Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15111 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 15/07/2020), n.15111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13667/2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BAINSIZZA

1, presso lo studio dell’Avvocato MAURO MELLINI, rappresentata e

difesa dall’Avvocato JACOPO SEVERO BARTOLOMEI.

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8,

presso lo Studio Legale Marazza e Associati, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MARCO MARAZZA.

– controrlcorrente –

avverso la sentenza n. 75/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/02/2019 R.G.N. 417/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per accoglimento per i primi

due motivi, assorbimento del terzo;

udito l’Avvocato JACOPO SEVERO BARTOLOMEI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona, con la pronuncia n. 57 del 2017, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato a F.M. il 26.4.2013; ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro e condannato Poste Italiane spa al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

2. La Corte di merito, nel valutare le quattro condotte addebitate, ha escluso che i fatti contestati potessero ricondursi alle ipotesi di cui all’art. 54, comma 4, lett. j (abituale inosservanza di leggi e regolamenti) o lett. n (qualsiasi negligenza o inosservanza volta a procurare a sè o a terzi indebiti vantaggi), per le quali il ccnl prevede una sanzione conservativa, trattandosi di condotte “non direttamente tenute in violazione di leggi o regolamenti e, dall’altro, non connotate dalla volontà di procurare indebiti vantaggi a sè o a terzi”. Ha, quindi, escluso l’applicabilità della tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012. Ha, invece, ritenuto la condotta contestata riconducibile alla previsione di cui all’art. 54, comma 6 lett. a) del ccnl, che punisce con il licenziamento la “connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi”, ma la sanzione espulsiva non proporzionata in ragione del limitato disvalore della condotta addebitata alla F. per avere la stessa agito su richiesta della S., sua superiore gerarchica, nonchè per avere violato la procedura interna sulla custodia dei titoli. Ha, pertanto, applicato il regime di tutela di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, come modificata dalla L. n. 92 del 2012.

3. La suddetta decisione veniva cassata con rinvio da questa Corte (sent. n. 27238 del 2018) la quale evidenziava che, dall’accertamento in fatto compiuto dai giudici di seconde cure e dalla loro valutazione operata quanto all’elemento soggettivo, emergeva l’errore di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione di cui all’art. 54, comma 6, lett. a) del CCNL, che prevedeva la sanzione espulsiva, essendo la connivenza, richiesta da tale disposizione, logicamente incompatibile con l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, di non consapevolezza dell’altrui abuso.

4. La Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, investita quale giudice di rinvio, con la sentenza n. 75 del 2019, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla data del licenziamento comunicato il 23.4.2013; ha dichiarato illegittimo il licenziamento impugnato e, per l’effetto, ha condannato Poste Italiane spa a corrispondere a F.M. una indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

5. A fondamento della decisione i giudici di rinvio hanno ritenuto, nella valutazione dell’elemento psichico che sorreggeva la condotta materiale contestata alla lavoratrice, che ad escludere la consapevolezza che le operazioni compiute su richiesta della S. integrassero abusi di pubblica fede nonchè gravi violazioni di fondamentali regole operative dell’Uffici, erano di ostacolo: 1) il contesto spazio-temporale in cui si era svolta l’azione, atteso che la F. aveva presenziato all’apposizione della firma falsa da parte della S.; 2) il ruolo professionale rivestito dalla F., quale direttrice della filiale presso cui i fatti si erano verificati, era tale da far apparire inverosimile che ella ignorasse il disvalore giuridico ed etico dell’operato della S.. Di contro, l’insussistenza di un interesse personale della F., in uno al carattere isolato dell’episodio, consentono di qualificare l’azione della lavoratrice in termini di consapevole adesione alla altrui illecita iniziativa.

6. Ritenuto, pertanto, che il comportamento della incolpata integrasse, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la fattispecie della “consapevole tolleranza dell’altrui abuso”, e considerato che la soggezione psichica non era tale da scriminare l’azione, trovava applicazione l’art. 18, comma 5 St. lav., sicchè andava dichiarata l’illegittimità del licenziamento per difetto di proporzione tra la condotta contestata, pur sussistente, e l’entità della sanzione espulsiva, rispetto al concreto atteggiarsi della prima e al suo modesto disvalore etico, inidoneo a minare irreparabilmente il vincolo fiduciario a base del rapporto di lavoro subordinato.

7. I giudici di rinvio hanno condannato, infine, la società al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio.

8. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso per cassazione F.M. affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso Poste Italiane spa.

9. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione dei principi regolatori della cognizione del giudice di rinvio, ex art. 384 cpv e art. 394 c.p.c., nonchè la nullità della sentenza di rinvio, per avere la corte territoriale omesso di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e per indebita rinnovazione di iusdicere su parti coperte dal giudicato ex art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si sostiene che i giudici di rinvio, non attenendosi al decisum della Suprema Corte, avevano rivalutato accertamenti in fatto divenuti già definitivi e conducendo la propria cognizione in ambito eccedente a quello demandato, in ordine alla valutazione della “connivente tolleranza dell’altrui abuso”.

3. Con il secondo motivo, si censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 5; la disapplicazione della tutela reale e la illegittima applicazione della tutela indennitaria, in ipotesi di licenziamento disciplinare illegittimo e di non irrogabilità della sanzione espulsiva. Si sostiene che la Corte di merito non aveva valutato la esatta portata delle disposizioni che, a seguito della riforma della L. n. 92 del 2012, hanno previsto l’ordine di reintegra a seguito della illegittimità del licenziamento disciplinare non solo nei casi di insussistenza materiale del fatto addebitato, ma anche laddove l’addebito riguardi condotte punibili con sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero per mancanza di significativa gravità della medesima, secondo il margine di apprezzamento discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che, rientrando il fatto nelle condotte punibili con una sanzione conservativa, andava applicata la tutela ridotta L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 4.

4. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 75 disp. att. c.p.c., in riferimento ai parametri forensi vigenti ex D.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 37 del 2018; l’errata determinazione del valore di causa, la mancata liquidazione del compenso per fasi e l’errata individuazione dello scaglione valoriale ex art. 4, commi 1 e 5, nonchè del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, comma 3. Si duole la ricorrente della ingiustificata ed eccessiva esiguità delle spese liquidate (Euro 2.600,00 per il primo grado – fase sommaria ed opposizione; Euro 3.500,00 per il secondo grado; Euro 3.200 per il giudizio di rinvio; Euro 2.800,00 per il giudizio di legittimità).

5. Il primo motivo è fondato.

6. E’ necessario richiamare, in ordine ai poteri del giudice di rinvio, il principio statuito da questa Corte (Cass. n. 27337 del 2019) cui si intende dare seguito per le condivisibili argomentazioni ivi svolte.

7. In particolare, è stato affermato che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine ai punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza della cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la “potestas iudicandi” del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonchè la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse.

8. Inoltre è stato precisato che il potere-dovere di interpretare direttamente il contenuto e la portata della propria precedente statuizione spetta alla Corte di cassazione (Cass. n. 19212 del 2005; Cass. n. 9395 del 2006).

9. Nella fattispecie in esame, questa Corte aveva cassato la prima sentenza della Corte di appello rilevando una violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L. n. 300 del 1970, art. 7, art. 53, comma 4 CCNL, L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, come modificato dalla L. n. 92 del 2012.

10. In particolare, era stato evidenziato un errore di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione di cui all’art. 54, comma 6, lett. a) del CCNL, essendo la “connivenza”, richiesta da tale disposizione, logicamente incompatibile con l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, di non consapevolezza dell’altrui abuso; era stato, altresì, sottolineato che la Corte di merito aveva dettagliatamente ricostruito l’atteggiamento della volontà della dipendente, mettendo in rilievo la sua condizione di lavoratrice sottoposta gerarchicamente alla S. e la prassi seguita in ufficio.

11. La Corte di merito, pertanto, quale giudice del rinvio, nel procedere al nuovo accertamento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, non poteva rivalutare l’atteggiamento soggettivo dell’incolpata al fine di escludere o meno la consapevolezza che la condotta compiuta su richiesta della S. integrasse abuso di pubblica fede ovvero grave violazione di fondamentali regole operative dell’Ufficio perchè, effettuando un esame ex novo, ha proceduto ad una nuova valutazione di merito ormai preclusa da dictum affermato in sede di legittimità che aveva demandato solo una nuova verifica della sussunzione del caso de quo nella previsione della contrattazione collettiva.

12. Solo per completezza, ai fini dell’accertamento della predetta sussunzione, deve sottolinearsi che solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dell’art. 18 novellato, comma 4. Coerentemente non può dirsi consentito al giudice, in presenza di una condotta accertata che non rientri in una di quelle descritte dai contratti collettivi ovvero dai codici disciplinari come punibili con sanzione conservativa, applicare la tutela reintegratoria operando una estensione non consentita, per le ragioni suesposte, al caso non previsto sul presupposto del ritenuto pari disvalore disciplinare (cfr. Cass. n. 12365 del 2019).

13. L’accoglimento del primo motivo rende assorbita la trattazione del secondo e del terzo motivo, dipendenti dalla soluzione sulla problematica posta dal primo che richiede un accertamento di fatto che deve svolgere necessariamente la Corte di merito.

14. Alla stregua di quanto esposto, in conclusione, il primo motivo deve essere accolto, assorbiti il secondo ed il terzo.

15. La sentenza gravata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna, che procederà ad un nuovo esame secondo i principi e le direttive sopra esposte, provvedendo, altresì, in ordine alle statuizioni delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Bologna, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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