Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1511 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. I, 23/01/2020, (ud. 13/09/2019, dep. 23/01/2020), n.1511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27373/2018 proposto da:

D.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Marciano Giuseppe

del foro di Milano giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3802/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/09/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3802/2018 depositata il 7-8-2018, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di D.S., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano con la quale era stata rigettata la domanda avente ad oggetto, in via gradata, il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di aver lasciato la Tunisia nel 1994 e di non esservi più ritornato, di essere espatriato, dopo alcuni periodi di detenzione, per sottrarsi ai pericoli derivanti dal suo rifiuto di aderire alle richieste di membri malavitosi della famiglia del Presidente in carica, B.A.; dichiarava altresì di avere avuto problemi di tossicodipendenza e di essere incorso, a causa di tale sua condizione, in conseguenze di natura giudiziaria e familiare. Precisava di essere stato sposato con una donna italiana, di avere divorziato da molti anni, di avere avuto due figli, un maschio e una femmina, di sapere che il primo viveva stabilmente in Tunisia presso una zia paterna, mentre la seconda si era allontanata con la madre e di entrambe non aveva più notizie. Infine affermava che, in caso di rientro in patria, temeva di essere ucciso o di essere incarcerato senza motivo, ritenendo di essere ancora in pericolo per i pregressi rapporti malavitosi con membri della famiglia di B.A.. La Corte d’appello, ritenuta non credibile la vicenda personale narrata, ha affermato di condividere il giudizio espresso dal Tribunale in ordine all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ha escluso la sussistenza di rischio di danno grave, in relazione alla vicenda personale narrata. Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Corte d’appello ha evidenziato che in Tunisia non vi erano allarmanti situazioni di conflitto armato interno, violenza indiscriminata ed instabilità politica, in base alle fonti di conoscenza citate nella sentenza impugnata. I Giudici d’appello hanno ritenuto che neppure vi fossero i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, sottolineando che il miglioramento delle condizioni di salute del ricorrente, il quale, già certificato tossicodipendente per cocaina, dopo aver intrapreso un programma di cura nel 2015, era risultato costantemente negativo per la ricerca di sostanze stupefacenti fino all’ultimo controllo dell’ottobre 2017. La Corte territoriale ha ritenuto, dunque, che il aridi non presentasse, all’attualità, una condizione di vulnerabilità, per aver raggiunto e consolidato, in base a quanto risultava dalle certificazioni SERT, l’astensione dall’uso di sostanze stupefacenti. La Corte d’appello ha rilevato ulteriormente, circa la prospettiva del ritorno del richiedente nel Paese di origine, ove vivono i suoi stretti familiari, figlio e sorella, che quest’ultimi “ben potranno rappresentare per lui elementi di sostegno per un reinserimento nell’originario contesto sociale e culturale, condizione alla quale il medesimo dovrebbe aspirare, non avendo conseguito in Italia un’adeguata integrazione a causa dei propri comportamenti illeciti” (pag. n. 7 della sentenza impugnata).

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia “Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, omesso esame circa un fatto decisivo della controversia – mancato esame presupposti rilascio permesso soggiorno per motivi umanitari”. Deduce che è evidente la contraddizione del percorso argomentativo della Corte di Appello rispetto a quello del Tribunale, circa la valutazione del fatto decisivo della controversia, ossia circa la condizione di tossicodipendenza del ricorrente che giustifica il riconoscimento della protezione internazionale e che non è stata adeguatamente considerata. Sottolinea che la mancata propensione a seguire il programma terapeutico giustificava, infatti, per il Tribunale, il mancato riconoscimento della protezione internazionale; il positivo esito del programma stesso giustificava, secondo la Corte di Appello, ancora e ugualmente il mancato riconoscimento di tale status. Ad avviso del ricorrente la suddetta contraddizione ha impedito un’attenta valutazione della sua condizione di vulnerabilità, derivante da uno stato pluridecennale di tossicodipendenza sfociata anche in patologia psichiatrica, condizione perfettamente inquadrabile invece nel paradigma normativo e giurisprudenziale della residuale protezione umanitaria. Sottolinea che risulta altresì omessa la valutazione delle concrete possibilità, per il ricorrente, di proseguire eventualmente il monitoraggio terapeutico in un Paese, la Tunisia, che attraversa una notoria crisi economica, con accesso limitato a un diritto inviolabile della persona quale quello alla salute.

2. Il motivo è infondato.

2.1. In ordine alla protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte la valutazione deve essere autonoma, nel senso che il diniego di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie non può conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass. n. 28990/2018). Ciò nondimeno il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato ed il potere istruttorio ufficioso può esercitarsi solo in presenza di allegazioni specifiche sui profili concreti di vulnerabilità (Cass. n. 27336/2018).

2.2. Nella specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, valutando le allegazioni del ricorrente e le informazioni sul Paese di origine.

Il ricorrente si duole della contraddittorietà della valutazione effettuata dalla Corte d’appello circa il suo stato di tossicodipendenza e circa la rilevanza del programma terapeutico intrapreso dallo stesso presso il SERT dal 2016, e ciò in quanto detta valutazione è difforme da quella effettuata dal Tribunale, che aveva affermato la mancata propensione del richiedente a seguire percorsi di cura.

Il D., nel proporre appello, censurava proprio detto ultimo profilo (pag. n. 5 sentenza impugnata), lamentando la mancata considerazione del programma terapeutico del 2016. I Giudici d’appello, nel procedere a nuova e integrale valutazione dei fatti oggetto di devoluzione e, quindi, nel rivalutare il profilo di vulnerabilità allegato (tossicodipendenza), ne hanno escluso la sussistenza. La Corte territoriale, effettuando un apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., sez. unite, n. 8053/2014), ha ritenuto che all’esito del percorso terapeutico intrapreso il richiedente non fosse più tossicodipendente e pertanto non necessitasse più di cure relative allo stato di tossicodipendenza.

In base alle suesposte considerazioni, non ricorre il vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che la motivazione è adeguata, nel senso precisato, e i fatti allegati sono stati compiutamente esaminati.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del presente giudizio, atteso che il Ministero è rimasto intimato.

4. Poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente stesso, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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