Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15109 del 22/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/07/2016, (ud. 12/11/2015, dep. 22/07/2016), n.15109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8226/2013 proposto da:

P.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DUILIO 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FEDERICO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI con studio in

MILANO, CORSO DI PORTA VITTORIA 54 giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B.M., (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2816/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/08/2012, R.G.N. 1297/2009

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/11/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI

P.I. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ne aveva respinto la domanda volta ad accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell’avv. C.B.M. nell’espletamento del mandato conferitogli, con conseguente condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti a seguito del non corretto adempimento dell’incarico professionale.

La corte di appello di Milano, investita dell’impugnazione proposta dall’attrice, la dichiarò inammissibile, rilevando che la sentenza di primo grado, nell’affrontare e risolvere funditus il tema centrale della controversia – consistente nell’accertamento dell’effettivo conferimento di un mandato al difensore, escluso in radice con esteso iter argomentativo dal Tribunale – non era stata impugnata con il necessario grado di specificità, risultando del tutto omesse le necessarie argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico della pronuncia gravata di appello, giusta disposto dell’art. 342 c.p.c., nella previgente formulazione.

Per la cassazione della sentenza della Corte meneghina P.L. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo di censura.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo ed unico motivo, si denuncia violazione ex art. 360, nn. 3 e 5, in relazione all’art. 342 c.p.c., quanto all’omesso esame del gravame per non contenere lo stesso riferimenti al punto dirimente dell’esclusione del conferimento del mandato. Mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c..

Il motivo è manifestamente infondato.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto, nell’insindacabile esercizio del potere di interpretazione dell’atto di impugnazione, che questo risultasse privo del necessario carattere della specificità quanto al punto dirimente della controversia relativo al conferimento del mandato all’odierno intimato.

Le ampie ed esaurienti argomentazioni svolte, in proposito, dalla Corte territoriale appaiono, nella specie, del tutto conformi all’insegnamento di questa Corte regolatrice, e si caratterizzano per logicità, completezza e correttezza giuridica, tali da renderle del tutto condivisibili in questa sede.

Non è compito del giudice di legittimità, difatti, sindacare il merito della decisione adottata dalla Corte territoriale in punto di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei relativi motivi, volta che, come nella specie, tale decisione appare del tutto scevra da errori logico-giuridici – mentre l’odierna ricorrente, nel censurarla, muove ad essa critiche che, sotto le spoglie della violazione di legge, impingono tout court valutazioni di puro merito, come tali istituzionalmente sottratte al vaglio della Corte di cassazione.

Il ricorso è pertanto rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della contro ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il controricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2016

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