Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15111 del 08/07/2011
Cassazione civile sez. I, 08/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 08/07/2011), n.15111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICCININI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AP IMMOBILIARE S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), ESSECI S.N.C. DI SANTINI
E COPPARONI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIA 882, presso
l’avvocato MATRONOLA ANDREA, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DI DEMETRIO GIULIANO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE ADRIATICA;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 04/10/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/04/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 10 ottobre 2005, il Tribunale di Roma respinse il reclamo proposto da AP Immobiliare s.r.l. e ESSECI s.n.c., aggiudicatarie di un immobile della fallita Immobiliare Adriatica s.r.l. all’esito di pubblico incanto svoltosi in data 15 dicembre 2004, contro il provvedimento 23 maggio 2005 del giudice delegato al fallimento, che aveva dichiarato la nullità della gara perchè l’ordinanza di vendita aveva posto a carico dell’aggiudicatario la produzione della documentazione concernente la regolarità urbanistica del bene messo in vendita, mancante in atti, e perchè non era stata eseguita la pubblicità obbligatoria nell’albo del tribunale.
Il tribunale osservò che nell’ordinanza di fissazione della nuova gara mancavano gli elementi prescritti dall’art. 576 c.p.c., e che di essa non era stata eseguita la pubblicità legale.
Per la cassazione di questo decreto, non notificato, ricorrono le due società aggiudicatarie con atto notificato il 5 dicembre 2005 per un unico motivo.
Il fallimento non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si denuncia la violazione dell’art. 156 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 575 c.p.c.. Si deduce che l’asta era stata debitamente pubblicizzata, anche con l’affissione in tribunale, in occasione della prima vendita, e che la mancata pubblicazione presso la cancelleria del tribunale dovrebbe ritenersi sanata dalla pubblicazione su quotidiani a diffusione locale e nazionale laddove – come nella specie – il bene posto in vendita non si trovi nella stessa circoscrizione del tribunale, e alla gara partecipino più soggetti interessati, ciò che varrebbe a sanare la mancanza di tutti gli altri requisiti di cui all’art. 576 c.p.c..
Il motivo è inammissibile nella parte in cui – per quel che può rilevare – assume in premessa la circostanza, non risultante nè dal decreto nè dall’esposizione del fatto contenuta nel ricorso, che prima della vendita seguita da aggiudicazione vi sarebbe stata altra vendita, debitamente pubblicizzata.
Esso è poi infondato con riferimento alla questione di diritto prospettata. Sul punto questa corte ha già avuto occasione di pronunciarsi, affermando la nullità dell’aggiudicazione (e del conseguente decreto di trasferimento), allorquando l’udienza di vendita (che nella fattispecie giudicata era stata rifissata dopo un rinvio disposto d’ufficio) non sia stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità (da ultimo, Cass. 9 giugno 2010 n. 13824).
In conclusione il ricorso deve essere respinto. In mancanza di difese svolte dal fallimento non v’è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011