Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1511 del 24/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1511 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 12388-2007 proposto da:
CREDITO VALTELLINESE S.C. (C.F./P.I. 00043260140),
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO NERI

Data pubblicazione: 24/01/2014

32, presso l’avvocato DELLA CORTE FERDINANDO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
2013
1756

ANELLI FRANCO, MAZZA MICHELE, SCHLESINGER PIERO,
giusta procura speciale per Notaio dott. FRANCO
CEDERNA di SONDRIO – Rep.n. 107258 del 2.4.2007;

ricorrente

1

contro

SCHERINI

EMILIO

(c.f.

SCHMLE46E141829F),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 223, presso l’avvocato CASTRONUOVO VITO,
rappresentato e difeso dagli avvocati SICARI ROCCO

controricorso;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 3070/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 19/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 19/11/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato F. DELLA CORTE
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato L. RICCI
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il

I

PIETRO, RICCI LUCA, giusta procura a margine del

rigetto del ricorso.

4

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 19/11/2004 SCHERINI
Emilio, conveniva in giudizio il Credito Valtellinese s.c.r.I., chiedendo
l’accertamento del comportamento illegittimo del convenuto ovvero
dei suoi dipendenti o promotori, ai sensi degli artt. 21, 23, 29 Dlgs.

N. 58 del 1998) (con riguardo all’operazione di acquisto di
obbligazioni CIRIO Holding Luxembourg 01/04/, effettuata dall’attore
in data 05/02/2001 su indicazione della Banca stessa, non essendo
state date idonee informa zioni sui titoli di acquisto), nonché la
a tu, i
dichiarazione di nullità i~ operazione , la condanna della banca
alla restituzione del capitale investito, nonchè al risarcimento dei
danni.
Costituitosi il contraddittorio, la banca chiedeva il rigetto
delle domande, affermando di aver adempiuto correttamente
all’attività di intermediazione finanziaria.
Con sentenza in data 29/06/2005, il Tribunale di Sondrio rigettava le
domande dello Scherini, affermando che non appariva violato alcun
dovere di correttezza, buona fede e trasparenza da parte della Banca
stessa.
Proponeva

appello

lo

Scherini.

Costituitosi

il

contraddittorio, la banca ne chiedeva il rigetto. La corte di Appello di
Milano con sentenza 19/12/2006, in accoglimento dell’appello e in
/
totale riforma dell’impugnata sentenza, condannava il Credito
Valtellinese, a titolo risarcitorio, al pagamento a favore
dell’appellante dell’importo di C. 109.400,00.
Ricorre per cassazione il Credito Valtellinese, che pure
deposita memoria per l’udienza.
Resiste, con controricorso, lo Scherini.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1

Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 112 e
345 c.p.c, avendo i giudici milanesi accolto una domanda risarcitoria,
che non è stata proposta dall’appellante.
Con il secondo , violazione degli artt. 2697, 2729 c.c., art. 112, 115
c.p.c, nonché vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta

“responsabilità precontrattuale “dell’intermediario.
Con il terzo, violazione degli artt. 23 d.lgs. 58/98, e 2697 c.c., in
ordine alle asserite violazioni ascritte all’intermediario.
Con il quarto, violazione degli artt. 21 e 23 D.Igs. 58/98 nonché vizio di
motivazione, riguardo alla asserita violazione della normativa di
intermediazione finanziaria .
Con il quinto, vizio di motivazione sulla quantificazione del danno.
Preliminarmente va osservato che i quesiti di diritto, ai sensi dell’art.
366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi,
appaiono pienamente adeguati.
I primi due motivi possono trattarsi congiuntamente perché
strettamente connessi.
Dalle precisazioni della sentenza impugnata e dal tenore dell’atto di
citazione in primo grado, emerge che due sono state le domande proposte,
una di nullità del contratto cui consegue necessariamente la restituzione
delle somme corrisposte, ed una risarcitoria. Il resistente, attore in primo
grado, richiama l’illegittimità dell’operato della banca, con violazione degli
artt. 21, 23, 29 TUF ( e questa costituisce, all’evidenza, la causa petendi mai
modificata ). Ciò posto, egli chiede dichiararsi la nullità del contratto, la
restituzione di somme , il risarcimento dei danni. l_lú &anca ricorrente
sostiene che l’attore ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto e come
/
dirette conseguenze, la restituzione di somme e il risarcimento del danno.
Ma, pur amm ttendo che possa individuarsi qualche ambiguità nella
lettera dell’atto
I

evidente che la richiesta di restituzione sarebbe in palese
2

contraddizione con quella di risarcimento, e allora l seguendo le
argomentazioni della ricorrente, si dovrebbe considerare la domanda di
risarcimento tanquam non esset. La conservazione dell’atto, che trova sicuro
riscontro nei criteri di ermeneutica contrattuale (art. 1367 c.c.) e nella
conversione del contratto nullo (art. 1324 c.c.), costituisce principio generale
immanente all’ordinamento, che trascende la materia contrattuale. Del resto
questa Corte ( Cass. N. 15299 del 2005 ) ha avuto modo di precisare che la
domanda giudiziale può riguardarsi come dichiarazione di volontà diretta alla

produzione di effetti giuridici, tutelati dall’ordinamento, e pertanto il suo
contenuto è definibile anche con l’applicazione, in via analogica, dei criteri di
ermeneutica contrattuale.
E’ dunque da ritenere che l’indicazione, contenuta nell’atto di
citazione, relativa al risarcimento del danno, debba rivestire qualche
significato piuttosto che nessuno: anche per tale via è da ritenersi che la
domanda di risarcimento sia autonoma, rispetto a quella di nullità ( e
restituzione ).
Quanto all’affermazione della ricorrente, per cui il giudice a quo
avrebbe richiamato l’art. 1337 c.c. e la responsabilità precontrattuale ysenza
che mai lo Scherini vi avesse fatto riferimento, tale richiamo riguardo /
contestato nella sentenza impugnatai non acquista la rilevanza fondamentale
che gli attribuisce la ricorrente stessa: appare, al contrario, un mero
rafforzamento dell’argomentazione. Ci si riferisce all’art. 21 TUF, che veniva
indicato, fin dall’inizio, dall’attore in primo grado, precisandosi
correttamente che esso costituisce in sostanza una specificazione del
contenuto più ampio dell’art. 1337 c.c.
Possono pure trattarsi congiuntamente i motivi terzo e quarto,
anch’essi strettamente collegati.
Va innanzitutto osservato che, dall’affermata esistenza di una
domanda risarcitoria, consegue necessariamente, come ammette a contrario
l’odierna ricorrente, l’applicabilità dell’art. 23 TUF, ove si prevede che nei
giudizi di risarcimento dei danni, cagionati , appunto, al cliente nello
svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti
abilitati l’onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
n

3

Dalla motivazione della sentenza impugnata, emerge con chiarezza
che la banca non viene ritenuta responsabile perché non ha previsto la
caduta delle obbligazioni CIR101 quanto piuttosto perché ha violato il suo
dovere di informare il cliente dei rischi dei prodotti finanziari offerti.

ii)ricorrente propone, almeno in parte, situazioni e profili di fatto e
contesta valutazioni di merito del giudice a quo in ordine al comportamento
illegittimo della Banca, a fronte di una motivazione della sentenza, adeguata

e non illogica.
Richiama il giudice a quo varie circostanze: la negoziazione dei titoli
durante la fase del grey market (prima cioè della delibera di emissione): è
bensì vero, come afferma la ricorrente, che è valida tale vendita ma —
precisa la Corte di merito — ciò richiedeva una più rigorosa informazione;
l’emissione dei bond CIRIO da parte di una società finanziaria straniera, priva
di adeguata garanzia patrimoniale; la vendita di tali bond, privi di rating ; la
mancanza di conoscenza da parte dell’intermediario dell’eventuale offering
circular e del suo contenuto, nonché l’assenza di note informative trasmesse
al cliente.
Sulla base di tali indicazioni, il giudice a quo procede a una valutazione
per presunzioni / adeguatamente isamotivata e dunque insuscettibile di
controllo in questa sede, per cui lo Scherini, quale investitore di normale
accortezza, con bassa profeiksione al rischio, che aveva in precedenza
acquistato “titoli tranquilli “, si era recato in banca in occasione dello scadere
di titoli sicuri e aveva manifestato al promotore kffig21~ il desiderio di
acquistare un titolo a più lunga scadenza, se fosse stato adeguatamente
informato / si sarebbe orientato con criterio di assoluta probabilità verso
/
investimenti più garantisti.
Quanto al quinto motivo,non è vero, come afferma il ricorrente, che la
quantificazione del danno sia priva di motivazione.
Questa Corte (Cass. N. 29864 del 2011) ha già avuto modo di
pronunciarsi al riguardo, indicando il risarcimento del danno nella differenza
tra il valore di acquisto e quello al momento della domandaÌ ovverolt-ello
precedente in cui il cliente abbia avuto consapevolezza della caduta del titolo
stesso.
4

Precisa il giudice a quo che è necessario tener conto della differenza
tra l’investimento in origine effettuato, l’utilità tratta ( il primo rateo degli
interessi era già stato percepito ), il valore attuale delle obbligazioni. A tale
riguardo, continua il giudice a quo i la banca stessa indicava il valore di
mercato dei titoli, secondo i pr2zzi praticati da Capitalia, Caboto e
Aston\bond: tale prezzo individuAna utilità, portata a decurtazione del
danno da risarcire. Tenuto conto di tali componenti (investimento iniziale,
sulla base di una media delle quotazioni, nonché del rendimento derivante
dall’investimento in titoli di Stato, all’epoca intorno al 4%), la Corte di merito
determina un importo di C. 109.400,00.
Vanno pertanto rigettati i cinque motivi
conclusivamente il ricorso

)

in quanto infondati e

Le spese seguono la soccombenza.

P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali che liquida in C. 9.200,00
comprensivi di C. 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
Roma, 19 novembre 2013.

cedola riscossa di C. 6.032,10, valore residuo ed attuale delle obbligazioni,

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