Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15109 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. II, 22/06/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 22/06/2010), n.15109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.D. e dalla FRATELLI POGGI SRL in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI LUIGI, che

li rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAGNANELLI ANDREA,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11520/2006 del GIUDICE DI PACE di ROMA del

23.2.06, depositata l’1/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Alfredo Viti (per delega avv.

Luigi Parenti) che si riporta agli scritti.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 1^ marzo 2006 respingeva l’opposizione proposta da C.D. e dalla Fratelli Poggi srl avverso il comune di Roma, per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS), relativo a violazione dell’art. 82 C.d.S..

Gli opponenti hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 17 maggio 2007. Il comune di Roma ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso perchè tardivo.

Preliminarmente va rilevata l’infondatezza del rilievo, contenuto in controricorso, secondo il quale la sentenza impugnata non sarebbe stata ricorribile immediatamente per cassazione, ma soggetta ad appello. La modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 1006, art. 26, cui si riferisce il controricorrente, non riguarda l’odierno ricorso, perchè la nuova disciplina dei rimedi avverso le sentenze del giudice di pace è applicabile solo con riferimento alle sentenze pubblicate a partire dal 2 marzo 2006, come disposto dalla norma transitoria.

Coglie invece nel segno la richiesta del procuratore generale: il termine lungo per l’impugnazione della sentenza – resa il 1^ marzo 2006 – scadeva infatti un anno e 46 giorni dopo e dunque il 17 aprile 2007. Il ricorso è stato notificato direttamente dall’avvocato del ricorrente, ex Lege n. 53 del 1994, soltanto il 7 maggio 2007; è pertanto irreparabilmente tardivo.

Discende da quanto esposto declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 400,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile tenuta, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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