Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15111 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 15111 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PETITTI STEFANO

equa riparazione

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
4

sentenza con motivazione
semplificata

MANZARI Vincenzo (ANZ VCN 44S22 B923A), rappresentato e
difeso, per procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avvocato Anna Rita Moscioni, ed elettivamente
domiciliato in Roma, via del Acquedotto Paolo n. 22,
presso Biagio Marinelli;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

Data pubblicazione: 02/07/2014

- controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia emesso
il 12 novembre 2012, depositato in data 19 febbraio 2013 e
notificato il 5 giugno 2013.

udienza del 10 giugno 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Anna Rita Moscioni;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Lucio Capasso, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 3 giugno 2010
presso la Corte d’appello di Perugia, Manzari Vincenzo ha
chiesto la condanna del Ministero dell’economia e delle
finanze al pagamento dell’indennizzo per la irragionevole
durata di un giudizio da lui instaurato dinnanzi alla
Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il
Lazio, con ricorso depositato in data 28 dicembre 2005 e
definito con sentenza pubblicata il 5 febbraio 2010;
che l’adita Corte d’appello rigettava il ricorso
dichiarando di non poter accertare in concreto se vi fosse
stata effettiva violazione del termine ragionevole di
durata a causa delle carenze probatorie non superate
dall’istante mediante l’esercizio della facoltà prevista
all’art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001;

2

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

che Wanzari Vincenzo ha proposto ricorso per la
cassazione di questo decreto, affidato ad un unico motivo,
cui ha resistito, con controricorso, l’amministrazione
intimata.

della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo di gravame il ricorrente,
lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e
3 della legge n. 89 del 2001 e degli artt. 737 e 738 cod.
proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3
cod. proc. civ. nonché omessa, insufficiente, illogica e
contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 5 cod. proc. civ., si duole che la Corte
territoriale abbia considerato la richiesta di
acquisizione degli atti del processo presupposto, di cui
all’art. 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001, un onere
a carico del ricorrente e abbia conseguentemente ritenuto
di non poter supplire alle carenze probatorie della parte
mediante l’acquisizione degli atti ritenuti necessari per
la decisione;
che il ricorso, nella parte in cui denuncia violazione
di legge, è fondato;
che, come questa Corte ha già avuto occasione di
chiarire (Cass. 23 settembre 2004, n. 19084), in tema di

3

Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione

equa riparazione per la violazione del termine ragionevole
di durata del processo, l’art. 2, comma 2, della legge n.
89 del 2001 affida al giudice l’accertamento in concreto
della violazione: la parte ha indubbiamente un onere di

posizione nel processo, la data iniziale di questo, la
data della sua definizione e gli eventuali gradi o fasi in
cui si è articolato, spettando poi al giudice verificare
in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se vi
sia stata una violazione del termine ragionevole,
avvalendosi anche – secondo il modello processuale di cui
agli artt. 737 cod. proc. civ. e ss. adottato dalla legge
(legge n. 89 del 2001 art. 3, coma 4) – di poteri di
iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso
l’assunzione di informazioni non subordinata all’istanza
di parte;
che pertanto, il giudice, pur non essendo obbligato ad
esercitare tali poteri, non può certamente ascrivere alla
parte istante una asserita carenza probatoria superabile
mediante l’esercizio dei poteri di iniziativa d’ufficio e
fondare il proprio convincimento in ordine alla non
imputabilità all’ente convenuto dell’eccessiva durata del
procedimento sul presupposto che il ricorrente si sia
avvalso tardivamente della facoltà prevista all’art. 3,
coma 5, della legge n. 89 del 2001;

allegazione e dimostrazione, ma esso riguarda la sua

che il provvedimento impugnato si è discostato da tali
principi, sicché deve essere cassato, con rinvio alla
Corte d’appello di Perugia perché, in diversa
composizione, proceda a nuovo esame della domanda di equa

che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
impugnato e

accoglie
rinvia

il ricorso,

cassa

il decreto

la causa, anche per le spese del

giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Perugia in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10
giugno 2014.

riparazione;

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