Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15113 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 15/07/2020), n.15113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13093/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia ex

lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

L.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MITJA OZBIC, che lo rappresenta e difende;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 520/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 03/03/2014 R.G.N. 64/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MITJA OZBIC.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Trieste ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva accolto parzialmente il ricorso di L.M. ed aveva disposto l’immissione del ricorrente nei ruoli della docenza scolastica con decorrenza dall’anno scolastico 2007/2008.

La Corte territoriale ha premesso che l’appellato aveva agito in giudizio per far valere il diritto soggettivo riconosciuto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c), che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie permanenti per l’assunzione dei docenti della scuola primaria e secondaria, aveva consentito, seppure con riserva, l’inserimento degli insegnanti ammessi a frequentare gli speciali corsi abilitanti previsti dal D.L. n. 97 del 2004, ed aveva espressamente previsto che la riserva sarebbe stata considerata sciolta al momento del conseguimento del titolo.

Il giudice di appello ha ritenuto che la norma di legge non consentisse alla Pubblica Amministrazione di rinviare gli effetti dell’acquisizione del titolo ad un momento successivo ed ha conseguentemente ritenuto emessi in carenza di potere i provvedimenti amministrativi con i quali il Ministero aveva differito la spendibilità del titolo, stabilendo che dello stesso si sarebbe tenuto conto solo ai fini delle assunzioni disposte per l’anno scolastico 2008/2009.

Ha escluso quindi che la disapplicazione degli atti adottati dal MIUR fosse impedita dalla pronuncia del giudice amministrativo, che di quegli atti aveva affermato la legittimità, e ciò perchè il rigetto della richiesta di annullamento non preclude la prospettazione davanti al giudice ordinario della questione dell’inesistenza in radice del relativo potere in capo alla Pubblica amministrazione.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di un unico motivo.

Il L. è rimasto dapprima intimato, ma ha poi depositato procura speciale notarile in forza della quale il suo difensore ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso denuncia con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., violazione L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605, lett. c” e rileva, innanzitutto, che le pronunce del giudice amministrativo, con le quali era stata esclusa l’asserita illegittimità degli atti adottati dal Ministero, impediscono il riconoscimento del diritto soggettivo fatto valere dall’originario ricorrente. Richiama la motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5671/2008 nella quale è stato evidenziato che “restava riservata all’amministrazione la più ampia sfera di scelte tese a modulare lo svolgimento dei corsi al fine di stabilire identiche cadenze temporali quanto all’effettuazione degli esami finali ed alla conseguente scioglimento della riserva ai fini dello stabile inserimento nelle graduatorie permanenti”. Precisa, infine, il ricorrente che la pronuncia del giudice amministrativo, passata in giudicato, non consente la disapplicazione dell’atto, perchè il Consiglio di Stato ha accertato la sussistenza del potere legittimamente esercitato dal Ministero.

Il motivo è inammissibile, nella parte in cui eccepisce la formazione del giudicato esterno, perchè formulato senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

Questa Corte ha da tempo affermato che nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno va coordinato con quello della necessaria completezza del ricorso per cui “la parte ricorrente che deduca l’esistenza del giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo integrale della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.” (Cass. 23.6.2017 n. 15737).

E’ altresì necessario che il ricorrente, ove non depositi l’atto unitamente al ricorso, fornisca indicazione per il pronto reperimento dello stesso e, quindi, precisi da chi, in che momento e con quali modalità il documento è stato prodotto (Cass. S.U. 27.1.2004 n. 1416).

In difetto di dette indispensabili specificazioni, che mancano nella fattispecie, la censura non può essere scrutinata.

Non sussiste la denunciata violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605 lett. c).

Il Collegio intende dare continuità al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze n. 6751 e 6752 del 2 aprile 2015, nonchè alla sentenza n. 10765 del 2018, pronunciate in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, con le quali si è osservato che “la previsione di cui all’art. 1, comma 605 cit., esclude la discrezionalità dell’Amministrazione di fissare una data unica per tutti i corsisti, a prescindere cioè da quella in cui ciascuno di essi ha conseguito l’abilitazione, trattandosi di provvedimento che incide sul diritto, maturato dal docente e riconosciutogli per legge, di ottenere l’inserimento nelle graduatorie senza riserva e l’assegnazione del posto con priorità, al conseguimento dell’abilitazione, senza dover attendere la conclusione di tutti i corsi”.

A dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando, da un lato, il tenore letterale della norma in commento che, nel consentire l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ammessi a frequentare i corsi abilitanti di cui al D.L. n. 97 del 2004, ha fatto discendere dal conseguimento del titolo, quale effetto automatico, lo scioglimento della riserva stessa (…la predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione..); dall’altro i principi affermati dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. S.U. nn. 25972/2016, 16756/2014, 3032/2011, 22805/2010, 17466/2009) sulla natura delle graduatorie permanenti, poi trasformate in graduatorie ad esaurimento, e sulla qualificazione in termini di diritto soggettivo della pretesa del docente che rivendichi l’assegnazione del posto disponibile, assumendo la non conformità alla legge degli atti di gestione della graduatoria.

Il ricorso non prospetta argomenti che giustifichino una revisione critica dell’orientamento già espresso, sicchè lo stesso deve essere rigettato, con condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Non è applicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perchè le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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