Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1511 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. II, 19/01/2022, (ud. 23/09/2021, dep. 19/01/2022), n.1511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3807/2017 proposto da:

M.P., M.V., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Carlo Poma 4, presso lo studio dell’avvocato Luigi Olanda,

rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Amorosi, Pierlorenzo

Ettore Diso;

– ricorrenti –

contro

C.O., elettivamente domiciliato in Roma, Via Giambattista

Vico, 22, presso lo studio dell’avvocato Flavio Termentini,

rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Castelluzzo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1049/2015 della Corte d’appello di Lecce,

depositata il 20/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2021 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’architetto C.O. ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di M.P. e V. per il pagamento del compenso di prestazioni professionali;

– il decreto ingiuntivo fu opposto dagli ingiunti che ne contestavano il quantum in relazione all’opera del professionista;

– il tribunale respingeva l’opposizione;

– proposto gravame, la corte d’appello dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto non erano state dedotte le questioni di merito da riesaminare;

– a seguito di impugnazione la corte di cassazione ha annullato con rinvio e, riassunto il processo ed istruito a mezzo ctu, la corte d’appello ha liquidato gli importi dovuti al professionista sulla scorta dell’elaborato del ctu che ne ha fatto risalire l’esaurimento alla data del 21.11.1981, data dei verbali di ispezione dell’ufficiale sanitario e del direttore dell’ufficio tecnico ai fini del rilascio della certificazione di regolarità amministrativa, cui era finalizzato l’incarico conferito;

– sulla scorta di detta conclusione, rilevante ai fini dell’individuazione del tariffario applicabile, la corte d’appello ha accertato l’importo dovuto all’architetto C., dopodiché ha verificato che gli opponenti M. hanno versato somme superiori a quanto dovuto, con la conseguente condanna alla restituzione dell’eccedenza pari ad Euro 838,12 oltre interessi, con parziale compensazione delle spese di lite;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dagli originari opponenti Mandarino con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’opposto professionista.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2230, con riferimento all’art. 2233 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente sostenuto che l’incarico dell’architetto si esauriva con il rilascio del certificato di abitabilità;

– la censura è inammissibile perché non specifica quale principio interpretativo riguardante gli artt. 2230 e 2233 c.c., sarebbe stato disatteso dalla corte territoriale, con la conseguenza che la censura finisce ingiustificatamente per colpire l’argomentata ricostruzione dell’oggetto dell’incarico affidato e svolto dal professionista operata dal giudice del merito;

– con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., per avere la corte erroneamente ritenuto provata la presenza del professionista ai sopralluoghi effettuati dall’ufficiale sanitario e dal direttore dell’ufficio tecnico sulla scorta della circostanza che essa rientra nei compiti che naturalmente si assume qualsiasi tecnico;

– assumono i ricorrenti che così opinando si sarebbe individuata una sorte di presunzione semplice, priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza;

– la censura è fondata;

– l’art. 2729 c.p.c., consente al giudice di utilizzare il ragionamento deduttivo per trarre presunzioni dai fatti secondari introdotti dalle parti;

– nondimeno esse debbono avere i caratteri della gravità, della univocità e della concordanza;

– ebbene, appare fondata la critica là dove colpisce la presunzione che l’architetto C. era presente ai sopralluoghi, presunzione fondata sulla considerazione che ciò rientra nei compiti che notoriamente si assume qualunque tecnico e che la presenza dello stesso, sebbene non provata dall’architetto C. non era stata neanche specificamente contestata dai M.;

– non si è infatti in presenza di una deduzione grave ed univoca, che consenta di ritenere provato il fatto principale della presenza dell’architetto C. ai sopralluoghi dell’ufficiale sanitario e del direttore dell’ufficio tecnico, così indirettamente confermando l’esaurimento dell’incarico alla data del 21.11.1981;

– ciò in quanto la mancata prova della presenza, prova che per il principio di vicinanza lo stesso architetto avrebbe potuto fornire, non appare sopperibile con la considerazione che notoriamente così avviene, trattandosi di dato non evincibile dall’id quod plerumque accidit ma costituente oggetto di specifico accordo fra le parti;

– ne consegue che la critica è fondata e che il motivo va accolto;

– con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere la corte territoriale erroneamente considerato che agli atti di causa risultava una quarta fattura per Lire 4.879.739 dell'(OMISSIS) emessa dal C. per le competenze professionali spettanti al medesimo, saldata dai M. e mai contestata dallo stesso;

– il suddetto documento comproverebbe, ad avviso dei ricorrenti, il pagamento di tutto quanto dovuto al C. in forza della sentenza di primo grado del GOA di Lecce che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, sicché i conteggi effettuati dalla corte territoriale in ordine alle rispettive partite di dare/avere tra i M. ed il C. erano errati;

– la censura appare fondata, perché al di là della diversa imputazione sulla quale si sofferma parte controricorrente a pag. 5 del controricorso, riconoscendo che essa era allegata alla ctu, di essa non viene dato conto nei conteggi trascritti nella sentenza impugnata che pure dà conto degli altri pagamenti effettuati dai M.;

– l’accoglimento del terzo motivo con cassazione della sentenza impugnata sul punto comporta, infine, l’assorbimento della censura sulle spese di lite formulata nel quarto motivo;

– in conclusione, quindi, va disposto il rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, affinché riesamini il gravame alla luce delle sopra svolte considerazioni e provveda, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, respinge il resto, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

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