Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15111 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 13/05/2010, dep. 22/06/2010), n.15111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

M.A., rappresentata e difesa dagli Avv. Scotti

Marina, Franco Ceccon, Francesca D’Adda e Mario Giuseppe Ridola,

elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via

del Babuino, n. 51;

– ricorrente –

nel confronti di:

B.G., rappresentato e difeso dagli Avv. Malcovati Fabio

e Mario Giuseppe Ridola, elettivamente domiciliata presso lo studio

di quest’ultimo in Roma, via del Babuino, n. 51;

– parte costituita che ha aderito al ricorso –

e nei confronti di:

BANCO POPOLARE Soc. Coop. e BANCA POPOLARE DI LODI, entrambe in

persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentate e difese

dagli Avv. Matteo Rescigno e Umberto Morera, elettivamente

domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, largo Giuseppe

Toniolo, n. 6;

– parti costituite che hanno resistito al ricorso –

avverso l’ordinanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.,

emessa dal Tribunale di Lodi in data 20 marzo 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

alla presenza, dell’Avv. Mario Giuseppe Ridola, per la ricorrente, e

del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che M.A.M., moglie di B.G., ha promosso un giudizio (R.G.N. 1223/07) dinanzi al Tribunale di Lodi volto ad ottenere lo scioglimento della comunione legale tra di essi esistente sui beni (mobili, immobili, partecipazioni societarie, titoli mobiliari e somme di denaro) acquistati in costanza del vincolo coniugale;

che l’atto di citazione è stato notificato nei confronti non solo (il 27 marzo 2007) del B. (che, costituendosi, ha dichiarato di non opporsi alla divisione dei beni comuni), ma anche (il 3 aprile 2007), ai sensi dell’art. 1113 cod. civ., nei confronti della Banca Popolare Italiana Soc. coop., che in precedenza aveva chiesto nei confronti del B., sino all’ammontare di Euro 380.000.000, a cautela di un credito risarcitorio, un sequestro conservativo, autorizzato dal giudice di quel Tribunale con riguardo ai soli beni di proprietà personale del B. e su quelli della comunione legale dei coniugi B. fino alla concorrenza della metà nella titolarità del marito (il giudizio di merito è pendente dinanzi al Tribunale di Lodi con il n. 110/07 R.G.N.);

che, nel costituirsi in giudizio nel giudizio di divisione con comparsa del 18 giugno 2007, il Banco Popolare di Lodi ha chiesto la reiezione della domanda di divisione formulata dalla M. e proposto, all’occorrenza anche in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell’esclusiva proprietà in capo al B. di tutti i beni oggetto di divisione;

che l’Istituto di credito – che aveva promosso un procedimento di esecuzione presso terzi del sequestro conservativo – vista la dichiarazione resa all’udienza del 18 maggio 2007 dalla Cariparma, terza sequestrata, ha promosso dinanzi allo stesso Tribunale, con citazione notificata il 24 luglio 2007, un’azione di accertamento dell’obbligo del terzo nel termine all’uopo concesso (R.G.N. 2962 del 2007);

che all’udienza del 5 febbraio 2008 il giudice del Tribunale di Lodi ha disposto, ai sensi dell’art. 678 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (R.G.N. 2962 del 2007) sino all’esito del giudizio di merito (R.G.N. 110 del 2007);

che il giudice della causa di divisione (R.G.N. 1223 del 2007), su istanza del Banco Popolare, con ordinanza in data 20 marzo 2008 ha disposto la sospensione del procedimento in attesa della definizione del giudizio relativo all’accertamento dell’obbligo del terzo (R.G.N. 2962 del 2007);

che per la cassazione di quest’ultimo provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di competenza la M., sulla base di tre motivi;

che il B. ha depositato una memoria adesiva; che hanno resistito il Banco Popolare e la Banca Popolare di Lodi.

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 8 marzo 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Il ricorso è manifestamente fondato, atteso che:

a) il giudizio n. 1223/07 è stato sospeso in attesa della definizione di quello n. 2262/07 che era stato a sua volta già sospeso in attesa della definizione del giudizio di merito proposto dalla Banca Popolare Italiana nei confronti del B.; b) il procedimento n. 1223/07 aveva ad oggetto non soltanto la domanda di scioglimento della comunione legale dei beni dei coniugi M.- B. ma, in considerazione della domanda riconvenzionale proposta dalla Banca, anche l’accertamento relativo alla titolarità da parte del B. di tutti i beni intestati alla comunione e, quindi, comprendeva anche la domanda oggetto del giudizio relativo all’accertamento dell’obbligo del terzo (n. 2262/07) proposto dalla Banca Popolare Italiana. Orbene, la sospensione del processo contemplata dall’art. 295 cod. proc. civ., per l’ipotesi in cui la decisione dipenda dalla definizione di una diversa causa, implicando la collocazione del processo in uno stato di quiescenza fino al momento della conclusione di tale altra causa, postula che: (a) la causa pregiudiziale sia effettivamente pendente ed in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale o (b) la questione pregiudiziale, oggetto della diversa controversia pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, non sia stata sottoposta, neanche implicitamente, all’esame del giudice della causa “pregiudicata”. La prima ipotesi difetta quando la causa, in tesi “pregiudicante”, sia stata già sospesa, perchè a sua volta ritenuta “pregiudicata” dalla definizione dell’altra. La seconda ipotesi consegue al fatto che il giudice, investito della questione, ha il potere-dovere di decidere, a meno che non ricorrano, con l’altra controversia, l’ipotesi della riunione, della litispendenza o della continenza di cause (Cass. 24742/2006).

Nella specie, la causa (asseritamente) pregiudiziale era stata sospesa e dunque non sarebbe stato possibile sospendere la causa (asseritamente) pregiudicata; in ogni caso, in relazione al rapporto di continenza fra le cause, non erano configurabili i presupposti per la sospensione necessaria prevista dall’art. 295 cod. proc. civ., nel caso di pregiudizialità di cause”.

Letta la memoria depositata, in prossimità della camera di consiglio, da M.A..

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso per regolamento di competenza deve essere accolto;

che, quanto alle spese del presente giudizio, se ne rimette la liquidazione al giudice del merito.

PQM

La Corte accoglie il regolamento di competenza; cassa l’impugnata ordinanza di sospensione del processo, disponendo la riassunzione della causa nel termine di legge; rimette la pronuncia sulle spese del presente giudizio al giudice del merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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