Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15110 del 08/07/2011

Cassazione civile sez. I, 08/07/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 08/07/2011), n.15110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.M. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PATANELLA ONOFRIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente-

contro

CURATELA FALLIMENTO LINEA UOMO CONFEZIONI SOC.COOP. A R. L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1202/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 11/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/04/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 10 aprile 2001, il Tribunale di Palermo respinse l’opposizione proposta dalla signora A.M. allo stato passivo del fallimento della società cooperativa a responsabilità limitata Linea Uomo, nel quale era stato escluso il credito vantato dall’opponente per le prestazioni di lavoro subordinato svolte nel periodo successivo all’aprile 1993 e fino al (OMISSIS), data della dichiarazione di fallimento.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 11 novembre 2004, confermò la decisione di primo grado, ritenendo non provato il credito.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre la parte soccombente, con atto notificato il 10 novembre 2005, affidato a tre motivi. Il fallimento non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, posto sotto la rubrica dell’art. 360 c.p.c., nn. 1, 3 e 5 si censura per violazione dell’art. 2697 e.e.

l’affermazione della corte territoriale, che la parte non aveva dedotto elementi atti a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro con la società fallita. Si svolgono argomenti critici in ordine alla valutazione fatta dalla corte di merito delle risultanze dei libri paga e matricola, e in merito al valore delle prove testimoniali raccolte.

Il motivo, nel cui svolgimento non è rinvenibile alcun riferimento alla disposizione invocata sull’onere della prova, certamente gravante sull’opponente, tratta esclusivamente questioni di merito, ed è inammissibile.

Con il secondo motivo, posto sotto la rubrica della violazione dell’art 24 Cost., artt. 2697 e 2724 c.c., e art. 245 c.p.c., comma 1, si lamenta la riduzione della lista dei testimoni, con la conseguente esclusione di due testimoni, disposta dal giudice di primo grado ed oggetto di specifico motivo di appello.

La corte, motivando il rigetto del gravame proposto dall’odierna ricorrente, ha richiamato gli accertamenti svolti in primo grado, dai quali non erano emersi elementi che consentissero di inquadrare le prestazioni dell’appellante all’interno di un rapporto di lavoro subordinato, l’inconsistenza al riguardo delle stesse prove testimoniali già raccolte, le ispezioni eseguite nel 1991 e nel 1993 dagli organi dell’I.N.P.S. e la nota dell’Ispettorato del lavoro sull’irregolarità ed inattendibilità delle registrazioni sul libro paga, il verbale del’accesso della Guardia di Finanza, nel corso delle quali l’ A. non era presente nei locali dell’impresa, nonchè le manomissioni del medesimo libro paga rilevate dal curatore. Il motivo di censura, che non identifica alcuno dei profili di diritto genericamente premessi in ordine alla violazione di norme, si traduce nella doglianza per l’omessa audizione di due testi, e quindi in una censura generica al potere discrezionale del giudice istruttore in questa materia, senza illustrazione del carattere decisivo della prova rifiutata, vale a dire delle ragioni per le quali le deposizioni da assumere imporrebbero certamente un esito diverso alla controversia, nonostante i molteplici argomenti svolti dalla corte territoriale per motivare il suo convincimento. Anche questo motivo è pertanto inammissibile.

Inammissibile è anche il terzo motivo, con il quale si censura la liquidazione delle spese poste a carico della parte soccombente in una misura genericamente indicata come elevata, e l’omesso esercizio del potere discrezionale – e non sindacabile in questa sede di legittimità – di compensazione delle spese.

In mancanza di difese svolte dal fallimento non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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