mauro Francesco, condotto in locazione da O.C., titolare di una attività di lavorazione ed esportazione di agrumi, si verificava una esplosione con crollo quasi totale dell’immobile locato, dell’immobile confinante ad est in comproprietà tra la O. e il marito B.F., di quello confinante ad ovest di proprietà di B.A. e con danni (crollo del tetto e di uno dei muri di fabbrica) all’immobile di proprietà di C.S. e condotto in locazione da G.G.. Nell’immediatezza dei fatti si accertava che nel magazzino condotto in locazione da O.C. ed utilizzato di fatto dal marito B.F., quest’ultimo aveva messo in funzione una “stufa” a carburo di calcio per la c.d. deverdizzazione degli agrumi.

Sulla base di tali fatti, C.L. e Ca.Ma.Ro., nella qualità di eredi di C.S., convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Siracusa i coniugi B. – O. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti.

Disposta la chiamata in causa della Tirrena S.p.A. e riunito al giudizio altro procedimento instaurato nei confronti dei coniugi B. – O. da G.G. e D.M.F., avente ad oggetto i danni dagli stessi subiti a seguito dell’esplosione, il Tribunale adito, con sentenza del 27 luglio 2006, condannava la O. al risarcimento dei danni provocati all’immobile dei C. ed all’immobile di D.M.S. e D.M.F.A., nella qualità di eredi di D.M.F., rigettava la domanda proposta nei confronti del B., dichiarava improcedibile la domanda proposta contro la Tirrena S.p.A. in l.c.a. ed estinto il giudizio promosso dal G..

La sentenza veniva impugnata in via principale da O.C. e in via incidentale da C.L.. Al giudizio veniva riunita altra causa promossa dal C. nei confronti di B.F. volta ad ottenere la riforma della sentenza di primo grado per le medesime ragioni espresse nell’appello incidentale.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 14 gennaio 2012, rigettava l’appello principale proposto dalla O., dichiarava inammissibile l’appello autonomamente proposto dal C. nei confronti del B., rideterminando, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal C. nei confronti della O., il risarcimento del danno.

Contro la suddetta sentenza C.L. propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso O.C. e B.F..

Altro ricorso è stato proposto da O.C., affidato a nove motivi ed illustrato da memoria.

Resiste a detto ricorso C.L. con controricorso.

Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Ragioni di economia processuale impongono di trattare per primo il sesto motivo del ricorso proposto da O.C..

Deduce la ricorrente “violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere escluso il fatto del terzo come causa esclusiva dell’evento”. Sostiene che rispetto all’attività svolta da B.F. e ai pericoli normalmente connessi con il suo esercizio (c.d. deverdizzazione degli agrumi), il fatto estraneo imprevisto e imprevedibile costituito dall’incendio appiccato da terzi malfattori era intervenuto in modo del tutto autonomo nell’ambito del rapporto di causalità ed aveva integrato causa efficiente sopravvenuta idonea a produrre in via esclusiva l’evento dannoso. L’apporto causale dell’incendio appiccato da terzi ignoti, del tutto avulso dall’attività del B. e assolutamente non imputabile a O.C., aveva operato in modo esclusivo nell’ambito delle modalità di determinazione del danno, così da escludere la rilevanza dell’esercizio dell’attività di deverdizzazione. Si era dunque trattato di una causa esterna che aveva determinato l’interruzione del nesso di causalità perchè posta al di fuori delle capacità di prevenzione e previsione da parte dell’esercente ed era indipendente dalla pericolosità e dai rischi tipici dell’attività svolta dal B..

3. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello di Catania ha osservato che “posto che il crollo dei magazzini si trova in relazione eziologica con più cause tra loro indipendenti per la rispettiva origine (l’incendio appiccato da ignoti terzi e la presenza all’interno del magazzino dell’acetilene sprigionato dalla reazione tra il carburo e l’acqua) occorre stabilire la rilevanza della concausa esterna.

Orbene, riguardo all’esercizio di attività pericolosa, qual è – come detto quella svolta dal gestore della c.d. stufa per la deverdizzazione delle arance, la causa efficiente sopravvenuta può assurgere al rango di caso fortuito (producendo effetti liberatori) se idonea a causare da sola l’evento, recidendo il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa…. la rilevanza causale del fatto del terzo può essere esclusa soltanto quando nel dinamismo causale esso abbia costituito “causa esclusiva”, sufficiente da sola a determinare l’evento dannoso. Ebbene, nella specie, tale attitudine del fatto del terzo a produrre da solo l’evento deve escludersi essendo pacifico (per ammissione della stessa appellante) che l’incendio appiccato da ignoti in tanto ha provocato lo scoppio in quanto si è “combinato” causalmente con la presenza dell’acetilene sprigionato dalla “stufa”…. La responsabilità dell’esercente l’attività pericolosa può escludersi non già semplicemente deducendo e provando l’esistenza di una concausa, ma deducendo, prima, e provando, poi, un fatto del terzo che per intrinseca incidenza e rilevanza sia tale da escludere il nesso causale in quanto elemento idoneo di per sè a produrre l’evento”.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che per l’affermazione di responsabilità dell’esercente l’attività pericolosa è indispensabile che si accerti un nesso di causalità tra l’attività e il danno patito dal terzo: a tal fine, deve ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sè idoneo a determinare l’evento; pertanto, anche nell’ipotesi in cui l’esercente dell’attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità, la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito – cioè la eccezionalità e l’oggettiva imprevedibilità – e sia idonea, da sola, a causare l’evento, recide il nesso eziologico tra quest’ultimo e l’attività pericolosa, producendo effetti liberatori, e ciò anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo (Cass. civ., sez. 3, 10-03-2006, n. 5254; Cass. civ., sez. 3, 1303-2007, n. 5839; Cass., sez. 3, 05-01-2010, n. 25).

La corte territoriale, con la pronuncia impugnata, si è discostata da tale consolidato orientamento, attribuendo rilievo ai fini della esclusione della prova liberatoria del fatto del terzo alla mera circostanza che la presenza nell’immobile dell’acetilene sprigionato dalla c.d. stufa per la deverdizzazione delle arance aveva concorso a determinare l’esplosione susseguente all’incendio appiccato da terzi ignoti. Tale circostanza, tuttavia, costituisce mera occasione del danno, essendo stato accertato nel giudizio penale instaurato nei confronti di B.F. e conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione del B. per non aver commesso il fatto, che l’acetilene presente nell’ambiente era nei limiti della norma e che la deflagrazione non sarebbe pertanto avvenuta in assenza della condotta illecita posta in essere da ignoti.

L’esplosione e i danni conseguenti sono stati dunque determinati dal fattore eccezionale ed imprevedibile esterno costituito dall’incendio dolosamente appiccato da terzi, fatto di per sè solo idoneo a produrre l’evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della eccezionalità, escludendo la sussistenza di fattori causali concorrenti.

Stante la ricorrenza, nella specie, di una causa efficiente sopravvenuta idonea a produrre in via esclusiva l’evento dannoso, deve escludersi ogni responsabilità di O.C., come pure di B.F., in ordine ai danni subiti da C.L..

Restano così assorbiti gli altri motivi dedotti nel ricorso proposto dalla O. relativi al mancato riconoscimento dell’efficacia dei fatti accertati in sede penale e relativi alla esclusione del nesso eziologico, alla omessa e/o contraddittoria motivazione circa il fatto se l’attività di deverdizzazione degli agrumi fosse svolta dalla O., alla contestata responsabilità delle predetta per l’esercizio di attività pericolosa, alla qualificazione come pericolosa dell’attività di deverdizzazione degli agrumi, alla correlazione tra l’incendio appiccato da terzi e rischio inerente l’attività di deverdizzazione degli agrumi, alla verifica se l’incendio avrebbe in ogni caso danneggiato l’immobile dei C., al regolamento delle spese processuali.

Resta altresì assorbito il ricorso proposto da C.L., articolato in due motivi, volti, rispettivamente, ad ottenere anche la condanna di B.F. al risarcimento dei danni e al riconoscimento degli stessi in via esclusiva al ricorrente.

4. In conclusione, deve essere accolto il sesto motivo del ricorso proposto da O.C., con assorbimento degli altri motivi nonchè del ricorso proposto da C.L.. La sentenza impugnata va quindi cassata e, decidendo nel merito, deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta in primo grado da C.L..

Le spese dell’intero giudizio sono interamente compensate tra le parti, in considerazione del contraddittorio esito del giudizio di merito.

PQM

La Corte accoglie il sesto motivo del ricorso proposto da O.C., assorbiti gli altri motivi nonchè il ricorso proposto da C.L.; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta in primo grado dal C..

Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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