Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15109 del 31/05/2021

Cassazione civile sez. un., 31/05/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 31/05/2021), n.15109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita – Presidente Aggiunto –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21823/2020 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

157, presso lo studio dell’avvocato ILARIA ANITA FARES,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO, PROCURA GENERALE

PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 130/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 17/07/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/02/2021 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte dell’Avvocato Generale Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso in

quanto inammissibile.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avv. V.G. impugnava dinanzi al CNF il provvedimento con il quale il COA di Palermo affermava la sua responsabilità disciplinare e gli infliggeva la sanzione dell’avvertimento per i seguenti addebiti: a) per non aver osservato alcuni adempimenti fiscali a suo carico, violando l’art. 15 del codice deontologico forense; b) per aver, con il proprio comportamento, recato disdoro alla classe forense, violando l’art. 5 del codice deontologico.

2. Con la sentenza n. 130 del 2020, qui impugnata, il CNF proscioglieva l’avv. V. dal primo capo di incolpazione, affermando che l’obbligo fiscale (omesso pagamento della Tarsu per l’occupazione di una stanza all’interno di uno studio professionale) non gravava su di lui, ma su altri due avvocati che erano subaffittuari di alcune stanze all’interno dell’appartamento, ove anche l’avv. V. svolgeva la sua attività professionale, adibito a studio legale.

3. Rigettava invece l’impugnazione quanto al secondo capo di incolpazione, ritenendo che l’incolpato si fosse sottratto all’obbligo pattiziamente assunto di rimborsare ai colleghi parte di quanto da essi corrisposto a titolo di Tarsu, violando le intese circa la ripartizione degli oneri e tenendo un comportamento palesemente contrario ai doveri di probità, dignità e decoro, in violazione dell’art. 9, comma 2, del codice deontologico forense.

4. L’avv. V.G. propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo e della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, avverso la sentenza n. 130 del 2020 del Consiglio Nazionale Forense, depositata il 17 luglio 2020.

5. Gli intimati non hanno svolto attività processuale in questa sede.

6. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede che la Corte rigetti il ricorso in quanto inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 48, comma 1, per carenza del decreto di citazione dinanzi al COA di Palermo nel quale non sarebbero stati chiaramente indicati gli addebiti.

8. Ripropone la censura già svolta dinanzi al CNF, che la rigettava nel provvedimento impugnato affermando che equivale alla menzione circostanziata degli addebiti il rinvio per relationem al contenuto della Delibera iniziale di apertura del procedimento.

9. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata non tenga in adeguato conto la funzione propria del decreto di citazione, che costituisce delineazione oggettiva delle condotte connotate da disvalore deontologico e, a differenza della Delibera iniziale di apertura del procedimento disciplinare, deve enunciare le incolpazioni con una chiara indicazione degli addebiti. Sostiene, quindi, che la sentenza abbia errato laddove non ha riconosciuto la violazione dell’art. 48 citato, in quanto avrebbe dovuto dichiarare la nullità o l’inesistenza o l’annullamento del decreto di citazione e di tutti i successivi atti del procedimento disciplinare.

9. Il motivo è infondato.

10. Come già affermato da questa Corte (Cass. S.U. n. 21948 del 2015, con affermazione poi ripresa, tra le altre, da Cass. S.U. n. 13546 del 2017 e da Cass. S.U. n. 29878 del 2018), nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’interessato, con la lettura dell’incolpazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

11. Non sussiste pertanto la violazione di legge lamentata, in quanto, come emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, il CNF ha verificato, rispondendo alle censure da 6) a 9) del ricorrente, e dato conto del fatto che il decreto di citazione era completo ed idoneo a far comprendere all’incolpato il tenore delle condotte ascrittegli, e si integrava endoprocedimentalmente con quanto specificato nella Delibera di apertura del procedimento disciplinare, contenente i capi di incolpazione e anch’essa portata a conoscenza dell’incolpato. In particolare, ha segnalato che il rilievo era palesemente infondato, atteso che il decreto di citazione era steso in calce alla deliberazione di apertura del procedimento, recante i capi di incolpazione, e si apriva con l’espresso richiamo a detta deliberazione.

12. Non sussiste quindi violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 48, recante norme di integrazione e di attuazione del R.D. n. 1578 del 1933 (ordinamento della professione di avvocato e di procuratore) laddove prevede, tra l’altro, che il decreto di citazione debba contenere la menzione circostanziata degli addebiti, idonea anche alla delimitazione del thema decidendum, qualora esso sia redatto in calce alla Delibera di apertura del procedimento disciplinare che ne rechi analitica menzione e ad essa rinvii, essendo incorporato ad essa nel verbale e di conseguenza comunicato all’interessato unitamente alla Delibera stessa, in quanto tali modalità soddisfano pienamente il diritto all’informazione dell’incolpato, finalizzato al pieno esercizio del suo diritto alla difesa.

13. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, l’avv. V. denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè degli artt. 1,2 e 111 Cost., in ragione della mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato.

14. La sentenza ha rigettato il suo ricorso in punto di violazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 48, affermando che il decreto di citazione era stato sufficientemente specifico e non limitava l’esercizio del diritto di difesa dell’avvocato. A riscontro di ciò segnala che l’avv. V. aveva di fatto svolto articolate difese. Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato non fornisce alcun supporto alla sua affermazione.

15. Il ricorrente dà atto che nelle pagine da 2 a 4 della sentenza sono riportate le difese svolte dall’incolpato. Osserva, però, che la sentenza non specifica quali di queste difese sarebbero relative al secondo capo di incolpazione. Il solo riferimento al criterio teleologico, o del raggiungimento dello scopo, di interpretazione dell’art. 48, comma 1, non basterebbe a sostenere la motivazione.

16. Il motivo è inammissibile.

La sentenza non si limita ad indicare che nessun pregiudizio al suo diritto alla difesa abbia subito l’avv. V., avendo potuto dispiegare tutti i mezzi difensivi a sua disposizione, essendo stati formulati gli addebiti in maniera chiara, tanto da consentire all’incolpato una articolata difesa, ma preliminarmente rigetta l’impugnazione del provvedimento disciplinare negando, per le ragioni indicate in riferimento al primo motivo, che il decreto di citazione sia nullo. Richiama, poi, illustrandole, le difese che l’appellante è stato in grado di svolgere. Quindi, il criterio teleologico non è richiamato in via esclusiva o al fine di indicare che la nullità del decreto di citazione, pur esistente, sia stata sanata, ma è utilizzato esclusivamente come argomento rafforzativo della motivazione ed esplicativo del fatto che il ricorrente non ha di fatto subito alcuna contrazione delle proprie garanzie defensionali, in quanto è stato messo in condizione di svolgere, ed ha articolatamente svolto, le sue difese. Dopo aver dato ampiamente conto del fatto che nessuna violazione del diritto di difesa sia ravvisabile, il provvedimento impugnato enumera e confuta le molteplici argomentazioni difensive svolte dall’attuale ricorrente. Lo stesso ricorrente dà atto di ciò, ma lo ritiene insufficiente. In realtà, la censura, pur prospettando una inesistenza di motivazione, si traduce nella mera sollecitazione di una rilettura del merito del materiale istruttorio, adeguatamente considerato dal giudice disciplinare.

17. Con il terzo motivo, a sua volta subordinato al mancato accoglimento del primo e del secondo, l’avv. V. denuncia nuovamente la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè degli artt. 1,2 e 111 Cost., in ragione della mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato.

18. Riconosce che in motivazione il CNF pone a fondamento della propria decisione di parziale conferma del provvedimento sanzionatorio ben sei risultanze di fatto emergenti dalla istruttoria, ma sostiene che il Consiglio si limiti ad indicarle, senza fare una graduazione qualitativa delle più convincenti, senza precisare perchè le ha ritenute rilevanti, lasciando al lettore, sulla base di una allegazione di risultanze istruttorie meramente quantitativa, di soppesarle e valutarle. Questa modalità espositiva della motivazione renderebbe impossibile il controllo sull’esattezza e la logicità dell’iter motivazionale.

19. Anche questo motivo è inammissibile.

Nell’enunciare il suo convincimento il giudice è tenuto ad indicare su quali elementi processuali esso di fondi, ma non è poi tenuto a compiere nè una graduazione di essi nè una quantificazione del contributo di ciascun elemento probatorio alla formazione di un determinato convincimento. Vale del resto anche in riferimento ai provvedimenti pronunciati in sede di giudizio sulla responsabilità disciplinare degli avvocati il principio generale secondo il quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, nè gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga – in maniera concisa ma logicamente adeguata – gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto (da ultimo, in tal senso, Cass. n. 29730 del 2020).

20. Peraltro, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 56, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito; non è, quindi, consentito alle Sezioni Unite sindacare, sul piano del merito, le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sull’assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale (Cass. S.U. n. 24647 del 2016).

21. Tale controllo sulla motivazione, peraltro, può essere effettuato nei limiti circoscritti in cui è consentito attualmente il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti, limitato al minimo costituzionale, dal quale esula la censura relativa al non aver compiuto una sorta di graduatoria delle risultanze istruttorie, pur citate, poste dal giudice a fondamento del proprio convincimento in quanto ritenute tutte rilevanti.

22. Con il quarto motivo, subordinato al primo e al secondo, il ricorrente denuncia nuovamente la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 1, art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè degli artt. 1,2 e 111 Cost., in ragione della mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato in riferimento ad altre parti del provvedimento.

22. Evidenzia che la sentenza lo ha ritenuto responsabile, sotto il profilo deontologico, di aver nuociuto al decoro della professione, per il fatto di non aver soddisfatto la sua obbligazione, pattiziamente assunta, di rimborsare pro quota agli altri colleghi dello studio il pagamento della Tarsu. Sostiene che nella sentenza non sia però minimamente chiarito quando questo accordo sarebbe stato di preciso raggiunto e nei confronti di chi egli avrebbe assunto l’obbligazione. La sentenza, a suo avviso, afferma solo che due avvocati, Catuogno e Serio, si sarebbero detti disponibili a sostenere in parte le spese della Tarsu, mentre non sarebbe adeguatamente precisato da cosa invece risulterebbe che lui aveva assunto l’obbligo di rimborso. Evidenzia, inoltre, di essere stato ritenuto responsabile perchè si sottraeva a questo pattuito rimborso, prima ancora che l’esborso fosse stato sostenuto, cioè che la tassa stessa fosse stata pagata dagli altri.

23. Anche l’ultimo motivo di ricorso si appalesa inammissibile, in quanto non sussiste la prospettata apparenza della motivazione. In effetti, sotto lo schermo della censura relativa all’apparenza, si cela una sostanziale non condivisione degli esiti degli accertamenti in fatto operati dal giudice di merito, non contestabile in questa sede.

24. Il ricorso va complessivamente rigettato.

Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2021

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