Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15112 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI FRASCINETO, in persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Cosimo Fortunato, per legge domiciliato presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione, piazza Cavour, Roma;

– ricorrente –

contro

G.D.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Stabile Elio, per legge

domiciliato presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione,

piazza Cavour, Roma;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Castrovillari n.

111 del 5 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, su ricorso di G.D.A., il Giudice di pace di Castrovillari, con sentenza n. 728 del 2007, ha annullato il verbale di accertamento della violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 7, notificatogli dal Comune di Frascineto;

che il Tribunale di Castrovillari, con sentenza depositata il 12 febbraio 2009, ha rigettato l’appello del Comune di Frascineto, rilevando che la strada sulla quale è stato effettuato il rilevamento automatico della velocità non presenta le caratteristiche richieste dalla legge perchè possa parlarsi di strada urbana di scorrimento, con la conseguenza che non potevano essere utilizzati od installati i dispositivi o i mezzi tecnici di cui al D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 convertito con la L. 1 agosto 2002, n. 168;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale ha interposto ricorso il Comune, sulla base di due motivi;

che ha resistito, con controricorso, l’intimato.

Letta la proposta di definizione depositata in data 8 marzo 2010, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., dal consigliere relatore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, ad avviso del Collegio, non sussistono i requisiti di evidenza decisoria per la definizione del ricorso in camera di consiglio;

che, pertanto, l’esame del ricorso deve essere rinviato alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia, l’esame del ricorso alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

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