Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15111 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 09/02/2016, dep. 22/07/2016), n.15111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7990/2013 proposto da:

A. & P. SPA, (OMISSIS), in persona del Consigliere

Delegato A.F.P., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA N. 47, presso lo studio

dell’avvocato CLAUDIO DANGELANTONIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIA SARDELLA giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato ENZO FOGLIANI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ESSEGIBI CM SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1181/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/09/2012, R.G.N. 1650/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato RITA GRAZIA DELLA LENA per delega;

udito l’Avvocato ENZO FOGLIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IGI Calzature e Tecnologie S.p.a. e il Calzaturificio Tiger S.r.l. conferivano ad A. & P. S.p.a. l’incarico di trasportare alcune partite di merce vendute a soggetti diversi, aventi sedi all’estero.

A. & P. S.p.a., a sua volta, incaricava del trasporto la Enterprises D.W. s.a.. L’autista di quest’ultima società subiva il furto di parte della merce nella notte del (OMISSIS), mentre riposava all’interno di un’area di parcheggio dell’autostrada A1.

La Società Reale Mutua Assicurazioni corrispondeva agli aventi diritto al risarcimento la somma di Lire (e non Euro, come per evidente lapsus calami è indicato nella sentenza di secondo grado) 38.597.000 e, quindi, surrogandosi nei loro diritti verso il vettore, a mezzo dell’I.S.E. Istituto per lo Sviluppo Economico S.p.a., in veste di suo mandatario, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, A. & P. S.p.a., chiedendone la condanna al rimborso della predetta somma, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

La convenuta si costituiva e, per quanto ancora rileva in questa sede, eccepiva la prescrizione sia ai sensi dell’art. 2951 c.c., che ai sensi dell’art. 32 della Convenzione CMR della spiegata azione di surroga e, nel merito, deduceva l’insussistenza di una sua responsabilità per la perdita della merce, essendo responsabile il vettore, Enterprises D.W. s.a., la quale, chiamata in causa dalla convenuta, non si costituiva.

Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 4 maggio 2004, dichiarava prescritto, ai sensi dell’art. 2951 c.c., “il diritto risarcitorio azionato dall’attrice” e rigettava “le altre eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta”.

Avverso tale decisione proponevano appello congiunto la ESSEGIBI C.M. S.p.a. (già I.S.E. Istituto per lo Sviluppo Economico S.p.a.) e la Società Reale Mutua Assicurazioni nei confronti di A. & P. S.p.a., la quale si costituiva resistendo al gravame e proponendo pure appello incidentale subordinato.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 19 settembre 2012, in riforma dell’impugnata sentenza, condannava A. & P. S.p.a. al pagamento, in favore della Società Reale Mutua Assicurazioni, la somma di Euro 19.933,69, oltre interessi pari al 5% annuo dalla domanda al soddisfo nonchè al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte di merito A. & P. S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione illustrato da memoriae basato su due motivi.

Ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, la Società Reale Mutua Assicurazioni.

L’intimata ESSEGIBI C.M. S.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, lamentando “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, la ricorrente sostiene che la Corte di appello di Firenze avrebbe violato e/o falsamente applicato l’art. 331 c.p.c., per non aver ordinato alle appellanti ESSEGIBI C.M. S.p.a. e Società Reale Mutua Assicurazioni di integrare il contraddittorio nei confronti dell’incaricata del trasporto, Enterprises D.W. s.a. (chiamata in causa in manleva dalla A. & P. S.p.a. in primo grado e ivi rimasta contumace, indicata nella sentenza impugnata e dalla ricorrente in ricorso anche come W.D.), con conseguente improcedibilità dell’appello. Sostiene la ricorrente di non condividere la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla questione dell’esame, secondo cui è “evidente la carenza d’interesse dell’attrice-appellante a coinvolgere nel giudizio un soggetto col quale non ha avuto alcun rapporto contrattuale e nei confronti del quale non ha, nè avrebbe potuto proporre alcuna domanda giudiziale”, dovendo, “semmai, la società appellata, contrattualmente responsabile, in quanto vettore, della perdita della merce,… attivarsi per chiamare nel giudizio di appello, così come aveva fatto in primo grado, il soggetto da cui, per un titolo rapporto di subtrasporto) del tutto estraneo alla parte attrice, pretenderebbe di essere manlevata”. Ad avviso della ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, le attrici appellanti avrebbero avuto azione diretta contro detta chiamata in causa a titolo extracontrattuale e, inoltre, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. e secondo la giurisprudenza di legittimità, in fase di impugnazione, l’integrazione del contraddittorio andrebbe ordinata, a pena di nullità, non solo nelle cause inscindibili ma anche in quelle tra loro dipendenti, come le cause di garanzia (c.d. litisconsorzio necessario processuale).

1.1. Il motivo va rigettato, per l’assorbente rilievo che, nella specie, la Enterprises D.W. s.a. (o W.D.) è stata chiamata in garanzia dalla convenuta-appellata ma nei confronti della stessa non è stata proposta domanda diretta quale terzo responsabile, sicchè correttamente la Corte territoriale non ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della predetta chiamata.

2. In via subordinata, con il secondo motivo, si lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 1916, 2704, 1378 e 1510 c.c., dell’art. 31 della Convenzione di Vienna del 1980 e degli artt. 12, 13 e 30 della CMR (Convenzione di Ginevra in materia di trasporti internazionali di merci su strada, attuata con L. n. 1621 del 1960), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare la ricorrente censura la decisione della Corte di merito, per aver questa ritenuto attivamente legittimate le appellanti in virtù del diritto di surroga di cui all’art. 1916 c.c., sul rilievo che, in tal modo, detta Corte avrebbe violato gli artt. 2697 e 1916 c.c. e invertito l’onere della prova, in quanto, secondo un principio generale, in caso di contestazione, graverebbe sull’attore l’onere di provare la propria legittimazione attiva e non sul convenuto l’onere di provare la “non legittimazione” dell’attore, e tale principio varrebbe anche per l’azione di surrogazione dell’assicuratore, per cui l’assicuratore agente in surrogazione avrebbe l’onere di provare i fatti costitutivi delle sue pretese. Inoltre, ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa nei vizi indicati in rubrica per aver ritenuto provata la surrogazione delle appellanti sulla sola base delle “quietanze di avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte della Reale Mutua (doc.ti 26-28)” e della “documentazione elencata nella memoria istruttoria depositata l’8.7.2002”, in quanto trattasi di “atti di quietanza”, attribuiti alle venditrici-mittenti IGI e Tiger, ma redatti su carta intestata della Reale Mutua e a firma illeggibile, comunque privi di data certa, non confermati da alcuna prova dell’effettività del pagamento quietanzato e della identità e dei poteri del sottoscrittore, e, in ogni caso, “non valutabili alla stregua del contratto di assicurazione, dato che… le appellanti non avevano mai prodotto i contratti di assicurazione, che, soli, avrebbero consentito di giudicare se gli assicuratori avessero pagato “bene”: e cioè il giusto e agli aventi diritto”. Anzi, ad avviso della ricorrente, dai predetti atti di quietanza risulterebbe che le indennità sarebbero state pagate ai venditori IGI e Tiger, mentre, in ipotesi, sarebbero spettate agli acquirenti-destinatari, divenuti proprietari delle merci già con la loro consegna al vettore.

2.1. Il motivo non può essere accolto. Lo stesso risulta, infatti, generico, non essendo stato riportato il tenore letterale delle quietanze e della documentazioni cui, in esso, si fa riferimento; inoltre, con il mezzo all’esame, si tende, in sostanza, ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori, come per legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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