Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15112 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 22/07/2016), n.15112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24737/2013 proposto da:

T.M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ISOLE DEL CAPO VERDE 26 – OSTIA, presso lo studio

dell’avvocato ALFONSO DI BENEDETTO, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (già INA ASSITALIA SPA) n.q. di impresa

designata per la liquidazione sinistri a carico del Fondo di

Garanzia Vittime della Strada, in persona de legale rappresentante

pro tempore, a mezzo della propria mandataria e rappresentante

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZZA SANTA CROCE IN GERUSALEMME 4, presso lo studio

dell’avvocato LORENA LUNARDI, che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO AURELIO

SIMMACO 7-OSTIA, presso lo studio dell’avvocato NICOLA NERI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 358/2013 del TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE

DISTACCATA DI OSTIA, depositata il 19/07/2013, R.G.N. 425/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ATTILIO BIAVA per delega;

udito l’Avvocato LORENA LUNARDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo

e per l’accoglimento del 2^ motivo di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2007 T.M.C. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Roma, sezione di Ostia, M.M. e la INA Assitalia s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in “Generali Italia s.p.a.”; d’ora innanzi, per brevità, “la Generali”), quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, esponendo che:

-) il (OMISSIS) era rimasta coinvolta in un sinistro stradale;

-) il sinistro andava ascritto a responsabilità di M.M., risultato privo di copertura assicurativa.

Chiese perciò la condanna di ambo i convenuti al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro.

2. Con sentenza n. 2250 del 2009 il Giudice di pace accolse la domanda nei soli confronti di M.M..

Contro questa sentenza venne proposto appello da T.M.C.. Con sentenza 19.7.2013 n. 358 il Tribunale di Roma, sezione di Ostia, rigettò il gravame.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da T.M.C., con ricorso fondato su due motivi.

Hanno resistito con controricorso sia la Generali che M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. Ambedue i controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, per difetto di procura speciale.

L’eccezione è manifestamente infondata: la procura all’avv. Alfonso Di Benedetto è stata infatti rilasciata da T.M.C. in margine al ricorso, e dunque è necessariamente speciale.

E’ infatti consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il mandato apposto in margine al ricorso per cassazione è, per sua natura, speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso od alla sentenza contro la quale si rivolge (da ultimo, Sez. 6-3, Ordinanza n. 1205 del 22/01/2015, Rv. 634038).

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 283 cod. ass.. Deduce, al riguardo, che il Tribunale ha errato nel ritenere indimostrata la scopertura assicurativa, e nel rigettare di conseguenza la domanda da essa proposta nei confronti della Generali.

Sostiene che il mezzo di M.M. era privo di assicurazione, e che tanto si doveva desumere dal fatto che quest’ultimo era stato condannato in sede penale per lesioni; dalla mancata risposta all’interrogatorio formale e dal fatto che la vittima aveva sporto querela.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Esso infatti, sotto le spoglie del vizio di violazione di legge, censura in realtà un tipico accertamento di fatto, quale è lo stabilire se un veicolo a motore sia o no assicurato ad una certa data.

La ricorrente assume che il Tribunale “avrebbe dovuto desumerè la scopertura assicurativa da una serie di indizi. Tuttavia, quale che fosse la decisività di tali indizi, con questa censura la ricorrente pretende che la Corte valuti le prove in modo diverso da quanto ritenuto dal Tribunale: pretesa, come noto, non consentita in sede di legittimità.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c..

Il motivo, formalmente unitario, contiene in realtà tre censure:

-) il Tribunale ha liquidato il danno biologico in modo arbitrario e senza disporre una c.t.u.;

-) il Tribunale non ha liquidato il danno morale;

-) il Tribunale non ha liquidato gli interessi compensativi.

3.2. La seconda e la terza delle doglianze appena indicate sono inammissibili per totale difetto di specificità nell’illustrazione del motivo. La ricorrente, in particolare, non deduce quando formulò la relativa domanda, quali prove dedusse, in che termini la questione venne riproposta in appello. La prima delle doglianza sopra riassunte è inammissibile per difetto di rilevanza. La ricorrente, infatti, si limita a censurare la sentenza assumendo che il Tribunale avrebbe dovuto disporre una c.t.u. per la valutazione del danno alla persona, ma non indica per quali ragioni, se fosse stata disposta una c.t.u., ne sarebbe emerso un grado di invalidità permanente superiore a quello ritenuto sussistente dal Giudice di pace.

4. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integramente tra le parti, in considerazione del modesto contenuto economico della controversia e della non perfetta perspicuità della sentenza d’appello, che potrebbe avere indotto in errore la ricorrente circa il suo effettivo contenuto precettivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;

(-) dà atto che non sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.M.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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