Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15113 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15113
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11021-2007 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
L.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1709/2006 del TRIBUNALE di NAPOLI del 7/12/05,
depositata il 17/02/2006;
– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/02/2010 dal Consigliere Relatore dott. Ippolisto PARZIALE;
– è presente l’Avvocato Generale in persona del dr. Domenico
IANNELLI, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Il Ministero dell’Interno impugna la sentenza n. 1709 del 2006 del Tribunale di Napoli, depositata il 17 febbraio 2006, non notificata, che dichiarava inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Teano, che accoglieva la domanda nei suoi confronti proposta dall’odierno intimato, L.G., messo notificatore del Comune, che richiedeva il pagamento della somma di Euro 779,65 per le notifiche di certificati elettorali effettuate in occasione del referendum svoltosi il 15 giugno 1997.
2. – Il Tribunale dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo la sentenza impugnata soggetta a ricorso per cassazione, avendo il Giudice di Pace deciso secondo equità in relazione al valore della controversia (inferiore a Euro 1.100), non potendosi considerare domanda riconvenzionale (ma mera eccezione riconvenzionale) la richiesta dell’Amministrazione di accertamento dell’inesistenza di debiti nei confronti dell’intimato per la consegna di certificati elettorali anche per altre consultazioni.
Il Tribunale riteneva altresì inammissibile l’impugnazione per essere decorso il termine breve.
3. – Il Ministero dell’Interno impugna tale decisione, articolando cinque motivi.
Col primo segnala di aver proposto ricorso per revocazione della decisione impugnata quanto alla ritenuta tardività dell’impugnazione. Col secondo motivo denuncia difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego relativa a questioni attinenti al periodo anteriore al 1 luglio 1998, richiamando tal fine la giurisprudenza più recente di questa Corte (SU 2005 n. 6409). Con gli altri motivi denuncia l’incompetenza per materia del giudice adito (terzo motivo), il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno (quarto motivo) e l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione ed omessa motivazione (quinto motivo, erroneamente rubricato come quarto).
4. – Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5. – Attivata procedura ex art. 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite in relazione alla questione di giurisdizione sollevata.
6. – La richiesta della Procura Generale deve essere accolta con trasmissione del ricorso alle Sezioni Unite in relazione alla questione di giurisdizione sollevata.
PQM
La Corte dispone la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con riguardo alla questione di giurisdizione proposta.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010