Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15111 del 17/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 15111 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 7463-2014 proposto da:
CARBONE ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dagli avvocati GIUSEPPE PF,T,LERITO, BENEDETTO
PELLERITO, SILVIO CHIODO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA;
intknatai avverso la sentenza n. 4119/2013 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA dell’11/12/2012, depositata il 19/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/05/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

FATTO E DIRITTO

Data pubblicazione: 17/07/2015

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 19
maggio 2015, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma delltart 380 bis c.p.c.:
“Questa Corte, con sentenza n. 4119/13 del 19 febbraio 2013, ha
rigettato il ricorso proposto dalla Fiat Group Automobiles s.p.a. nei

appello di Torino del 22.10.2009 non provvedendo in ordine alle
spese.
Di tale decisione chiede la revocazione ex art. 395, comma 1° n. 4
c.p.c. la Carbone fondando il ricorso su un unico motivo.
Fiat Group Automobiles s.p.a. è rimasta intimata.
Orbene, con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce che la
sentenza n. 4113/13 sarebbe suscettibile di revocazione per errore di
fatto, ex art. 395 co. 4 0 c.p.c., costituito dal non aver questa Corte
ritenuto perfezionata la notifica del controricorso, effettuata a mezzo
del servizio postale, non essendo stata prodotta agli atti la cartolina di
ritorno della raccomandata e, conseguentemente, dal non aver
provveduto sulle spese del giudizio di legittimità avendo considerato
inammissibile il controricorso e non avendo i difensori dell’attuale
ricorrente partecipato alla discussione orale.
Espone: che la cartolina di ritorno (o avviso di ricevimento) – tornata
successivamente al deposito del controricorso – era stata trasmessa per
il tramite di una ulteriore spedizione postale ( di cui viene allegata la
ricevuta e l’avviso di ricevimento); che, evidentemente, alla luce della
sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, l’avviso di ricevimento
spedito non era stato inserito nel fascicolo; che copia di detto avviso è
stata allegata al ricorso in questione.
Ciò detto, precisato in diritto che nella notificazione a mezzo del
servizio postale la cartolina di ritorno ( o avviso di ricevimento) non
Ric. 2014 n. 07463 sez. ML – ud. 19-05-2015
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confronti di Carbone Rosanna ed avverso la decisione della Corte di

,e-

integra una fase necessaria e costitutiva del procedimento notificatorio
ma ha valenza solo di mera ricevuta, evidenzia che dalla memoria di
replica depositata dalla Fiat Group Automobiles s.p.a. si evinceva
pacificamente la prova del perfezionamento e dell’avvenuta notifica
del controricorso ( i destinatari di detta memoria erano gli avvocati

Carbone e non costituiti nei precedenti gradi di merito).
Sottolinea la ricorrente, infine, che l’errore in cui la Corte sarebbe
incorsa – la errata supposizione del fatto che non fosse stata data la
prova dell’avvenuta notificazione a mezzo posta del controricorso —
era decisivo in quanto in sua assenza la decisione in punto di spese
sarebbe stata diversa rispetto a quella resa.
Il motivo è inammissibile se vengono condivise le argomentazioni
che seguono.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità l’errore di fatto
previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione
delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve
consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai
documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire
quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui
verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta
l’inesistenza di un fatto la cui verità e positivamente stabilita, sempre
che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia
costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a
pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del
fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed
immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre
la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo
incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in
Ric. 2014 n. 07463 sez. ML – ud. 19-05-2015
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Silvio Chiodo, Giuseppe e Benedetto Pellerito nuovi difensori della

modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non
vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un
punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i
caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per
essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di

fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto
medesimo. Sicchè detto errore non soltanto deve apparire di assoluta
immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua
constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini
ermeneutiche,

ma non può tradursi, in un preteso, inesatto

apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme
giuridiche e principi giurisprudenziali: vertendosi, in tal caso, nella
ipotesi dell’errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità
delle sentenze della Cassazione (fra le tante Cass. sez. un. 7217/2009,
nonché 22171/2010; 23856/2008; 10637/2007; 7469/2007;
3652/2006; 13915/2005; 8295/2005).
Vale a questo punto precisare che la errata percezione del fatto, la
svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente
rilevabile in cui la Corte sarebbe incorsa è il non aver rilevato che era
stata prodotta agli atti la cartolina di ritorno della raccomandata
relativa alla notifica a mezzo del servizio postale del controricorso,
errore materiale questo che avrebbe indotto la Corte a ritenere
inammissibile il ricorso mancando la prova della sua notifica che,
invece, risultava effettuata in maniera indiscutibile.
Orbene, la presenza della cartolina di ritorno ( o avviso di
ricevimento) nel fascicolo d’ufficio al momento della decisione di cui
viene chiesta la revocazione non è stata provata dall’attuale ricorrente (
la spedizione alla cancelleria di questa Corte di un plico raccomandato
Ric. 2014 n. 07463 sez. ML – ud. 19-05-2015
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indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del

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contenente l’avviso di ricevimento comprovante la avvenuta notifica
del controricorso a controparte è una allegazione dell’attuale ricorrente
non provata). Anzi dal contenuto del ricorso emerge che detto avviso
di ricevimento non era agli ani.
Né la circostanza che Fiat Group Automobiles s.p.a. avesse

tempestiva notifica del controricorso nel termine previsto dall’art. 370
c.p.c. ritenuta dalla Corte — con una valutazione non rilevante come
errore di fatto – indispensabile per valutarne la anamissibilità e, quindi,
poter procedere alla liquidazione delle spese in favore del
controricorrente vittorioso.
Quanto alle considerazioni relative alla valenza dell’avviso di
ricevimento nell’ambito del procedimento notificatorio a mezzo del
servizio postale le stesse finiscono per l’evidenziare un eventuale
supposto eri or in iudicando, non rilevante quale errore revocatorio ex art.

395 n. 4 c.p.c..
Per tutto quanto esposto, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 391 bis cod.
proc. civ..”
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione e,
quindi, dichiara inammissibile il ricorso.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio in quanto la
Fiat Group Automobiles s.p.a. è rimasta intimata.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall’art. 1, comma
Ric. 2014 n. 07463 sez. MI – ud. 19-05-2015
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depositato memoria di replica è idonea a dimostrare la rituale e

Q

17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Tale
disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data
successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al
momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la
ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent n. 3774

del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’arti, comma 17, legge 24
dicembre 2012, n. 228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa
per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese del
presente giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2015

Depositata in Cancelleria

del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo

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