Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15110 del 22/06/2010
Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15110
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
PREFETTO DI PALERMO, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTA ANTONIO,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8759/2005 del GIUDICE DI PACE di PALERMO del
19.10.05, depositata il 20/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Palermo con sentenza del 20 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da P.A. avverso il Prefetto di Palermo, per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. 1220/ESD/2005, relativa a violazione del codice della Strada. Il Prefetto di Palermo, difeso dall’Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, notificato all’opponente il 10 aprile 2007, ma non ha depositato il ricorso.
P.A. ha resistito con controricorso, notificato il 18 maggio 2007 e depositato a mezzo posta il 6 giugno 2007, pur se iscritto il 28 giugno successivo. Ha quindi osservato i termini di cui all’art. 370 c.p.c.; inoltre ha depositato copia del ricorso notificatogli.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, il procuratore generale ha evidenziato la improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c..
La fondatezza di tale rilievo risulta dalle circostanze di fatto sopraesposte.
Ai sensi del comma 1 di detta norma, “il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d’improcedibilita, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”. Nel caso in esame, dopo la notificazione, è stato del tutto omesso da parte dell’amministrazione ricorrente il deposito del ricorso, la cui esistenza è documentata dal deposito fattone dal controricorrente.
La Cancelleria della Corte ha attestato in data 9 luglio 2007 che il ricorso non è stato iscritto a ruolo.
Discende da quanto esposto la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010