Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1511 del 22/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1511 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 24373-2016 proposto da:
SPIRITO ADA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI
35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e
difesa dagli avvocati PAOLO IANNITTI, MARIO NEGRI;

– ricorrente contro
GENERALI ITALIA SPA, +in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVALIER
D’ARPINO 31, presso lo studio dell’avvocato ENRICA FERRARI,
rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO MAGALDI;

– controrícorrente avverso la sentenza n. 11119/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI,
depositata il 01/09/2015;

Data pubblicazione: 22/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Ric. 2016 n. 24373 sez. M3 – ud. 22-11-2017
-2-

24373/2016

La Corte

rilevato che con sentenza del 14 luglio-1 settembre 2015 il Tribunale di Napoli rigettava -ee
domanda di risarcimento di danni da sinistro stradale proposta da Ada Spirito nei confronti di
Generali Italia S.p.A., quale impresa designata per la Campania per i sinistri a carico del FGVS,
ritenendo che la mancata identificazione di chi l’aveva investita su un piede mentre guidava
un’auto in retromarcia fosse a lei imputabile: il conducente dell’auto che l’aveva lesa si era
fermato e l’aveva anche portata in ospedale, per cui la Spirito, che – secondo quanto aveva poi

potuto chiedergli le sue generalità;
rilevato che l’appello proposto successivamente dalla Spirito è stato dichiarato inammissibile ex
articolo 348 bis c.p.c. con ordinanza del 18 luglio 2016 dalla Corte d’appello di Napoli;
rilevato che la Spirito ha quindi proposto ricorso – articolato in due motivi -, da cui si difende
con controricorso la compagnia assicuratrice;
rilevato che il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e
falsa applicazione delle norme comunitarie nonché degli articoli 1176 c.c. e 283, lettera a),
d.lgs. 209/2005: pur avendo il giudice di prime cure ritenuto correttamente che l’onere della
prova dell’autore di sinistro stradale non identificato compete alla vittima nel senso di prova
della incolpevole impossibilità di identificazione, avrebbe errato esigendo dall’attuale ricorrente
una ultronea e non comune diligenza, così incorrendo in error in iudicando;
rilevato che la doglianza, a ben guardare, pretende dal giudice di legittimità una revisione
dell’aspetto fattuale, ovvero di come si verificò il sinistro e di come ne sarebbe conseguita una
impossibilità di identificazione del suo autore;
ritenuto che pertanto la doglianza travalica i limiti della giurisdizione di questa Suprema Corte,
e quindi incorre in inammissibilità;
rilevato che il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 5 c.p.c., violazione
e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., per non avere il
Tribunale tenuto conto di fatti discussi e decisivi;
rilevato che l’illustrazione del motivo consiste sostanzialmente nell’elenco di vari elementi
fattuali attinenti alla vicenda, inclusi quelli relativi all’ospedale e alle conseguenze fisiche subite
dalla ricorrente per il sinistro;
rilevato che pure questa censura si manifesta inammissibile in quanto, come quella
precedente, persegue un terzo grado di merito riguardo allo svolgimento della vicenda;

ammesso ella stessa nella sua querela contro ignoti – si era poi ripresa dallo choc, avrebbe

ritenuto che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna
della ricorrente alla rifusione delle spese “del grado – liquidate come da dispositivo – alla
controricorrente;
ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti
per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le
spese processuali, liquidate in complessivi C 3000, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per
spese generali, nonché agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis
dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017

Il Presidente

pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA